L’articolo 21 definisce i principi fondamentali e le modalità operative del
ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, sottolineandone la gestione integrata e tecnologica in conformità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
La definizione di ciclo di vita dei contratti pubblici è contenuta all'interno dell'articolo 3, comma 1, lettera p) dell'Allegato I.1 al Codice, per cui lo stesso si intende come “
l’insieme delle attività, anche di natura amministrativa e non contrattuale, che ineriscono alla programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione del contratto”.
Ai sensi del
comma 1, il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici è strutturato in fasi ben delineate: programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione. Questa sequenza rappresenta la struttura dell’intero procedimento, garantendo la tracciabilità e la trasparenza lungo tutto il processo.
Il
comma 2 dispone che le attività relative al ciclo di vita devono essere gestite mediante
piattaforme e servizi digitali interoperabili, nel rispetto del CAD. L’interoperabilità è essenziale per garantire lo scambio fluido di dati e informazioni tra i vari sistemi e soggetti coinvolti, facilitando la cooperazione tra le amministrazioni. La disposizione rinvia espressamente all’
art. 22 del nuovo codice appalti, che dettaglia le modalità tecniche di utilizzo di queste piattaforme.
In forza del
comma 3, i soggetti partecipanti al ciclo digitale devono conformarsi alle disposizioni del presente codice, oltre a rispettare le regole previste dal CAD e dalla normativa antimafia (articolo 3, legge 136/2010). Ciò evidenzia l’intento di integrare la gestione digitale con criteri di legalità e trasparenza, nonché con specifiche misure di controllo, garantendo così la conformità procedurale e la prevenzione di fenomeni illeciti.