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Articolo 213 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Arbitrato

Dispositivo dell'art. 213 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, possono essere deferite ad arbitri. L’arbitrato si applica anche alle controversie relative a contratti in cui sia parte una società a partecipazione pubblica oppure una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano a oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.

2. La stazione appaltante o l’ente concedente può direttamente indicare nel bando o nell’avviso con cui indice la gara oppure, per le procedure senza bando, nell’invito, se il contratto conterrà o meno la clausola compromissoria. In questi casi, l’aggiudicatario può rifiutare la clausola compromissoria entro venti giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione. In tal caso la clausola compromissoria non è inserita nel contratto. nella facoltà delle parti di compromettere la lite in arbitrato nel corso dell’esecuzione del contratto.

3. È nulla la clausola compromissoria inserita senza autorizzazione nel bando o nell’avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell’invito. La clausola è inserita previa autorizzazione motivata dell’organo di governo della amministrazione aggiudicatrice.

4. Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di cui all’articolo 214. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell’atto di resistenza alla domanda, designa l’arbitro di propria competenza. Il Presidente del collegio arbitrale è designato dalla Camera arbitrale tra i soggetti iscritti all’Albo di cui al comma 2 dell’articolo 214. Il Presidente e gli arbitri sono scelti tra soggetti di provata indipendenza ed esperienza nella materia oggetto del contratto cui l’arbitrato si riferisce.

5. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione, oltre che delle disposizioni del codice.

6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 815 del codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri:

  1. a) i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in servizio, i magistrati e i giudici tributari in servizio nonché gli avvocati e procuratori dello Stato in servizio;
  2. b) coloro che nell’ultimo anno hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte, o nell’ultimo biennio quelle di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, salvo che l’esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d’ufficio del dipendente pubblico;
  3. c) coloro che, prima del collocamento a riposo, hanno trattato ricorsi in sede civile, penale, amministrativa, contabile, militare e tributaria proposti dal soggetto che ha richiesto l’arbitrato;
  4. d) coloro che hanno espresso parere, a qualunque titolo, nelle materie oggetto dell’arbitrato;
  5. e) coloro che hanno predisposto il progetto o il capitolato di gara o resi i relativi pareri;
  6. f) coloro che hanno diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi o le forniture a cui si riferiscono le controversie;
  7. g) coloro che hanno partecipato a qualunque titolo alla procedura per la quale è in corso l’arbitrato.

7. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 determina la nullità del lodo.

8. Per la nomina del collegio arbitrale, la domanda di arbitrato, l’atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono altresì trasmesse le designazioni di parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, anche scegliendolo tra il personale interno all’ANAC.

9. Le parti determinano la sede del collegio arbitrale; in mancanza di indicazione della sede del collegio arbitrale ovvero di accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della Camera arbitrale.

10. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice. In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.

11. I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie sono considerati perentori solo se vi sia una previsione in tal senso nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati.

12. Il lodo si ha per pronunciato con l’ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo è corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all’uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all’ANAC.

13. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale precede quello da effettuarsi presso la cancelleria del tribunale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 825 del codice di procedura civile. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale è effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d’ufficio, oppure con modalità informatiche e telematiche determinate dall’ANAC. Su richiesta di parte il rispettivo originale è restituito, con attestazione dell’avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 825 del codice di procedura civile.

14. Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L’impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.

15. Su istanza di parte la Corte d'appello può sospendere, con ordinanza, l'efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l'articolo 351 del codice di procedura civile. Quando sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal Presidente, il collegio verifica se il giudizio è in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l'assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti. La disciplina relativa ai compensi degli arbitri è disposta dall'allegato V.1(1).

Note

(1) Il comma 15 è stato modificato dall'art. 72, comma 2, lettera gg) del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

213 
Il comma 1 perimetra esattamente i confini dell’arbitrato nell’ambito dei contratti pubblici: è previsto, infatti, che siano deferibili ad arbitri le sole controversie inerenti ai diritti soggettivi (e, pertanto, non quelle attinenti a interessi legittimi) e derivanti dall’esecuzione di tutte le tipologie di contratti pubblici (relativi a lavori, servizi e forniture), sottraendo, per tal via, al meccanismo arbitrale l’area della procedura ad evidenza pubblica; la possibilità di arbitrato, d’altra parte, è estesa espressamente, nei medesimi ambiti prima descritti, al fine di garantire una massima fruibilità dell’istituto nella fase esecutiva, anche a contratti in cui sia parte una società a partecipazione pubblica oppure una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, ovvero che, ad ogni modo, siano relativi a opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.

