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Articolo 22 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)

Dispositivo dell'art. 22 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. L’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) è costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, di cui all’articolo 23 e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti di cui all’articolo 25.

2. Le piattaforme e i servizi digitali di cui al comma 1 consentono, in particolare:

  1. a) la redazione o l’acquisizione degli atti in formato nativo digitale;
  2. b) la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
  3. c) l’accesso elettronico alla documentazione di gara;
  4. d) la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l’interoperabilità con il fascicolo virtuale dell’operatore economico;
  5. e) la presentazione delle offerte
  6. f) l’apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale;
  7. g) il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

3. Le basi di dati di interesse nazionale alimentano l’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, ai sensi dell’articolo 60 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Spiegazione dell'art. 22 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 22 individua la struttura e le finalità dell’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, delineandone la composizione e le funzioni operative, in linea con l’obiettivo di digitalizzazione totale del ciclo di vita del contratto pubblico.

Il comma 1 individua i due pilastri dell’ecosistema nazionale di e-procurement:
  • da un lato, le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali, funzionali alla gestione integrata delle fasi contrattuali pubbliche, cui fa riferimento l’art. 23 del nuovo codice appalti;
  • dall’altro, le piattaforme di approvvigionamento digitale delle singole stazioni appaltanti e degli enti concedenti, disciplinate dall’art. 25 del nuovo codice appalti.
L’ecosistema di e-procurement si configura dunque come una rete digitale interconnessa, composta da strumenti pubblici e piattaforme locali che cooperano secondo criteri di interoperabilità, nel rispetto del Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e dei principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

Il comma 2 elenca analiticamente le funzionalità che devono essere garantite dalle piattaforme e dai servizi digitali, in coerenza con il modello di ciclo di vita digitale del contratto pubblico. In particolare, le piattaforme devono consentire:
  • la redazione o acquisizione degli atti in formato nativo digitale, garantendo la piena dematerializzazione documentale;
  • la trasmissione dei dati e dei documenti alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), quale strumento centrale di raccolta, pubblicità e controllo dei flussi informativi;
  • l’accesso elettronico alla documentazione di gara;
  • la presentazione in formato digitale del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), elemento essenziale per la semplificazione delle verifiche amministrative, integrato con il fascicolo virtuale dell’operatore economico, strumento innovativo che raccoglie tutte le informazioni rilevanti ai fini della partecipazione alle gare;
  • la presentazione delle offerte in formato digitale e secondo modalità tracciabili e sicure;
  • la gestione digitale del fascicolo di gara, con apertura, aggiornamento e conservazione a norma;
  • il controllo tecnico, contabile e amministrativo del contratto nella fase esecutiva, comprese le garanzie, digitalizzando quindi anche la fase post-aggiudicazione.

Il comma 3 attribuisce un ruolo fondamentale alle basi di dati di interesse nazionale, che alimentano il sistema attraverso meccanismi di interoperabilità definiti dall’art. 60 del codice amm.ne digitale. Queste basi di dati – tra cui rientrano, ad esempio, l’Anagrafe delle stazioni appaltanti, il casellario informatico, i registri fiscali e previdenziali – contribuiscono all’efficacia e all’affidabilità del sistema, evitando duplicazioni, riducendo gli oneri documentali per gli operatori economici e aumentando la qualità dei dati disponibili per le amministrazioni.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

22 
I commi 1 e 2 definiscono l’ecosistema nazionale di e-procurement, cioè l’insieme delle piattaforme e dei servizi digitali che interessano l’intero ciclo dei contratti pubblici. Vengono quindi individuate le attività che saranno realizzate digitalmente attraverso le piattaforme (redazione di documenti nativamente digitali, accesso elettronico alla documentazione, presentazione delle offerte) e prescritta l’interoperabilità con le banche dati che contengono i dati utili per le procedure di gara e con il fascicolo virtuale dell’operatore economico, per ciò che attiene alle verifiche relative al possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara. Inoltre attraverso le piattaforme si prevede anche la realizzazione del controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie presentate.

Il comma 3 chiarisce che nell’ambito dell’ecosistema nazionale di e-procurement, per l’interscambio delle informazioni e dei dati di rispettiva competenza, sono necessariamente incluse le banche dati più rilevanti per realizzare il principio dell’once only. Al fine di evitare il pericolo che banche dati di interesse non vengano ricomprese nel perimetro del sistema nazionale di e-procurement, si è previsto che ulteriori banche dati potranno essere individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite l’ANAC e l’AgID, proprio con lo scopo di accrescere il grado di digitalizzazione delle procedure, nonché di garantire la migliore applicazione dei principi di semplificazione e trasparenza.

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