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Articolo 115 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Controllo tecnico contabile e amministrativo

Dispositivo dell'art. 115 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Con l’allegato II.14 sono individuate le modalità con cui il direttore dei lavori effettua l’attività di direzione, controllo e contabilità dei lavori mediante le piattaforme digitali di cui all’articolo 25, in modo da garantirne trasparenza e semplificazione.

2. L’esecutore dei lavori si uniforma alle disposizioni e agli ordini di servizio del direttore dei lavori senza poterne sospendere o ritardare il regolare sviluppo. Le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall’allegato II.14, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall’atto contabile.

3. Nei contratti di servizi e forniture le modalità dell’attività di direzione, controllo e contabilità demandata al RUP o al direttore dell’esecuzione, se nominato, sono individuate con il capitolato speciale o, in mancanza, con l’allegato II.14, secondo criteri di trasparenza e semplificazione e prevedono l’uso delle piattaforme digitali di cui all’articolo 25.

4. Nei contratti di cui al comma 3 il capitolato speciale contiene anche la disciplina delle contestazioni in corso di esecuzione, fatta salva l’iscrizione delle riserve secondo quanto previsto al comma 2, secondo periodo.

5. Le piattaforme digitali di cui ai commi 1 e 3 garantiscono il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 23, per l’invio delle informazioni richieste dall’ANAC ai sensi dell’articolo 222, comma 9.

Spiegazione dell'art. 115 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 115 disciplina le modalità di gestione della direzione, del controllo e della contabilità dei lavori, servizi e forniture, ponendo particolare attenzione all’uso delle piattaforme digitali e al principio di trasparenza. La norma, in continuità con quanto previsto dall’art. 114 del nuovo codice appalti, si concentra sull’attività del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione, individuando i criteri procedurali e le regole per la gestione delle riserve e delle contestazioni. Centrale è il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, che assicura un flusso informativo costante verso l’ANAC.

Il comma 1 stabilisce che l’Allegato II.14 definisce le modalità con cui il direttore dei lavori esercita la propria funzione di direzione, controllo e contabilità dei lavori. È significativo che il legislatore richiami espressamente l’utilizzo delle piattaforme digitali di cui all’art. 25 del nuovo codice appalti, imponendo un modello di gestione fondato sulla digitalizzazione dei processi. L’obiettivo è duplice: da un lato, garantire maggiore trasparenza nel tracciamento delle operazioni contabili e amministrative; dall’altro, introdurre un criterio di semplificazione procedurale, riducendo il margine di errore e di discrezionalità.

Il comma 2 riguarda direttamente l’esecutore dei lavori, il quale è tenuto a conformarsi senza eccezioni alle disposizioni e agli ordini impartiti dal direttore dei lavori. Non è consentito sospendere o rallentare l’esecuzione, salvo i casi previsti dalla legge.
Di particolare rilevanza è la disciplina delle riserve, che devono essere iscritte secondo le modalità e nei termini indicati nell’Allegato II.14. L’iscrizione tempestiva delle riserve costituisce una condizione di decadenza: la mancata osservanza dei termini comporta la perdita definitiva del diritto di far valere pretese economiche o contestazioni sulle contabilizzazioni. Questa previsione mira a garantire certezza nei rapporti contrattuali e a prevenire il contenzioso tardivo, spingendo le imprese a manifestare immediatamente eventuali contestazioni.

Il comma 3 si occupa dei contratti relativi a servizi e forniture, per i quali l’attività di direzione, controllo e contabilità spetta al RUP o al direttore dell’esecuzione, se nominato. In questo ambito, la disciplina è contenuta nel capitolato speciale oppure, in mancanza, nell’Allegato II.14. Anche qui il legislatore ribadisce i criteri di trasparenza e semplificazione e l’obbligo di utilizzare le piattaforme digitali previste dall’articolo 25. La ratio è la stessa dei lavori: uniformare le procedure e garantire la tracciabilità di ogni operazione, a prescindere dalla tipologia contrattuale.

Il comma 4 introduce una precisazione importante: nei contratti di servizi e forniture, il capitolato speciale deve disciplinare anche le contestazioni in corso d’opera, fatta salva l’iscrizione delle riserve prevista al comma 2, secondo periodo. Ciò significa che, pur restando ferma la disciplina generale delle riserve come condizione di decadenza, il capitolato può contenere regole aggiuntive per gestire le contestazioni durante l’esecuzione. In tal modo, si rafforza il ruolo del capitolato speciale quale strumento di dettaglio operativo, capace di regolare dinamicamente il rapporto contrattuale e prevenire conflitti.

Infine, il comma 5 chiude il sistema collegando l’intero impianto alle banche dati nazionali. Le piattaforme digitali utilizzate per la direzione e la contabilità dei lavori, servizi e forniture devono essere integrate con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’art. 23 del nuovo codice appalti. Questo collegamento è funzionale all’invio delle informazioni richieste dall’ANAC, ai sensi dell’art. 222 del nuovo codice appalti, comma 9.
In sostanza, la norma rafforza il sistema di vigilanza e trasparenza pubblica: non solo le operazioni contabili devono essere digitalizzate, ma devono anche confluire in un’unica infrastruttura nazionale, così da consentire all’ANAC un monitoraggio capillare e tempestivo.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

115 
La disposizione, corrispondente all’attuale art. 111, ne ripropone soltanto le parti strettamente inerenti l’attività di controllo tecnico contabile e amministrativo, in quanto le previsioni concernenti le figure professionali ed il collaudo o la verifica di conformità sono state soppresse ed in parte trasferite rispettivamente nell’art. 114 e nell’art. 116.

I commi 1, per i lavori, e 3, per servizi e forniture, rinviano all’allegato II.14 per la descrizione delle attività di controllo, ma entrambi contengono la novità della necessaria utilizzazione delle piattaforme digitali. A queste ultime si riferisce anche il comma 5, per il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, la cui previsione è stata introdotta nel Codice attuale dalla legge n. 108 del 2021.

I commi 2, per i lavori, e 4, per servizi e forniture, introducono la previsione sull’iscrizione delle “riserve” dell’appaltatore a contenuto economico. Va sottolineato che l’esigenza di tale previsione si è posta perché, mentre l’art. 121 sulle sospensioni tratta le riserve concernenti queste ultime, le altre riserve a contenuto economico, allo stato non disciplinate dal decreto legislativo n. 50 del 2016, trovano la loro migliore collocazione nella norma del codice sulla contabilità dei lavori e delle prestazioni.

Avendo inteso ribadire la sanzione della decadenza dai diritti a contenuto patrimoniale dell’esecutore, come conseguenza della mancata iscrizione o esplicitazione delle riserve, si è preferito inserirne la previsione (anche in coerenza con quanto previsto per le riserve relative alle sospensioni) nella normativa primaria, rinviando all’allegato II.14 per la disciplina di modalità e termini. La scelta si pone in controtendenza rispetto alle attuali norme del d.m. n. 49 del 2018, che rimettono tale disciplina ai documenti di gara e/o ai singoli contratti. Essa è però opportuna poiché la materia necessita di regolamentazione uniforme, in considerazione dell’ampiezza del contenzioso dinanzi al giudice ordinario e dei compiti di nomofilachia da riservare alla Corte di Cassazione.

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