Il
comma 1 dispone che tutte le procedure di scelta del contraente devono essere indette tramite
bandi o avvisi di gara, salve le eccezioni previste dalla legge.
Il bando di gara occupa una posizione centrale nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica, tanto da essere definito quale
lex specialis. Esso costituisce lo strumento attraverso cui si dà concreta esecuzione alla delibera a contrarre, traducendo in disposizioni operative la decisione dell’amministrazione di avviare la gara.
Sul piano della sua
natura giuridica, si sono formati orientamenti contrastanti.
Secondo l’impostazione privatistica, il bando rappresenterebbe un’offerta al pubblico (
art. 1336 del c.c.). Diversamente, la tesi pubblicistica lo qualifica come
atto amministrativo mediante il quale la stazione appaltante manifesta esternamente la propria volontà di concludere un
contratto e, contestualmente, avvia il procedimento di selezione delle offerte.
La giurisprudenza amministrativa sposa la tesi pubblicistica, qualificando il bando come un atto amministrativo generale, destinato a una platea indeterminata di destinatari, individuabile solo in un momento successivo. Tuttavia, la sua
efficacia è circoscritta alla
singola procedura cui si riferisce, senza capacità innovativa dell’ordinamento e senza astrattezza, poiché le regole in esso contenute non trovano applicazione indefinita nel tempo.
Altrettanto discussa è la
diretta impugnabilità del bando, il quale, essendo un atto amministrativo generale, di per sé non lede immediatamente la sfera giuridica dei privati: l’interesse ad agire emerge solo con l’adozione degli atti applicativi, come i provvedimenti di esclusione o di aggiudicazione. Fanno eccezione le cosiddette
clausole immediatamente escludenti, ovvero quelle disposizioni che incidono direttamente e in modo negativo sulla possibilità di partecipare alla procedura.
In tutti gli altri casi, l’operatore economico che intenda far valere l’illegittimità di un bando dovrà ricorrere alla cosiddetta “
doppia impugnazione”, contestando congiuntamente l’atto e i successivi provvedimenti attuativi.
Di particolare rilievo operativo è l’obbligo di indicare nel bando/avviso il
CIG (Codice Identificativo Gara). Esso serve ad identificare la gara nella piattaforma nazionale, consentendo il collegamento tra atti, comunicazioni e flussi di controllo ed è funzionale ai controlli dell’ANAC.
Il
comma 2 impone che bandi, avvisi di pre-informazione e avvisi relativi a gare aggiudicate contengano le informazioni previste dall’
Allegato II.6.
La norma impone poi che i
bandi indichino la durata del procedimento di gara, nel rispetto dei termini massimi di cui al comma 3 dell’
art. 17 del nuovo codice appalti. Inoltre, il richiamo ai
criteri ambientali minimi (CAM) (comma 2,
art. 57 del nuovo codice appalti) impone l’integrazione, ove pertinente, degli obiettivi di sostenibilità ambientale negli atti di gara.
Il
comma 3 dispone che, in seguito all’adozione di bandi tipo da parte dell’ANAC, questi diventano il modello di riferimento per la redazione dei bandi di gara.