Il comma 2 attribuisce alla stazione appaltante o all’ente concedente la facoltà di indicare previamente nel bando o nell’avviso con cui indice la gara oppure nell’invito, per le procedure senza bando, se il contratto conterrà o non conterrà la clausola compromissoria; è esclusa l’imposizione della predetta clausola, giacché è prevista la facoltà per l’aggiudicatario di rifiutarla entro il termine di venti giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione; è precisato che, in ogni caso, le parti conservano la facoltà di compromettere la lite in arbitrato nel corso dell’esecuzione del contratto.

Il comma 3 commina la nullità della clausola compromissoria inserita nel bando, nell’avviso o nell’invito senza la necessaria, previa e motivata autorizzazione dell’organo di governo della amministrazione aggiudicatrice, essendo in tal guisa centralizzata al livello decisionale più elevato la scelta circa il potenziale utilizzo dell’arbitrato per la definizione di future e possibili controversie.

I commi 4, 5 e 6 disciplinano in modo dettagliato la procedura di nomina degli arbitri (demandando alla Camera arbitrale un ruolo primario) al fine di garantire la professionalità dei soggetti prescelti, nonché il rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione, stabilendo altresì una chiara incompatibilità tra le funzioni arbitrali e una serie di soggetti che direttamente o indirettamente abbiano partecipato alla fase di evidenza pubblica o della fase esecutiva ovvero che abbiano avuto pregresse tipologie di rapporti professionali con le parti ovvero che siano magistrati ordinari, amministrativi contabili e militari in servizio, avvocati e procuratori dello Stato in servizio, nonché magistrati e giudici tributari.

Il comma 7, al fine di presidiare il rispetto della procedura e delle incompatibilità recate dai commi 4, 5 e 6, sanziona con la nullità del lodo la nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione di siffatte disposizioni.

Il comma 8 valorizza vieppiù nella fase di scelta del collegio arbitrale il ruolo della Camera arbitrale, presso cui devono confluire tutti i relativi atti delle parti e che determina l’acconto del corrispettivo degli arbitri e nomina, ove necessario, il segretario dell’arbitrato, eventualmente scegliendolo tra il personale interno all’Autorità nazionale anticorruzione.

Il comma 9 codifica il principio di libertà delle parti nella scelta della sede del collegio arbitrale, prevedendo altresì che, laddove non sia espressa alcuna indicazione al riguardo ovvero se non vi sia accordo fra le parti, la sede è automaticamente stabilita presso la sede della Camera arbitrale.

Il comma 10 sottopone l’arbitrato, per quanto non disciplinato dal codice dei contratti pubblici, alle disposizioni del codice di procedura civile, affermando espressamente l’ammissibilità di tutti i mezzi di prova ivi previsti, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.

Il comma 11 codifica il principio per cui la perentorietà dei termini che gli arbitri abbiano fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie sussiste soltanto nei casi in cui vi sia una previsione in tal senso nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri si sono dati.

I commi 12 e 13 dettano precise disposizioni circa la sottoscrizione, il deposito, l’efficacia del lodo e il versamento di una somma a carico delle parti e a cura deli arbitri all’Autorità nazionale anticorruzione, sancendo inoltre che il deposito del lodo in materia di contratti pubblici presso la Camera arbitrale deve precedere il deposito presso la cancelleria del tribunale di cui all’art. 825 del codice di procedura civile.

Il comma 14 consente espressamente un’ampia impugnabilità del lodo tanto per motivi di nullità, quanto per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia; la facoltà d’impugnazione è sottoposta a due termini decadenziali: un possibile termine breve di novanta giorni decorrente dall’eventuale notificazione del lodo e un ineludibile termine lungo decorrente dal deposito del lodo presso la Camera arbitrale.

Il comma 15 introduce delle peculiarità al rito d’impugnazione dinanzi alla Corte d’appello al fine di garantire una massima celerità nella definizione della vicenda, nonché una più ampia possibilità di sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo, che deve essere seguita da un ancor più rapida definizione della controversia. Inoltre si fa rinvio all’apposito allegato V.1 (sul quale v. infra) per la disciplina relativa ai compensi degli arbitri.

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