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Articolo 45 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Incentivi alle funzioni tecniche

Dispositivo dell'art. 45 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti(2).

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale(1).

3. L’80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il numero dei beneficiari. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio(1)(3).

5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell’attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.

6. Con le risorse di cui al comma 5 l’ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

  1. a) la modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture;
  2. b) l’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
  3. c) l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:

  1. a) per attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
  2. b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
  3. c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale(1).

8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest’ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse al personale di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell’incentivo di cui al comma 2(1).

Note

(1) Il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 ha disposto (con l'art. 16, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 45, comma 2; (con l'art. 16, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 45, comma 4; (con l'art. 16, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 45, commi 7, lettera a) e 8.
(2) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 72, comma 2, lettera h) del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.
(3) Il comma 4 è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a) del D.L. 21 maggio 2025, n. 73.

Spiegazione dell'art. 45 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L'articolo 45 del Codice tratta degli incentivi per funzioni tecniche, che hanno lo scopo di premiare le competenze e le responsabilità relative allo svolgimento di specifiche funzioni tecniche. Il legislatore persegue, dunque, l'obiettivo di incrementare la professionalità e le competenze dei dipendenti delle P.A., riducendo la necessità di ricorrere all'impiego di professionisti esterni.

Il comma 1 stabilisce che i costi per incentivare le funzioni tecniche devono essere coperti direttamente dagli stanziamenti previsti per ogni singola procedura di affidamento.
La norma conferma l’integrale imputazione delle attività tecniche ai fondi allocati nel bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo quanto specificato nell’Allegato I.10. Ciò evita l’utilizzo improprio di risorse esterne o generiche e rafforza la tracciabilità delle spese.

Al comma 2 viene introdotto un tetto massimo – pari al 2% dell’importo posto a base di gara – per la destinazione di risorse a favore delle funzioni tecniche svolte internamente dal personale delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti. La disposizione si applica anche agli appalti di servizi e forniture se è nominato un direttore dell’esecuzione.

Il comma 3 sancisce che la quota maggioritaria delle risorse stanziate (80%) viene destinata ai soggetti interni che svolgono le funzioni tecniche, ossia il RUP e gli altri tecnici e collaboratori. La disposizione prevede che la suddivisione sia effettuata sulla base di criteri fissati da ciascuna amministrazione, che dovranno essere adottati entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Codice.
È espressamente prevista la possibilità di ridurre tali incentivi in caso di inefficienze, come aumenti ingiustificati di tempi o costi. Gli importi includono anche i contributi previdenziali, garantendo il rispetto delle norme sul lavoro pubblico.

Il comma 4 disciplina le modalità di erogazione dell’incentivo, specificando che è il dirigente preposto – sentito il RUP – a verificare le funzioni effettivamente svolte. Particolarmente rilevante è l’esclusione del personale dirigenziale dall’ottenimento di compensi ulteriori rispetto al trattamento fisso. Ad ogni modo, il limite massimo annuale corrispondibile è rappresentato dal trattamento economico lordo complessivo del dipendente. In caso di superamento di tale soglia, l’eccedenza non corrisposta confluisce nel fondo previsto al comma 5. Per le amministrazioni che adottano il BIM (Building Information Modeling), la soglia viene elevata del 15%, incentivando l’adozione della digitalizzazione nei processi edilizi.

Quanto al restante 20% delle risorse stanziate per le funzioni tecniche, il comma 5 dispone che lo stesso è destinato a finalità generali di innovazione e formazione, salvo nei casi di finanziamenti vincolati (come fondi europei). Questo fondo può essere incrementato dalle somme non utilizzate (ad esempio incentivi non erogati o non spettanti).

Il comma 6 fornisce alcuni chiarimenti circa l’utilizzo operativo del fondo residuale del 20%, destinandolo all’acquisto di tecnologie e strumenti per la digitalizzazione, con particolare attenzione al BIM, al miglioramento delle banche dati e ai sistemi elettronici di controllo.

Nel comma 7 il legislatore prevede un vincolo di destinazione: parte delle risorse di cui al comma precedente deve necessariamente essere impiegata per la formazione e l’aggiornamento del personale tecnico, per la specializzazione e per la copertura delle assicurazioni obbligatorie.

