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Contratti della pubblica amministrazione -

La figura del "rup" alla luce del nuovo Codice degli appalti

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AUTORE:
ANNO ACCADEMICO: 2022
TIPOLOGIA: Tesi di Master
ATENEO: Libera Universitą Mediterranea
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
Il RUP è investito di una molteplicità di funzioni e competenze, enucleate sia dal Codice dei contratti pubblici [ABROGATO] (D.Lgs. n. 50/2016) che dalle Linee guida emanate dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), e opera attivamente sia nella fase di programmazione della procedura di affidamento di contratti pubblici, se già nominato, con il potere di formulare proposte o fornire informazioni utili per la preparazione degli atti di programmazione (si veda, ad esempio, il programma triennale delle opere pubbliche), sia in quelle di progettazione e individuazione del contraente, con l’esercizio di poteri di coordinamento, validazione, verifica e vigilanza, nonché di individuazione della tipologia di procedura di affidamento e di contratto da stipulare e il criterio di aggiudicazione da adoperare.
L’elaborato, in primis, passa in rassegna e approfondisce le varie fonti normative recanti la disciplina del RUP, che attualmente, in attesa dell’entrata in vigore del nuovo Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023) nel 2023, sono costituite dal già citato Codice dei contratti pubblici e da varie linee guida adottate dall’ANAC quali strumenti di regolazione flessibile in attuazione della disciplina legislativa in materia di appalti. Vengono analizzati i principali compiti e funzioni del RUP, sia con riguardo agli appalti e alle concessioni di lavori, sia a quelli di forniture e di servizi. L’esame dell’istituto del RUP ad oggi impone, dunque, di vagliare attentamente anche le novità che saranno apportate in materia dal nuovo Codice, approvato in sede di esame preliminare dal Consiglio dei Ministri nel dicembre 2022 e che entrerà ufficialmente in vigore a partire dall’aprile 2023. Il RUP vedrà mutata la propria denominazione da responsabile unico del procedimento a responsabile unico di progetto, nell’ottica di accentuare il carattere di unicità della figura, la quale, infatti, non è investita della responsabilità di un procedimento singolo (come avviene, invece, per il responsabile del procedimento ex L. n. 241/1990), bensì di una pluralità di procedimenti che confluiscono in un unico e più ampio “progetto”.
Nel corso della trattazione vengono altresì esaminati i punti di forza e quelli più deboli presenti all’interno della nuova disciplina; in particolare, a destare le maggiori perplessità è stato l’intento del legislatore del nuovo Codice di slegare la regolamentazione del RUP da quella generale sul procedimento amministrativo, decisione che potrebbe comportare il rischio di svariate lacune in seno alla disciplina speciale, impossibili da colmare senza il ricorso alla Legge n. 241/1990 quale legge-cornice. Uno dei maggiori rischi evidenziati dalla dottrina in tal senso è dato dall’introduzione dei cosiddetti “responsabili di procedimento” o “responsabili di fase”, i quali affiancherebbero il RUP nell’esercizio delle sue funzioni, con compiti più specifici in relazione alle varie fasi del procedimento contrattuale. Risulta mancante, però, una puntuale elencazione delle funzioni di questi ultimi, con conseguente pericolo dell’ingenerarsi di un’inutile e dispersiva moltiplicazione e sovrapposizione delle responsabilità nel corso del procedimento stesso, che potrebbe avere ripercussioni anche nei rapporti con gli operatori economici interlocutori delle stazioni appaltanti.
Nel secondo capitolo dell’elaborato è descritta una panoramica dei rapporti intercorrenti tra il responsabile unico del procedimento e gli altri soggetti coinvolti nella procedura di affidamento di appalti pubblici, in particolare il direttore dei lavori (DL) per gli appalti di lavori e il direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) per quelli aventi ad oggetto servizi e forniture. Altro aspetto essenziale da considerare sul tema dei rapporti tra RUP e altri soggetti della procedura che lo vede protagonista concerne la relazione tra lo stesso e la commissione di gara. Sulla questione si è soffermata non soltanto l’ANAC ma anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato, specie per quanto riguarda la compatibilità tra il ruolo di RUP e quello di componente della commissione.
Da questo punto di vista, la riforma del 2023 sembra aver ormai superato la rigida incompatibilità prima prevista tra i ruoli presenti nelle varie fasi della procedura, nonché il timore che i membri della commissione giudicatrice siano esposti a condizionamenti laddove abbiano preso parte a una fase antecedente dell’iter di affidamento.

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