L’articolo 89 disciplina la fase dell’
invio degli inviti nelle procedure di gara, ponendo particolare attenzione alle modalità, ai tempi e ai contenuti delle comunicazioni, in un’ottica di uniformità e trasparenza procedurale.
Il
comma 1 stabilisce che, nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l’innovazione, nelle procedure competitive con negoziazione, le stazioni appaltanti sono tenute a inviare l’invito in
forma scritta e in
modalità simultanea a tutti i candidati selezionati, utilizzando le piattaforme di approvvigionamento digitale. Tale procedura serve ad evitare eventuali asimmetrie informative, facendo sì che tutti i concorrenti ricevano nello stesso momento le medesime comunicazioni. Nell’invito la stazione appaltante può richiedere agli operatori selezionati di
presentare le offerte, di
negoziare o, nel caso del dialogo competitivo, di
partecipare al confronto.
Nelle gare indette mediante
avviso di pre-informazione l’amministrazione, sebbene l’operatore economico abbia già manifestato interesse nella fase preliminare, deve comunque trasmettere un
invito formale, chiedendo di confermare nuovamente tale interesse.
Il
comma 2 si concentra sui
contenuti e sulla forma degli inviti, che devono indicare il
collegamento ipertestuale attraverso il quale i documenti di gara sono messi a disposizione in formato elettronico, in modo diretto e immediato.
Oltre a ciò, gli inviti devono includere le informazioni elencate nell’Allegato II.9, il quale fornisce un elenco degli elementi
Infine, nel caso in cui i documenti di gara non siano già stati resi disponibili ai sensi dell’
art. 88 del nuovo codice appalti, gli inviti devono essere corredati di tali documenti, così da assicurare che i concorrenti possano disporre di tutte le informazioni necessarie per preparare l’offerta senza dover attendere ulteriori passaggi.