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Successione, non devi pagare l'intero IMU se ci sono altri coeredi, anche se il Comune dice di sì: ecco la sentenza

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Successione, non devi pagare l'intero IMU se ci sono altri coeredi, anche se il Comune dice di sì: ecco la sentenza
Un Comune non può notificare a ogni erede l'intero debito IMU del familiare defunto, rinviando alla riscossione il calcolo della quota effettiva. Lo ribadisce la Corte di giustizia tributaria del Lazio
Spesso chi riceve un avviso di accertamento IMU in qualità di erede di un familiare defunto si trova davanti all’importo complessivamente dovuto dal defunto al Fisco, non alla propria quota ereditaria. Bisogna rispondere per tutto o solo per la parte che spetta come erede? La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con la sentenza n. 2686 del 4 maggio 2026, ha chiarito che la ripartizione pro quota non può essere rinviata alla fase di riscossione, ma deve risultare già nell'atto impositivo.

Il caso deciso dalla Corte laziale
La vicenda riguardava un avviso di accertamento IMU per l'anno 2018, notificato da Roma Capitale a un contribuente in qualità di erede della madre defunta, per un importo complessivo di 23.625,91 euro tra imposta e accessori. L'erede aveva contestato la base di calcolo utilizzata dal Comune. Dagli atti risultava che la defunta possedeva l'immobile non per intero, come indicato nell'accertamento, ma per una quota di 12/18, pari a due terzi. Il resto apparteneva ad altri due coeredi, titolari complessivamente di 4/18, mentre il ricorrente vantava anche una quota propria di 2/18, maturata a titolo personale e non per successione.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, con la sentenza n. 7003/2025, aveva accolto il ricorso e ordinato al Comune di rideterminare l'imposta sulla base della quota reale posseduta dalla defunta, ripartendo poi il carico secondo le quote ereditarie. Roma Capitale ha proposto appello, sostenendo che la notifica dell'intero importo a ciascun erede non produceva alcun pregiudizio concreto, perché comunque, al momento della riscossione, avrebbe chiesto a ciascuno soltanto l'ammontare riferibile alla sua posizione ereditaria. La Corte laziale ha respinto questa tesi e confermato la decisione di primo grado.

Niente solidarietà tra coeredi per l'IMU
Il fondamento della decisione sta negli artt. 752 e 1295 del Codice civile, che regolano la divisione dei debiti ereditari. Salvo deroghe specifiche, ogni coerede risponde in proporzione alla propria quota e la morte del debitore scioglie l'eventuale vincolo di solidarietà preesistente.

La deroga per le imposte sui redditi non si applica ai tributi locali
Per i debiti da imposte sui redditi sorti prima della morte del contribuente, l'art. 65 delle disp. accert. imp. redditi vincola gli eredi in solido tra loro. La Cassazione, con l'ordinanza n. 11097 del 28 aprile 2025, ha già escluso che questa regola speciale possa estendersi in via analogica ai tributi locali. Mancando per l'IMU una previsione equivalente, torna quindi applicabile lo schema ordinario del Codice civile e la responsabilità resta parziaria.

La quota va fissata nell'accertamento, non alla riscossione
Il punto più rilevante della pronuncia riguarda il momento in cui la ripartizione deve operare. Per i giudici laziali, l'obbligo di rispondere in proporzione alla propria quota non riguarda soltanto il recupero coattivo del credito, ma condiziona già la determinazione dell'importo preteso. Un Comune non può quindi formare un accertamento che imputi a ciascun erede l'intero debito del defunto, riservandosi di correggere l'importo soltanto in un secondo momento.

Il principio di chiarezza degli atti tributari
Questa impostazione trova ulteriore sostegno nell'art. 7 dello st. del contribuente, che impone agli atti dell'amministrazione finanziaria requisiti di chiarezza. Un avviso che attribuisce formalmente l'intero debito a un erede non permette al destinatario di comprendere con certezza la reale portata della propria obbligazione. Il fatto che l'erede possa eventualmente agire in regresso verso gli altri coeredi, per recuperare quanto versato in eccesso, non rileva affatto. Il diritto di regresso non trasforma un pagamento eccedente in un obbligo legittimo e non autorizza l'ente a pretendere dal singolo l'intero importo.

Le conseguenze per Comuni e contribuenti
Prima di notificare gli avvisi relativi a un contribuente deceduto occorre che l’ente locale individui gli eredi che hanno accettato l'eredità, verifichi l'effettiva quota di possesso del defunto e le percentuali ereditarie di ciascun successore e calcoli, poi, separatamente l'importo dovuto da ognuno. Se un erede possiede anche una quota propria dell'immobile, indipendente dalla successione, quella posizione richiede un accertamento autonomo e distinto, come emerso proprio nel caso della quota di 2/18 detenuta a titolo personale dal ricorrente.

Le sanzioni restano fuori dalla ripartizione ereditaria
Un’altra questione che riguarda chi eredita un debito IMU è quella delle penalità fiscali. L'art. 8 del d.lgs. n. 472/1997 esclude infatti che l'obbligo di pagarle si trasmetta agli eredi, a differenza di quanto avviene per l'imposta e gli interessi. Negli accertamenti notificati dopo il decesso del contribuente le sanzioni riferite a violazioni commesse da quest'ultimo non dovrebbero quindi comparire, mentre restano dovute quelle riconducibili a condotte proprie degli eredi, successive all'apertura della successione.


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