Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 24 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Fascicolo virtuale dell'operatore economico

Dispositivo dell'art. 24 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell’operatore economico che consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all’articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all’articolo 100 che l’operatore economico inserisce.

2. Il fascicolo virtuale dell’operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l’operatore partecipa.

3. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni o delle informazioni di cui agli articoli 94 e 95 garantiscono alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e l'accesso per interoperabilità alle proprie banche dati, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del presente codice, la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l'intero ciclo di vita digitale di contratti pubblici. Alle regole e agli obblighi di interoperabilità, previsti ai sensi dell'articolo 23, comma 3, non possono essere opposte le disposizioni che regolamentano le singole banche dati che alimentano la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. La violazione dell'obbligo di cui al primo periodo è punita ai sensi dell'articolo 23, comma 8. L'ANAC garantisce l'accessibilità al fascicolo virtuale dell'operatore economico alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 100, comma 4, limitatamente ai dati di rispettiva competenza. L'ANAC può predisporre elenchi aggiornati di operatori economici già accertati secondo quanto previsto dal comma 1 e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per procedure di affidamento diverse(1).

4. Per le finalità di cui al comma 1, l’ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’AGID entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, concernenti la partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Note

(1) Il comma 3 è stato modificato dall'art. 9, comma 1 del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

Spiegazione dell'art. 24 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

Il comma 1 tratta del Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE), strumento cardine in tema di digitalizzazione delle gare. Questo strumento è funzionale alla verifica automatizzata dell’assenza delle cause di esclusione previste all’art. 94 del nuovo codice appalti e all’art. 95 del nuovo codice appalti, nonché dei requisiti generali e speciali previsti dall’art. 100 del nuovo codice appalti e dall’art. 103 del nuovo codice appalti.
Il FVOE è obbligatorio per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal Codice, a partire da un importo di euro 40.000, anche nel caso di affidamenti diretti. I dati e documenti caricati vengono aggiornati automaticamente tramite interoperabilità e sono riutilizzabili in tutte le gare cui l’operatore partecipa, nei limiti di validità temporale.

Il FVOE consente alle stazioni appaltanti di acquisire la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti generali, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari e agli operatori economici di inserire autonomamente la documentazione a loro inerente.
Disciplinato dalla delibera ANAC n. 262/2023, il FVOE rappresenta un archivio digitale unificato, sostitutivo del precedente sistema AVCPass e integrato con l’infrastruttura della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

Il FVOE non è utilizzabile per la verifica degli elementi dell’offerta tecnica, che rimangono esclusi dalla consultazione delle banche dati. È invece impiegato esclusivamente per la verifica dei requisiti soggettivi e documentali dei partecipanti e dei soggetti ausiliari o subappaltatori, durante l’intera fase di gara e in fase esecutiva.

Il FVOE permette agli operatori di creare un archivio digitale aggiornato, semplificando la partecipazione a più procedure. La verifica digitale dei requisiti è garantita da documentazione acquisita automaticamente da fonti certificate, tra cui: visura camerale, anagrafe delle sanzioni, certificato di regolarità contributiva (DURC), certificazione antimafia e comunicazioni di regolarità fiscale.

Le stazioni appaltanti possono:
  • accertare l’assenza delle cause di esclusione e la sussistenza dei requisiti speciali;
  • controllare il mantenimento dei requisiti in fase di esecuzione del contratto;
  • acquisire certificazioni da enti terzi attraverso l’interoperabilità;
  • riutilizzare documenti e verifiche già eseguite in precedenti gare, nei limiti di validità temporale.
Le funzioni di interoperabilità includono anche l’inserimento diretto, da parte degli operatori economici, dei documenti a carico proprio.

Il FVOE permette la verifica dei requisiti speciali di cui all’articolo 100, commi 1, 3, 4 e 11, come l’idoneità professionale, la capacità tecnico-economica e l’iscrizione nei registri camerali. La documentazione disponibile comprende:
  • visura camerale (Unioncamere);
  • certificato penale e anagrafe delle sanzioni (Ministero della Giustizia);
  • DURC;
  • comunicazione di regolarità fiscale (Agenzia delle Entrate);
  • comunicazione antimafia (Ministero dell’Interno).

In caso di falsa dichiarazione o documentazione, l’ANAC può disporre, ai sensi dell’art. 96 del nuovo codice appalti, comma 15, l’iscrizione nel casellario informatico con esclusione dalle gare fino a due anni (art. 94 del nuovo codice appalti, comma 5, lettera e)).

Oltre a quanto previsto dall’art. 23 del nuovo codice appalti, la violazione degli obblighi sul FVOE da parte delle stazioni appaltanti o enti concedenti può determinare responsabilità civile per danno all’affidamento. Inoltre, l’omessa produzione della documentazione richiesta comporta una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 5.000 (art. 222 del nuovo codice appalti, comma 13).

