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Articolo 135 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Servizi di ricerca e sviluppo

Dispositivo dell'art. 135 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo, le disposizioni del codice si applicano esclusivamente ai contratti relativi ai servizi di cui all’allegato II.19, a condizione che:

  1. a) i risultati appartengano esclusivamente alla stazione appaltante, per essere destinati all’esercizio della propria attività;
  2. b) la prestazione del servizio sia interamente retribuita dalla stazione appaltante.

2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere, in applicazione dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, agli appalti pubblici pre-commerciali, che rispettino le condizioni delle lettere a) e b) del comma 1, quando:

  1. a) siano destinati al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva alla stazione appaltante, che li usi nell’esercizio della propria attività;
  2. b) la prestazione del servizio non sia interamente retribuita dalla stazione appaltante;
  3. c) l’esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato.

3. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209](1)

Note

(1) Il comma 3 è stato abrogato dall'art. 72, comma 2, lettera dd) del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

Spiegazione dell'art. 135 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 135 disciplina i contratti relativi ai servizi di ricerca e sviluppo. Si tratta di un ambito peculiare, che si distingue dalle tradizionali forniture o dai classici servizi pubblici, poiché riguarda attività innovative, sperimentali e orientate alla produzione di conoscenza o di soluzioni tecnologiche nuove.

Il comma 1 stabilisce i presupposti affinché i contratti di ricerca e sviluppo siano disciplinati dalle disposizioni del Codice. Due sono le condizioni cumulative richieste:
  • i risultati della ricerca devono appartenere in via esclusiva alla stazione appaltante, con destinazione all’esercizio della sua attività istituzionale;
  • il servizio deve essere interamente retribuito dall’amministrazione.

Si tratta di un’impostazione restrittiva: solo quando la ricerca è pienamente “incorporata” nella funzione pubblica e sostenuta integralmente con fondi pubblici, il contratto è assoggettato al regime ordinario degli appalti. In tutti gli altri casi, cioè quando vi è una condivisione dei risultati o dei costi con i privati, non opera automaticamente la disciplina del Codice.

Il comma 2 introduce la figura degli appalti pubblici pre-commerciali (pre-commercial procurement – PCP). In questo caso, le amministrazioni possono rivolgersi al mercato non tanto per acquisire beni o servizi già disponibili, quanto per stimolare processi di ricerca e sviluppo volti a creare soluzioni nuove, non ancora consolidate né diffuse.

Tre sono le condizioni che giustificano il ricorso a questa particolare modalità:
  • i risultati non appartengono in via esclusiva alla stazione appaltante, ma possono essere sfruttati anche dagli operatori economici, con un regime di condivisione;
  • la prestazione non è interamente retribuita dall’amministrazione, che quindi partecipa solo in parte ai costi, lasciando agli operatori un margine di investimento e di rischio;
  • l’esigenza che muove l’amministrazione non può essere soddisfatta mediante soluzioni già presenti sul mercato.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

135 
La disposizione disciplina, senza innovazioni sostanziali rispetto all’attuale art. 158, l’affidamento dei servizi di ricerca e sviluppo e gli appalti pre-commerciali.

Per quanto riguarda i settori interessati, si è scelto di predisporne un elenco nell’apposito allegato II.19, che è richiamato dal comma 1. Ciò, in modo da non appesantire la norma, tenuto conto che il comma 1 dell’attuale art. 158 richiama i servizi di ricerca e sviluppo, in guisa non immediatamente intellegibile, tramite indicazione del CPV.

Rispetto alla disciplina attuale, al comma 2 del testo proposto sono stati separatamente evidenziati – per una maggiore intellegibilità – mediante apposita elencazione i requisiti, in presenza dei quali le stazioni appaltanti possono ricorrere agli appalti pre-commerciali.

Il richiamo alle definizioni della comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007), contenuto nel comma 2 dell’art. 158, non è apparso necessario, trattandosi di norma autosufficiente e coerente.

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