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Articolo 85 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Pubblicazione a livello nazionale

Dispositivo dell'art. 85 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e quelli relativi agli appalti aggiudicati sono pubblicati, solo successivamente alla pubblicazione di cui all’articolo 84, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell’ente concedente. Tuttavia, la pubblicazione può comunque avere luogo qualora la pubblicazione a livello europeo non sia stata notificata entro quarantotto ore dalla conferma della ricezione dell’avviso conformemente all’articolo 84.

2. Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC non contengono informazioni diverse da quelle degli avvisi o bandi trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e menzionano la data della trasmissione all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea o della pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante.

3. Gli avvisi di pre-informazione di cui all’articolo 81, comma 1, non sono pubblicati sul sito istituzionale della stazione appaltante prima della trasmissione all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea dell’avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma. Gli avvisi indicano la data di tale trasmissione.

4. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e quelli relativi agli appalti aggiudicati sono comunicati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, che li pubblica successivamente al ricevimento della conferma di pubblicazione da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea o decorso il termine di cui al comma 1. Avvenuta tale pubblicazione, le stazioni appaltanti rendono accessibili i documenti di gara attraverso il collegamento ipertestuale comunicato alla Banca dati stessa, garantendone l’accesso e la disponibilità fino al completamento della procedura di gara e all’esecuzione del contratto. Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

5. Le pubblicazioni sulla banca dati ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante avvengono senza oneri. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel codice avviene esclusivamente in via digitale sul sito istituzionale della stazione appaltante.

Spiegazione dell'art. 85 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

Il comma 1 sancisce il principio di pubblicazione nazionale dei principali atti di gara, ovvero bandi, avvisi di pre-informazione e avvisi relativi agli appalti aggiudicati. Questi atti devono essere pubblicati sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita e sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell’ente concedente, ma solo dopo la pubblicazione a livello europeo prevista dall’art. 84 del nuovo codice appalti.

La norma prevede però una deroga temporale: se la pubblicazione europea non viene notificata entro 48 ore dalla conferma di ricezione dell’avviso, la pubblicazione nazionale può avvenire comunque.

Il comma 2 vieta qualsiasi divergenza informativa tra le versioni pubblicate a livello nazionale e quelle trasmesse all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea. Gli avvisi e bandi pubblicati sulla BDNCP e sui siti istituzionali delle stazioni appaltanti devono contenere esclusivamente le medesime informazioni già inviate all’Ufficio europeo.
Devono, inoltre, sempre indicare la data in cui l’avviso o il bando è stato trasmesso all’Ufficio europeo o pubblicato sul sito istituzionale. Ciò consente di mantenere un chiaro riferimento temporale e garantisce uniformità e coerenza delle informazioni rese pubbliche, evitando possibili conflitti interpretativi tra i diversi canali di pubblicazione.

Il comma 3 disciplina una particolare categoria di avvisi, ossia gli avvisi di pre-informazione previsti dall’art. 81 del nuovo codice appalti, comma 1. Questi avvisi non possono essere pubblicati sul sito istituzionale prima che sia stata trasmessa all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea la relativa notifica che ne annuncia la pubblicazione.
La finalità è quella di assicurare un coordinamento tra pubblicazione europea e nazionale anche nella fase preliminare.

Il comma 4 regola le modalità di comunicazione e pubblicazione dei bandi e avvisi sulla BDNCP, che pubblica gli atti solo dopo aver ricevuto la conferma di pubblicazione da parte dell’Ufficio europeo oppure dopo il decorso del termine di 48 ore di cui al comma 1.
Successivamente, le stazioni appaltanti devono assicurare l’accessibilità ai documenti di gara tramite un collegamento ipertestuale comunicato alla BDNCP. La disponibilità degli atti deve essere garantita fino al completamento dell’intera procedura di gara e all’esecuzione del contratto. Si chiarisce, inoltre, che gli effetti giuridici degli atti pubblicati decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale.

Infine, il comma 5 precisa che le pubblicazioni effettuate sulla BDNCP e sul sito istituzionale della stazione appaltante devono avvenire senza alcun onere economico per gli operatori o per i soggetti interessati.
Viene inoltre chiarito che eventuali informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle richieste dal Codice possono essere pubblicate soltanto in forma digitale e unicamente sul sito istituzionale della stazione appaltante.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

85 
I commi da 1 a 5 disciplinano la pubblicità nazionale, fermo il necessario raccordo con quella unionale.

Gli effetti giuridici delle pubblicazioni per il nostro ordinamento decorrono dall’inserimento di bandi, avvisi e inviti nella Banca dati nazionale dei contratti gestita da ANAC, come anche prescritto dall’art. 27 del codice. Sempre dalla pubblicazione nella Banca dati ANAC decorrono in termini per l’impugnazione giurisdizionale dei bandi e degli avvisi ai sensi dell’art. 120, comma 2, c.p.a., come modificato dall’art. 209 del codice.

Ne consegue che la disciplina della pubblicazione di bandi, avvisi e inviti nella Banca dati ANAC si inserisce sia nel contesto della funzione di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione (art. 117, comma 2, lett. r) della Costituzione) sia in ambito processuale (art. 117, lett. l) della Carta), assumendo rilevanza dirimente per le impugnative, sicché attiene a materie la cui disciplina si ascrive alla competenza esclusiva dello Stato.

Resta, senza che ad essa si connettano effetti legali, la possibile pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante, prevista comunque dalla direttiva.

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