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Articolo 31 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti

Dispositivo dell'art. 31 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. È istituita presso l’ANAC l’Anagrafe degli operatori economici a qualunque titolo coinvolti nei contratti pubblici, che si avvale del registro delle imprese.

2. L’Anagrafe censisce gli operatori economici di cui al comma 1, nonché i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche ad essi riferibili.

3. Per le persone fisiche di cui al comma 2 l’Anagrafe assume valore certificativo per i ruoli e le cariche rivestiti non risultanti dal registro delle imprese.

4. I dati dell’Anagrafe sono resi disponibili a tutti i soggetti operanti nell’ambito dell’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, attraverso le piattaforme di cui agli articoli 23, 24 e 25, per i trattamenti e le finalità legati alla gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici.

Spiegazione dell'art. 31 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

Il comma 1 istituisce, presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), l’Anagrafe degli operatori economici, destinata a raccogliere i dati relativi a tutti i soggetti, in qualunque modo, coinvolti nei contratti pubblici. Tale anagrafe si avvale dei dati e delle informazioni contenuti nel registro delle imprese, valorizzando così una base dati già esistente, gestita dalle Camere di commercio.

Il comma 2 chiarisce l’estensione del censimento, che non si limita agli operatori economici in senso stretto (imprese, consorzi, raggruppamenti), ma si estende anche a soggetti, persone fisiche e titolari di cariche riferibili a tali operatori. In questo modo, l’Anagrafe consente un controllo trasparente e puntuale anche su assetti proprietari, organi di rappresentanza e soggetti rilevanti ai fini del controllo antimafia e dell’integrità contrattuale.

Il comma 3 attribuisce valore certificativo ai dati relativi ai ruoli e alle cariche ricoperti dalle persone fisiche censite nell’Anagrafe, anche quando tali informazioni non siano desumibili dal registro delle imprese. Si tratta di una previsione rilevante in ottica probatoria, in quanto rende opponibili i dati anagrafici gestiti dall’ANAC anche in assenza di pubblicità legale camerale, rafforzando così la funzione dell’Anagrafe come strumento di certezza nelle gare.

Infine, il comma 4 assicura l’interoperabilità dell’Anagrafe con l’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, rendendo i dati accessibili tramite le piattaforme previste dall’art. 23 del nuovo codice appalti Banca dati nazionale dei contratti pubblici), art. 24 del nuovo codice appalti (Fascicolo virtuale dell’operatore economico) e art. 25 del nuovo codice appalti (Piattaforme di approvvigionamento digitale).

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

31 
Il comma 1 disciplina una anagrafe di nuova istituzione, grazie ai dati e alle informazioni acquisite tramite la banca dati nazionale dei contratti pubblici e ai servizi erogati mediante il fascicolo virtuale dell’operatore economico. La nuova disposizione, in parte, conserva le utilità delle attuali White list e, in parte, è funzionale alla certificazione di cui al comma 2.

Il comma 2 chiarisce che l’Anagrafe degli operatori economici presso l’ANAC censirà gli operatori economici a qualunque titolo coinvolti nei contratti pubblici nonché i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche ad essi riferibili.

I commi 3 e 4 prevedono che i dati dell’anagrafe saranno resi disponibili a tutti i soggetti cooperanti nell’ambito dell’ecosistema nazionale di e-procurement, attraverso le piattaforme digitali e per i trattamenti e le finalità legate alla gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici. L’Anagrafe si avvale delle informazioni presenti nel Registro delle imprese in quanto fonte del sistema delle imprese; censisce altresì gli operatori economici partecipanti alle gare non tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese (e.g.: imprese straniere, raggruppamenti temporanei di imprese, ecc.). Infine, di rilievo la disposizione per cui per le persone fisiche inserite nell’Anagrafe con riferimento ai vari operatori economici assumono valore certificativo i ruoli e le cariche rivestiti non risultanti dal registro delle imprese.

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