Infine, nel comma 8 si riconosce la possibilità di destinare parte delle risorse incentivanti anche al personale delle centrali di committenza, nel caso in cui abbiano svolto funzioni tecniche. Tuttavia, il legislatore ha posto un tetto (massimo 25% dell’incentivo di cui al comma 2), al fine di evitare distorsioni e garantire un’equa distribuzione delle risorse.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

45 
L’articolo disciplina gli incentivi per funzioni tecniche, rinviando all’allegato I.10 per l’elenco delle attività da incentivare.

La previsione, sebbene semplificata rispetto alla versione precedente contenuta nell’art. 113 del d.lgs. 50/2016, reca una disciplina non limitata alle linee generali, ma estesa a profili di dettaglio, e ciò allo scopo di prevenire le difficoltà e le incertezze in cui incorrono le amministrazioni nella fase applicativa, anche per i timori di responsabilità amministrativa connessa all’erogazione di incentivi non dovuti.

La finalità è quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni.

Il comma 1 stabilisce che le risorse per remunerare le attività tecniche gravano sugli stanziamenti relativi alle procedure di affidamento, estendendo la previsione alle attività tecniche relative a tutte le procedure e non solo all’appalto. Si superano, in tal modo, le difficoltà discendenti dalla vigente formulazione che, a parità di funzioni tecniche svolte, consentiva l’erogazione dell’incentivo ai dipendenti solo in caso di appalti ed escludeva tutte le altre procedure e gli affidamenti diretti. La disposizione rinvia a un allegato al codice per l’elencazione – tassativa – delle attività tecniche da remunerare.

Il comma 2 individua un limite percentuale (il due per cento) delle risorse che, a valere sugli stanziamenti delle procedure di affidamento, possono essere destinate alle remunerazioni delle funzioni tecniche e alle ulteriori finalità contemplate dalla disposizione. Il limite massimo percentuale è volto ad evitare l’espansione incontrollata della spesa in questione (sul punto cfr. Corte dei conti, sezione delle autonomie, delibera n. 6/SEZAUT/2018/QMIG). Si specifica che la disciplina si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione. È, in ogni caso, fatta salva la possibilità per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di remunerazione delle funzioni tecniche del proprio personale. In tal caso, l’incentivo non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Il comma 3 stabilisce che gli incentivi per funzioni tecniche (pari all’80 per cento delle risorse di cui al comma 2) sono erogati direttamente al personale dipendente, senza la confluenza nel fondo per l’incentivazione come previsto dal vigente articolo 113 del d.lgs. 50/2016, attuando una notevole semplificazione sul piano finanziario, burocratico e contabile. Si specifica che: i) l’incentivo è ripartito tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate nell’allegato nonché tra i loro collaboratori; ii) gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. Si rinvia al regolamento della singola amministrazione per la determinazione dei criteri del riparto delle somme, ivi compresa (con una previsione in chiave di incentivo al rispetto di tempi e costi) la riduzione delle risorse a fronte di eventuali incrementi di tempi o costi rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo.

Il comma 4 subordina l’erogazione dell’incentivo di cui al comma precedente all’accertamento e attestazione, ad opera del responsabile del servizio della struttura competente o da altro dirigente incaricato, dell’effettivo svolgimento, da parte del dipendente, delle specifiche funzioni tecniche. È previsto un tetto massimo individuale: gli importi complessivamente maturati (secondo il criterio della competenza, a prescindere dalla data di pagamento) nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente, l’ammontare eccedente incrementa la quota di incentivo alle finalità di cui al comma 5. Alle medesime finalità sono destinale le quote di incentivo non erogato per prestazioni non svolte o prive dell’attestazione del dirigente. È rimessa alla scelta politica se estendere o meno la disciplina ai dirigenti, in deroga al principio di onnicomprensività della remunerazione.

Il comma 5 prevede che la residua percentuale delle risorse indicate al comma 2 (20 per cento), con esclusione delle somme a destinazione vincolata, sia destinata a una serie di finalità, specificate ai successivi commi 6 e 7. Come già chiarito le somme in questione sono incrementate dai seguenti importi: i) importi relativi a prestazioni non svolte o prive dell’attestazione del dirigente; ii) importi eccedenti il limite massimo annuo previsto al comma 4 per ciascun dipendente.

I successivi commi 6 e 7 indicano le destinazioni delle risorse dei commi precedenti. Tra queste, in particolare, si segnalano l’obbligo di destinazione alla formazione per l’incremento delle competenze digitali, alla specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche, all’assicurazione obbligatoria del personale.

Il comma 8 prevede che una quota degli incentivi previsti dal comma 2, non superiore al 25 per cento possono essere destinate alle funzioni tecniche svolte dal personale delle centrali di committenza.

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