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Articolo 226 bis Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Disposizioni di semplificazione normativa

Dispositivo dell'art. 226 bis Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. (1)Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere abrogati e sostituiti i seguenti allegati:

  1. a) I.3 - Termini delle procedure di appalto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione;
  2. b) II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC.

2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, possono essere abrogati e sostituiti i seguenti allegati:

  1. a) I.01 - Contratti collettivi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro;
  2. b) I.2 - Attività del RUP, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
  3. c) I.5 - Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata;
  4. d) I.6 - Dibattito pubblico obbligatorio, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro della cultura;
  5. e) I.7 - Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
  6. f) I.8 - Verifica preventiva dell'interesse archeologico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
  7. g) I.9 - Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
  8. h) I.10 - Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
  9. i) I.11 - Disposizioni relative all'organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
  10. l) I.13 - Determinazione dei parametri per la progettazione, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
  11. m) I.14 - Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  12. n) II.1 - Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC;
  13. o) II.2 - Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC;
  14. p) II.2-bis - Modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
  15. q) Clausole sociali e meccanismi premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità delegata per le pari opportunità e per le disabilità, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
  16. r) II.4 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, previa intesa in sede di Conferenza unificata;
  17. s) II.5 - Specifiche tecniche ed etichettature, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
  18. t) II.6 - Informazioni in avvisi e bandi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
  19. u) II.6-bis - Accordo di collaborazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
  20. v) II.7 - Caratteristiche relative alla pubblicazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
  21. z) II.8 - Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
  22. aa) II.9 - Informazioni contenute negli inviti ai candidati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
  23. bb) II.11 - Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato;
  24. cc) II.13 - Certificazioni o marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei;
  25. dd) II.14 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
  26. ee) II.16 - Informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in corso di esecuzione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per gli affari europei;
  27. ff) II.17 - Servizi sostitutivi di mensa, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
  28. gg) II.18 - Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
  29. hh) II.19 - Servizi di ricerca e sviluppo, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy;
  30. ii) II.20 - Appalti e procedure nei settori difesa e sicurezza, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
  31. ll) IV.1 - Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 182, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
  32. mm) V.1 - Compensi degli arbitri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio arbitrale di cui al comma 4 dell'articolo 214;
  33. nn) V.2 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
  34. oo) V.3 - Modalità di formazione della Cabina di regia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e la Conferenza unificata.

3. L'allegato I.4 - Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto può essere abrogato e sostituito con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'allegato II.15- Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche può essere abrogato e sostituito con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

4. Gli allegati di cui ai commi 1, 2 e 3 sostituiti ai sensi del presente articolo sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei rispettivi provvedimenti di cui ai medesimi commi 1, 2 e 3, che li sostituiscono integralmente, anche in qualità di allegato al codice. I medesimi provvedimenti indicano nel titolo l'articolo del presente codice che dispone la disciplina sostanziale di riferimento.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 72, comma 1 del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

Spiegazione dell'art. 226 bis Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 226-bis disciplina la possibilità di sostituzione e aggiornamento degli allegati tecnici che corredano il Codice. In questa prospettiva, il legislatore individua modalità differenziate di sostituzione degli allegati, richiamando i procedimenti previsti dalla legge n. 400/1988 e distinguendo tra regolamenti governativi di cui all’articolo 17, comma 1 e decreti ministeriali (semplici o adottati di concerto) di cui al comma 3 della medesima legge.

Il comma 1 disciplina la sostituzione degli allegati I.3 e II.12. La sostituzione può avvenire tramite regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988, quindi secondo la procedura tipica dei regolamenti governativi, previo parere del Consiglio di Stato e successiva deliberazione del Consiglio dei ministri.

La previsione appare coerente con la rilevanza degli allegati in questione: i termini procedurali e i criteri di qualificazione degli operatori economici sono elementi centrali del sistema degli appalti pubblici, tali da richiedere un livello di formalità e di legittimazione politica più elevato. Da qui la necessità che il regolamento sia adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, con ulteriori passaggi di concertazione istituzionale (come l’intervento dell’ANAC per l’allegato II.12).

Il comma 2 amplia in maniera significativa l’elenco degli allegati sostituibili, individuando una lunga serie di materie che vanno dal ruolo del RUP, ai contenuti minimi della progettazione, fino alle modalità di costituzione della Cabina di regia. Qui, a differenza del comma 1, il legislatore richiama l’articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, che prevede l’adozione di regolamenti ministeriali, quindi atti di rango secondario con un iter semplificato.

Si tratta, infatti, di profili con marcato contenuto tecnico, la cui modifica non necessita della stessa formalità richiesta per i regolamenti governativi. Tuttavia, la norma richiede spesso il concerto con altri ministeri o il parere di organi tecnici (Consiglio superiore dei lavori pubblici, ANAC, ISTAT, CIPESS, Conferenza unificata, ecc.)

Il comma 3 prevede due ulteriori ipotesi specifiche: la sostituzione dell’allegato I.4 mediante decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e quella dell’allegato II.15 mediante decreto del Ministro delle infrastrutture.

Il comma 4 completa il quadro, chiarendo la disciplina transitoria. Gli allegati oggetto di sostituzione vengono abrogati non immediatamente, ma solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo provvedimento che li sostituisce.
Interessante è anche l’obbligo, imposto ai provvedimenti sostitutivi, di indicare nel titolo l’articolo del Codice che costituisce la norma sostanziale di riferimento.

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