Nel sistema delineato dal nuovo Codice dei contratti pubblici, la
programmazione assume un ruolo strutturale e imprescindibile nell’attività contrattuale delle amministrazioni, costituendo un
presupposto sostanziale della procedura di affidamento, funzionale a garantire la razionalizzazione delle scelte pubbliche, l’efficiente allocazione delle risorse e l’apertura alla
concorrenza.
Il legislatore ha infatti reso la programmazione
obbligatoria sia per l’affidamento dei lavori pubblici sia per l’acquisizione di beni e servizi, riconoscendole valore autonomo rispetto alla gara. Essa non si configura come
mero atto endoprocedimentale, bensì come una fase amministrativa autonoma e sindacabile, strutturata in momenti successivi: dall’individuazione dei bisogni collettivi alla valutazione di fattibilità tecnica, giuridica ed economica degli interventi, fino alla scelta degli strumenti attuativi più idonei.
L’obiettivo è duplice: da un lato evitare la stipula di contratti inutili o incoerenti con l’interesse pubblico; dall’altro,
valorizzare il confronto competitivo tra operatori già nella fase programmatoria, stimolando proposte progettuali che anticipino il tradizionale schema “pubblico-privato” in chiave collaborativa.
L’articolo 37 del Codice si inserisce in questo contesto come norma cardine, disciplinando la redazione e l’approvazione dei programmi triennali e annuali, destinati a rappresentare la struttura logica e tecnica su cui si fondano le procedure di affidamento.
Il
comma 1 sancisce l’obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di dotarsi di due distinti strumenti programmatori su base triennale:
Tali strumenti devono essere coerenti con i documenti di bilancio e i vincoli della programmazione finanziaria dell’ente, in particolare per gli
enti locali, cui si applicano anche i principi contabili pubblici previsti dal d.gs. 118/2011.
Inoltre, si prevede un
elenco annuale delle opere da avviare nel primo anno del triennio, con indicazione dettagliata delle
fonti di finanziamento, a garanzia della concreta realizzabilità degli interventi.
Ai sensi del
comma 2, il programma triennale dei lavori pubblici deve includere tutti i lavori di importo
pari o superiore alla soglia di cui all’
art. 50 del nuovo codice appalti, comma 1, lettera a), cioè
euro 150.000.
In caso di lavori sopra soglia europea pari a
euro 5.538.000 (
art. 14 del nuovo codice appalti, comma 1, lettera a), l’inserimento nel programma triennale è subordinato all’approvazione del
documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), mentre l'inserimento nel programma annuale richiede l’approvazione del
documento di indirizzo alla progettazione (DIP). Tuttavia, per i lavori di
manutenzione ordinaria, anche sopra soglia europea, non è richiesto il DOCFAP.
Sono esonerati dall’obbligo di inserimento in programmazione gli interventi realizzati in
amministrazione diretta, presumibilmente per la loro modesta entità e prassi operativa semplificata.
La programmazione da parte della pubblica amministrazione si svolge su vari livelli. Oltre al programma triennale e all'elenco annuale, allorquando si tratti di opere di valore superiore alle soglie di rilevanza europea, figurano il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) e l'approvazione del Documento di Indirizzo della Progettazione, di cui all'articolo 2, allegato I.7 del Codice.
Il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (
DOCFAP) costituisce un elaborato tecnico redatto nel rispetto dei contenuti del quadro esigenziale, volto a individuare gli obiettivi da perseguire e i fabbisogni da soddisfare, in attuazione di quanto previsto dall’
art. 41 del nuovo codice appalti e dall’articolo 1 dell’Allegato I.7.
Il DOCFAP è finalizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 2 dell’Allegato I.7, all’individuazione della
soluzione progettuale più idonea sotto il profilo ambientale e socioeconomico, tenuto conto delle esigenze specifiche da soddisfare e delle prestazioni da garantire, nonché del rapporto tra costi e benefici per la collettività.
In caso di interventi da realizzarsi mediante operazioni di partenariato pubblico-privato, il documento deve essere corredato anche da un’analisi costi-ricavi.
Nella sua articolazione, il DOCFAP individua e analizza le
possibili alternative progettuali, comprendendo, tra le altre:
-
l’ipotesi di non realizzazione dell’intervento (cd. “soluzione zero”), ove applicabile;
-
le modalità e le alternative di tracciato, con particolare riferimento alle infrastrutture lineari o ai sistemi di mobilità e trasporto;
-
la comparazione tra nuova costruzione e recupero dell’edificato esistente, nonché il riutilizzo di aree dismesse, urbanizzate o degradate, con l’obiettivo di contenere il consumo di suolo;
-
la localizzazione dell’intervento nel caso di opere puntuali di nuova realizzazione.
Il documento può includere un’analisi tecnica, economica e finanziaria delle diverse opzioni, tenendo conto anche degli aspetti manutentivi dell’opera. Esso deve fornire un
quadro comparativo completo, evidenziando le principali incidenze delle alternative esaminate sul contesto territoriale, ambientale, paesaggistico, culturale e archeologico, nonché, per gli interventi sull’esistente, sulle caratteristiche storiche, architettoniche e tecniche dell’opera.
L’inserimento dei lavori nell’elenco triennale della programmazione avviene successivamente all’approvazione del DOCFAP; l’inserimento nell’elenco annuale, invece, avviene dopo l’approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione.
Dopo aver elaborato il DOCFAP, è prevista la redazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (
DIP). In particolare, ai sensi dell’articolo 3 dell’Allegato I.7, il DIP deve essere redatto in coerenza con il quadro esigenziale e con la soluzione progettuale individuata nell’ambito del DOCFAP e deve contenere, in relazione alla dimensione, alla tipologia e alla categoria dell’intervento da realizzare, l’indicazione delle
caratteristiche, dei
requisiti e degli
elaborati progettuali richiesti per la definizione di ciascun livello della progettazione.
La redazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione è rimessa al
Responsabile Unico del Progetto (RUP) e deve essere completata ed approvata anteriormente all’affidamento dell’incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, indipendentemente dal fatto che la progettazione sia svolta internamente o esternamente alla stazione appaltante. Nel caso di progettazione affidata all’esterno, il DIP deve essere incluso nella documentazione di gara ai fini dell’affidamento del contratto pubblico di servizi di progettazione, costituendo parte integrante del relativo capitolato.
Il
comma 3 impone la programmazione triennale anche per gli
acquisti di beni e servizi per importi pari o superiori alla
soglia di euro 140.000, richiamata dall’
art. 50 del nuovo codice appalti, comma 1, lettera b).
La finalità è di coordinare le esigenze dell’amministrazione con una pianificazione coerente e trasparente degli approvvigionamenti, evitando affidamenti frammentari o non previsti.
Al
comma 4 è sancito l’obbligo di
pubblicazione del programma triennale e dei relativi aggiornamenti annuali sia sul sito istituzionale della stazione appaltante sia nella
Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP). La trasparenza amministrativa e la piena tracciabilità dei fabbisogni pubblici costituiscono pilastri della digitalizzazione dell’attività amministrativa e strumenti essenziali per la vigilanza dell’ANAC.
Il
comma 5 dispone che sono
esclusi dall’applicazione dell’articolo i
soggetti aggregatori e le
centrali di committenza, che seguono una logica propria di pianificazione, fondata su esigenze sovraordinate e non riconducibili alla singola stazione appaltante. La loro attività, infatti, è regolata da discipline e criteri specifici.
Il
comma 6 invece rinvia all’Allegato I.5, il quale disciplina nel dettaglio: