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Articolo 81 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Avvisi di pre-informazione

Dispositivo dell'art. 81 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Le stazioni appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni anno l’intenzione di bandire per l’anno successivo appalti pubblicando sul proprio sito istituzionale un avviso di pre-informazione recante le informazioni di cui all’allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 14, l’avviso di pre-informazione è pubblicato dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio sito istituzionale. In quest’ultimo caso le stazioni appaltanti comunicano l’avviso di pre-informazione all’ANAC che, tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, cura l’invio al suddetto Ufficio di un avviso relativo alla pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante contenente le informazioni di cui all’allegato II.6, Parte I, lettera A.

2. Per le procedure ristrette e le procedure competitive con negoziazione, le stazioni appaltanti sub-centrali possono utilizzare un avviso di pre-informazione come indizione di gara, purché l’avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni:

  1. a) si riferisca specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell’appalto da aggiudicare;
  2. b) indichi che l’appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o una procedura competitiva con negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e inviti gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;
  3. c) contenga, oltre alle informazioni di cui all’allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1, le informazioni di cui all’allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.2;
  4. d) sia stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio dell’invito a confermare l’interesse di cui all’articolo 89, comma 1.

3. L’avviso di cui al comma 2 è pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante quale pubblicazione supplementare a livello nazionale, a norma dell’articolo 85.

4. Il periodo coperto dall’avviso di pre-informazione non può superare il termine di dodici mesi dalla data di trasmissione dell’avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per i servizi di cui all’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, l’avviso di pre-informazione può coprire un periodo fino a ventiquattro mesi.

Spiegazione dell'art. 81 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

Il comma 1 impone alle stazioni appaltanti l’obbligo di rendere nota, entro il 31 dicembre di ogni anno, l’intenzione di bandire appalti per l’anno successivo mediante la pubblicazione di un avviso di pre-informazione sul proprio sito. Tale avviso deve contenere le informazioni elencate nell’Allegato II.6 (Parte I, lettera B, sezione B.1).

Per gli appalti il cui importo raggiunge le soglie europee previste dall’art. 14 del nuovo codice appalti, la norma prevede una doppia opzione di pubblicazione: o direttamente ad opera dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea oppure dalla stazione appaltante sul proprio sito.
Se la stazione appaltante sceglie di pubblicare sul proprio sito, essa è tenuta a comunicarlo all’ANAC, che tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici provvede a inoltrare un avviso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’UE.

Il legislatore, al comma 2, autorizza le stazioni appaltanti sub-centrali a usare l’avviso di pre-informazione come mezzo di indizione della gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione, ma solo alle seguenti condizioni:
  • l’avviso deve riferirsi specificamente all’oggetto dell’appalto;
  • l’avviso deve, in primis, dichiarare esplicitamente che l’aggiudicazione avverrà mediante procedura ristretta o competitiva con negoziazione senza ulteriore pubblicazione, nonché invitare gli interessati a manifestare interesse;
  • oltre ai dati della sezione B.1 dell’Allegato II.6, deve contenere anche le informazioni aggiuntive previste nella sezione B.2;
  • l’avviso deve essere stato inviato per la pubblicazione non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima dell’invio dell’invito a confermare l’interesse.

Il comma 3 stabilisce che l’avviso-indizione di cui al comma precedente deve essere pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante come pubblicazione supplementare a livello nazionale, conformemente all’art. 85 del nuovo codice appalti.

Il comma 4 pone un limite di durata all’efficacia temporale dell’avviso: di regola l’avviso può coprire al massimo 12 mesi dalla data di trasmissione per la pubblicazione. È prevista, tuttavia, un’eccezione per alcuni servizi disciplinati dall’allegato XIV della Direttiva 2014/24/UE: per questi servizi l’avviso può coprire fino a 24 mesi.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

81 
L’art. 81 recepisce l’art. 48 della direttiva n. 2014/24/UE; la direttiva dettaglia il contenuto degli avvisi di preinformazione nell’allegato V che, già con il decreto legislativo n. 50 del 2016, si rinviene, con contenuto identico a quello unionale, nell’allegato XIV del decreto legislativo n. 50 del 2016; con il nuovo codice le informazioni in questione sono inserite nell’allegato II.6.

Il comma 1 prevede che la trasmissione dei dati degli avvisi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea, ove richiesto dalla direttiva, avviene da parte di ANAC, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti di cui all’art. 23 del codice; la soluzione è coerente con la complessiva scelta di digitalizzazione e semplificazione del ciclo di vita dei contratti, anche grazie all’accentramento presso ANAC delle attività di trasmissione e/o pubblicazione di bandi e avvisi prescritte obbligatoriamente in ambito europeo (tanto ai fini della pubblicità legale, art. 84, commi 1 e 2, che di pubblicità notizia, artt. 84, comma 3 e 85, comma 3) nonché, in ambito nazionale, ai fini di pubblicità legale (art. 85, commi 1, 3, 4).

Il meccanismo rafforza la funzione di supporto di ANAC alle stazioni appaltanti prevista dell’art. 1, lett. b) della legge delega - l. n. 78/2022 - e fornisce un impulso alla digitalizzazione ai sensi della lett. m) della medesima legge delega; è altresì coerente con la semplificazione digitale prospettata nei “bullet points”, rappresentando la Banca dati ANAC lo snodo della digitalizzazione delle procedure.

La soluzione adottata, ai sensi dell’art. 19 del codice, si inscrive in un corpus normativo dà attuazione alla funzione normativa statale di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione, prevista dall’art. 117, comma 2, lett. r) della Costituzione.

Il comma 2 prevede i presupposti al ricorrere dei quali le stazioni appaltanti sub-centrali possono utilizzare un avviso di pre-informazione come strumento di indizione della gara, nei casi si avvalgano per la scelta del contraente, delle procedure ristrette o delle procedure competitive di negoziazione; per l’individuazione del contenuto necessario dell’avviso, si richiama l’allegato II.6, lett. B, sezione B.1 e B.2.

Il comma 3 dispone che, qualora si sia adoperato l’avviso di pre-informazione per l’indizione della gara, se ne dia notizia sul sito istituzionale della stazione appaltante, come forma di pubblicazione “supplementare” a livello nazionale.

Il comma 4, con riferimento ai servizi “sociali ed assimilati”, prevede il recepimento dell’art. 48 della direttiva 2014/24/UE, che è avvenuto, a differenza di quanto accaduto con il decreto legislativo n. 50 del 2016, in termini non perfettamente letterali; la scelta è dettata da ragioni di semplificazione espositiva e contenutistica.

L’art. 48 della direttiva consentiva, infatti, che l’avviso di pre-informazione potesse coprire un periodo “più lungo di 12 mesi”, demandando al legislatore nazionale una opzione, che è in effetti stata esercitata già con il decreto legislativo n. 50 del 2016; quest’ultimo aveva infatti previsto, all’art. 70, comma 3, la possibilità che l’avviso di pre-informazione coprisse un “periodo più lungo di dodici mesi e non superiore a 24 mesi”; la tempistica pari a 24 mesi viene riproposta con il presente codice; inserito un termine massimo puntuale e compatibile con la direttiva ne consegue l’inutilità dell’ulteriore ovvia precisazione che si tratti di un tempo altresì “più lungo di 12 mesi”, come ancora prescritto dal decreto legislativo n. 50 del 2016.

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