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Articolo 229 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Entrata in vigore

Dispositivo dell'art. 229 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023.

2. Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023.

Spiegazione dell'art. 229 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 229 funge da norma di entrata in vigore ed efficacia del Codice dei contratti pubblici. In qualunque testo normativo complesso, soprattutto in materie tecniche come gli appalti, è cruciale distinguere tra la data di entrata in vigore della legge e quella di efficacia delle singole disposizioni. L’entrata in vigore segna il momento a partire dal quale il Codice diventa formalmente legge vigente, mentre l’efficacia indica la data a partire dalla quale le sue norme producono effetti giuridici concreti sulle procedure e sui rapporti giuridici.

Il comma 1 stabilisce che il Codice e i suoi allegati entrano in vigore il 1° aprile 2023. Questo momento rappresenta la data formale in cui il testo normativo diventa legge vigente: a partire da tale data, tutte le disposizioni contenute nel Codice sono ufficialmente parte dell’ordinamento giuridico italiano.

Il comma 2 chiarisce che le disposizioni del Codice e dei relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023. A partire da questa data, le regole stabilite nel nuovo Codice diventano pienamente operative e vincolanti: tutte le procedure, i bandi e i contratti successivi a tale data devono conformarsi alle nuove disposizioni, mentre le procedure in corso continuano a essere regolate, nei termini previsti dal Codice stesso, dalla normativa previgente o dalle specifiche disposizioni transitorie.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

229 
Le disposizioni finali del testo proposto contengono le norme di chiusura sulle abrogazioni, le ultrattività della previgente disciplina per i “procedimenti in corso”, come definiti dal comma 2 dell’art. 227, e sull’entrata in vigore del codice, che l’art. 229, comma 1, fissa al 1° aprile 2023, distinguendo tale data da quella di acquisto dell’efficacia del codice stesso, fissata dal successivo comma 2 al 1° luglio 2023.

Tale distinzione rileva sia per la possibilità, nel periodo intermedio, di sostituire gli allegati al codice con i regolamenti di cui all’art. 226, comma 1, sia soprattutto perché la data di acquisto dell’efficacia del codice è, ai sensi del comma 2 dell’art. 227, quella da considerare per stabilire quali sono i “procedimenti in corso”, cui continua ad applicarsi la disciplina del d.lgs. n. 50 del 2016.

Da sottolineare anche la previsione dell’art. 228, che pone un principio di modificabilità solo esplicita delle disposizioni contenute nel codice e nei suoi allegati: per queste, dunque, vale il criterio ermeneutico che, nei casi dubbi, impone di escludere l’ammissibilità di ipotesi di abrogazione implicita.

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