(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)
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La disciplina interna costituisce la riproduzione di quella unionale.
Il comma 1 regola l’elemento tipico della procedura aperta, caratterizzata dalla possibilità per ogni operatore economico interessato di presentare un’offerta in risposta a un avviso di indizione di gara.
L’abbreviazione dei termini per la presentazione delle offerte - da 35 a 30 giorni - di cui al comma 2, è la conseguenza dell’impiego delle procedure telematiche come modalità ordinaria di svolgimento delle gare. Viene pertanto meno anche l’utilità della previsione di cui all’art. 60, comma 3, lett. b), del decreto legislativo n. 50/2016, che viene perciò espunta dal testo normativo.
I termini minimi per la ricezione delle offerte devono essere determinati dalla stazione appaltante tenendo conto della data di trasmissione del bando di gara ai fini della sua pubblicazione: in particolare, la stazione appaltante non può definire, quale termine per la ricezione delle offerte, una data ricadente nel periodo dilatorio indicato dal testo normativo (30 o 15 giorni) decorrente dalla trasmissione del bando di gara.
In tale maniera, da un lato, si assicura alla stazione appaltante di avere contezza del dies a quo del periodo dilatorio oltre il quale è possibile fissare il termine per la ricezione delle offerte, prendendosi in esame la data di trasmissione del bando, certamente conosciuta dalla stazione appaltante in quanto riferita ad un’attività (di trasmissione) di propria competenza; dall’altro, si assicura ai concorrenti di potere beneficiare di uno spatium deliberandi minimo per l’ideazione e la presentazione dell’offerta.
Sotto tale ultimo profilo, i concorrenti sono, infatti, garantiti dalla necessita che la pubblicazione del bando sopravvenga entro il termine massimo di cinque giorni dalla trasmissione ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, par. 2, della direttiva n. 2014/24/UE, con la conseguenza che gli operatori economici hanno a loro disposizione almeno il periodo dilatorio previsto dall’articolato in commento (avente quale dies a quo la data di trasmissione del bando) detratti i giorni occorrenti per la pubblicazione del bando, comunque non superiori a cinque.
La disposizione di cui al comma 3 sulla necessità per le stazioni appaltanti di motivare le ragioni di urgenza che consentono di fissare un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara - va intesa in conformità a quanto previsto in ambito unionale, dove si individua, quale presupposto giustificativo della deroga al termine minino per la ricezione delle offerte, la ricorrenza di “motivi di urgenza debitamente dimostrati” (art. 27, par. 3, direttiva n. 2014/24/UE).
Ciò nel rispetto anche di quanto previsto dall’art. 3 della l. n. 241 del 1990, che impone di motivare il provvedimento tenendo conto delle risultanze dell’istruttoria, a conferma di come l’Amministrazione aggiudicatrice non soltanto sia tenuta a rappresentare le ragioni della propria scelta – nella specie, da ravvisare nei motivi di urgenza – ma sia pure chiamata ad acquisire previamente gli elementi istruttori che dimostrano le proprie allegazioni, per come emergenti dall’istruttoria svolta.
Il comma 4 disciplina le condizioni in presenza delle quali può farsi luogo alla riduzione del termine per la ricezione delle offerte nel caso in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di pre-informazione; per l’individuazione delle informazioni che l’avviso deve contenere a tale fine, si richiama l’allegato II.6, parte I, lett. B, sezione B1.
Il comma 5 stabilisce che, in sede di prima applicazione del codice, l’allegato II.6 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, comma …, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto …, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.