Il comma 2 disciplina le modalità di utilizzo del fascicolo virtuale nelle procedure di affidamento, stabilendo che i dati e i documenti contenuti siano riutilizzabili in tutte le gare cui l’operatore partecipa, entro i termini di validità dei singoli documenti. Il sistema prevede l’aggiornamento automatico delle informazioni tramite interoperabilità con le banche dati degli enti certificatori, realizzando così un modello di once only in cui le informazioni vengono fornite una sola volta ed elaborate automaticamente dal sistema. Questo riduce gli oneri amministrativi a carico degli operatori e velocizza l’istruttoria da parte delle stazioni appaltanti.

Il comma 3 pone in capo alle amministrazioni titolari delle banche dati (come Agenzia delle entrate, INPS, Camere di commercio, casellari giudiziari) l’obbligo di garantire, attraverso la piattaforma nazionale di interoperabilità (art. 50 ter del codice amm.ne digitale), l’accesso in tempo reale ai dati e alle certificazioni richieste per le verifiche ai sensi degli articoli 94 e 95. Tale accesso dev’essere assicurato senza limitazioni derivanti da regolamenti interni delle singole banche dati, in coerenza con il principio di interoperabilità sancito dal Codice.
La mancata attivazione di tale interoperabilità comporta una violazione sanzionabile ai sensi dell’art. 23 del nuovo codice appalti, comma 8. Inoltre, l’ANAC garantisce la consultazione del fascicolo, nei limiti di competenza, a stazioni appaltanti, operatori economici e organismi di attestazione. È prevista la possibilità per l’ANAC di creare elenchi di operatori già verificati, semplificando così l’utilizzo di accertamenti pregressi in successive procedure di affidamento.

Il comma 4 affida all’ANAC, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con l’AGID, il compito di individuare, tramite apposito provvedimento da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del codice, le categorie di dati da inserire nel fascicolo virtuale. Questi dati devono riguardare sia la partecipazione alle gare che i loro esiti e la verifica degli stessi attraverso la Banca dati diventa obbligatoria, rendendo il fascicolo uno strumento operativo imprescindibile nel ciclo di affidamento.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

24 
I commi 1 e 2 trattano del Fascicolo virtuale dell’operatore economico, istituito presso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di ANAC; in esso sono presenti, per ciascun operatore economico, i dati e le informazioni per la verifica dei requisiti generali e speciali, occorrenti per partecipare alla gara, da parte delle stazioni appaltanti. Naturalmente, per il miglior funzionamento del fascicolo virtuale e per la ottimizzazione dei servizi e la semplificazione dei controlli che potranno offrirsi, sarà fondamentale la collaborazione delle amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni riferite al possesso dei requisiti, le quali dovranno consentire, in tempo reale, la disponibilità delle certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle proprie banche dati, con modalità automatizzate, mediante interoperabilità secondo le prescrizioni delle linee guida già adottate da Agid (“Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni” (Determinazione Agid n. 547/2021), “Linee guida Tecnologie e standard per la sicurezza dell’interoperabilità tramite API dei sistemi informatici” e “Linee Guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma digitale nazionale dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati” (Determinazione Agid n. 627/2021) nonché di quelle che saranno adottate ai sensi dell’art. 26 del Codice.

Il comma 3 prevede che le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 94, riferite ai requisiti di partecipazione generale che possono comportare esclusione automatica dalla gara, realizzano, mediante l’adozione delle necessarie misure organizzative e la revisione dei processi e dei regolamenti interni, sistemi informatici atti a garantire alla banca dati nazionale dei contratti pubblici la disponibilità in tempo reale delle certificazioni in formato digitale.

All’operatore economico è richiesto di indicare, in sede di partecipazione alla gara, i dati e i documenti relativi ai requisiti previsti per la singola procedura e ai requisiti di qualificazione per consentire la valutazione degli stessi da parte della stazione appaltante. Infine la norma prevede che in ragione dell’attività e dei servizi realizzati attraverso il fascicolo, l’ANAC predispone anche l’elenco di operatori economici già accertati e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti già effettuati per gare diverse; tanto al fine di consentire, in prospettiva, la possibilità di partecipare a più gare entro un determinato arco temporale di validità dei dati e delle informazioni acquisite.

Il comma 3 prevede che per la funzionalità del fascicolo virtuale dell’operatore economico, l’indicazione dei dati e il loro aggiornamento, i termini e le regole tecniche per l’acquisizione è prevista l’adozione di un provvedimento da parte dell’ANAC, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'AgID al fine di individuare le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, concernenti la partecipazione alle procedure di gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, anche mediante la piattaforma di cui all'art.50 ter del d. lgs. 82/2005.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 30 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!