L’articolo 115 disciplina le modalità di
gestione della direzione, del controllo e della contabilità dei lavori, servizi e forniture, ponendo particolare attenzione all’uso delle
piattaforme digitali e al principio di
trasparenza. La norma, in continuità con quanto previsto dall’
art. 114 del nuovo codice appalti, si concentra sull’attività del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione, individuando i criteri procedurali e le regole per la gestione delle riserve e delle contestazioni. Centrale è il collegamento con la
Banca dati nazionale dei contratti pubblici, che assicura un flusso informativo costante verso l’ANAC.
Il
comma 1 stabilisce che l’Allegato II.14 definisce le modalità con cui il direttore dei lavori esercita la propria funzione di direzione, controllo e contabilità dei lavori. È significativo che il legislatore richiami espressamente l’utilizzo delle
piattaforme digitali di cui all’
art. 25 del nuovo codice appalti, imponendo un modello di gestione fondato sulla digitalizzazione dei processi. L’obiettivo è duplice: da un lato, garantire maggiore
trasparenza nel tracciamento delle operazioni contabili e amministrative; dall’altro, introdurre un criterio di
semplificazione procedurale, riducendo il margine di errore e di discrezionalità.
Il
comma 2 riguarda direttamente
l’esecutore dei lavori, il quale è tenuto a conformarsi senza eccezioni alle disposizioni e agli ordini impartiti dal direttore dei lavori. Non è consentito sospendere o rallentare l’esecuzione, salvo i casi previsti dalla legge.
Di particolare rilevanza è la disciplina delle
riserve, che devono essere iscritte secondo le modalità e nei termini indicati nell’Allegato II.14. L’iscrizione tempestiva delle riserve costituisce una condizione di
decadenza: la mancata osservanza dei termini comporta la perdita definitiva del diritto di far valere pretese economiche o contestazioni sulle contabilizzazioni. Questa previsione mira a garantire certezza nei rapporti contrattuali e a prevenire il contenzioso tardivo, spingendo le imprese a manifestare immediatamente eventuali contestazioni.
Il
comma 3 si occupa dei contratti relativi a
servizi e forniture, per i quali l’attività di direzione, controllo e contabilità spetta al RUP o al direttore dell’esecuzione, se nominato. In questo ambito, la disciplina è contenuta nel
capitolato speciale oppure, in mancanza, nell’Allegato II.14. Anche qui il legislatore ribadisce i criteri di
trasparenza e semplificazione e l’obbligo di utilizzare le piattaforme digitali previste dall’articolo 25. La
ratio è la stessa dei lavori: uniformare le procedure e garantire la tracciabilità di ogni operazione, a prescindere dalla tipologia contrattuale.
Il
comma 4 introduce una precisazione importante: nei contratti di servizi e forniture, il
capitolato speciale deve disciplinare anche le
contestazioni in corso d’opera, fatta salva l’iscrizione delle riserve prevista al comma 2, secondo periodo. Ciò significa che, pur restando ferma la disciplina generale delle riserve come condizione di decadenza, il capitolato può contenere regole aggiuntive per gestire le contestazioni durante l’esecuzione. In tal modo, si rafforza il ruolo del capitolato speciale quale strumento di dettaglio operativo, capace di regolare dinamicamente il rapporto contrattuale e prevenire conflitti.
Infine, il
comma 5 chiude il sistema collegando l’intero impianto alle
banche dati nazionali. Le piattaforme digitali utilizzate per la direzione e la contabilità dei lavori, servizi e forniture devono essere integrate con la
Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’
art. 23 del nuovo codice appalti. Questo collegamento è funzionale all’invio delle informazioni richieste dall’ANAC, ai sensi dell’
art. 222 del nuovo codice appalti, comma 9.
In sostanza, la norma rafforza il sistema di vigilanza e trasparenza pubblica: non solo le operazioni contabili devono essere digitalizzate, ma devono anche confluire in un’unica infrastruttura nazionale, così da consentire all’ANAC un monitoraggio capillare e tempestivo.