Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 21 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici

Dispositivo dell'art. 21 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, di norma, si articola in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione.

2. Le attività inerenti al ciclo di vita di cui al comma 1 sono gestite, nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, come indicati all’articolo 22.

3. I soggetti che intervengono nel ciclo di vita digitale dei contratti pubblici operano secondo le disposizioni della presente Parte e procedono all’atto dell’avvio della procedura secondo le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Spiegazione dell'art. 21 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 21 definisce i principi fondamentali e le modalità operative del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, sottolineandone la gestione integrata e tecnologica in conformità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

La definizione di ciclo di vita dei contratti pubblici è contenuta all'interno dell'articolo 3, comma 1, lettera p) dell'Allegato I.1 al Codice, per cui lo stesso si intende come “l’insieme delle attività, anche di natura amministrativa e non contrattuale, che ineriscono alla programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione del contratto”.

Ai sensi del comma 1, il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici è strutturato in fasi ben delineate: programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione. Questa sequenza rappresenta la struttura dell’intero procedimento, garantendo la tracciabilità e la trasparenza lungo tutto il processo.

Il comma 2 dispone che le attività relative al ciclo di vita devono essere gestite mediante piattaforme e servizi digitali interoperabili, nel rispetto del CAD. L’interoperabilità è essenziale per garantire lo scambio fluido di dati e informazioni tra i vari sistemi e soggetti coinvolti, facilitando la cooperazione tra le amministrazioni. La disposizione rinvia espressamente all’art. 22 del nuovo codice appalti, che dettaglia le modalità tecniche di utilizzo di queste piattaforme.

In forza del comma 3, i soggetti partecipanti al ciclo digitale devono conformarsi alle disposizioni del presente codice, oltre a rispettare le regole previste dal CAD e dalla normativa antimafia (articolo 3, legge 136/2010). Ciò evidenzia l’intento di integrare la gestione digitale con criteri di legalità e trasparenza, nonché con specifiche misure di controllo, garantendo così la conformità procedurale e la prevenzione di fenomeni illeciti.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

21 
Il comma 1 indica le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, da intendersi come le attività riguardanti le procedure di gara fino a includere quelle conclusive del contratto. L’idea di fondo è che tutte le attività devono essere conoscibili e riconducibili a un numero identificativo iniziale assegnato alla singola procedura, avviata con il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di gara (CIG). Il ciclo di vita digitale riferito al singolo contratto si articola nelle fasi previste dalla disposizione, cioè la programmazione, con il riferimento all’ambito in cui si inserisce la procedura da indire, la progettazione, che rappresenta l’ideazione della documentazione di gara, la pubblicazione, che comporta la conoscibilità, per la generalità, dell’avvio della procedura e che permette ai potenziali interessati di partecipare, l’affidamento che, in disparte la tipologia di procedura utilizzata, culmina con l’individuazione del soggetto con cui sarà stipulato il contratto e, infine, la fase di esecuzione del contratto.

I commi 2 e 3 precisano che tutte le attività svolte e riguardanti l’intero ciclo di vita dei contratti devono essere espletate mediante utilizzo di piattaforme e servizi interoperabili, perché solo così si consente la produzione di dati e lo scambio degli stessi tra banche dati. Inoltre introducono la regola generale per cui sia le stazioni appaltanti sia gli operatori economici devono operare digitalmente attraverso i sistemi digitali, individuati dalle disposizioni della Parte II, del Libro I. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all’atto dell’avvio della procedura di gara deve essere acquisito il codice identificativo di gara (CIG) secondo quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 30 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!