Il
comma 1 istituisce, presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), l’
Anagrafe degli operatori economici, destinata a raccogliere i dati relativi a tutti i soggetti, in qualunque modo, coinvolti nei contratti pubblici. Tale anagrafe si avvale dei dati e delle informazioni contenuti nel
registro delle imprese, valorizzando così una base dati già esistente, gestita dalle Camere di commercio.
Il
comma 2 chiarisce
l’estensione del censimento, che non si limita agli operatori economici in senso stretto (imprese, consorzi, raggruppamenti), ma si estende anche a soggetti, persone fisiche e titolari di cariche riferibili a tali operatori. In questo modo, l’Anagrafe consente un controllo trasparente e puntuale anche su assetti proprietari, organi di rappresentanza e soggetti rilevanti ai fini del controllo antimafia e dell’integrità contrattuale.
Il
comma 3 attribuisce
valore certificativo ai dati relativi ai ruoli e alle cariche ricoperti dalle persone fisiche censite nell’Anagrafe, anche quando tali informazioni non siano desumibili dal registro delle imprese. Si tratta di una previsione rilevante in ottica probatoria, in quanto rende opponibili i dati anagrafici gestiti dall’ANAC anche in assenza di pubblicità legale camerale, rafforzando così la funzione dell’Anagrafe come strumento di certezza nelle gare.
Infine, il
comma 4 assicura l’interoperabilità dell’Anagrafe con l’
ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, rendendo i dati accessibili tramite le piattaforme previste dall’
art. 23 del nuovo codice appalti Banca dati nazionale dei contratti pubblici),
art. 24 del nuovo codice appalti (Fascicolo virtuale dell’operatore economico) e
art. 25 del nuovo codice appalti (Piattaforme di approvvigionamento digitale).