Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 8 Disposizioni sulle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie

(D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)

[Aggiornato al 01/01/2021]

Intrasmissibilitą della sanzione agli eredi

Dispositivo dell'art. 8 Disposizioni sulle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie

1. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 8 Disposizioni sulle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

ALFREDO C. chiede
venerdģ 04/06/2021 - Lazio
“Un Erede ha ricevuto un avviso bonario con sanzioni e interessi per il coniuge deceduto nel 2018.
tramite Civis abbiamo ottenuto lo sgravio degli interessi e sanzioni.
Pochi minuti dopo abbiamo ricevuto dall'Agenzia un avviso con cui annullavano lo sgravio sostenendo che la dichiarazione era stata sottoscritta dall'Erede e non da "De Cuius!"
E' giusta l'interpretazione dell'Agenzia?
Grazie”
Consulenza legale i 19/06/2021
L’at. 8 del D. Lgs. n. 472/97, in materia di sanzioni, stabilisce che “L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”.
La norma è consequenziale al principio di colpevolezza di cui al comma 1 dell’art. 5 del medesimo decreto, per effetto del quale, “Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”; nonché alla disposizione di cui al comma 2 dell’art. 2 in base alla quale “La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione”, tenendo conto del fatto che, in base al comma 2 del successivo art. 11, “fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi”.

Andando al caso di specie, dalla comunicazione n. 172408518001, si evince che le sanzioni di cui si discute non sono state applicate in relazione a violazioni commesse dal de cuius ma, in relazione a violazioni commesse dagli eredi per omissioni di versamento a debito che derivano dalla dichiarazione dagli stessi presentata, seppure per conto del de cuius.

Occorre, in definitiva, distinguere tra il caso in cui l’omesso versamento riguardi una dichiarazione presentanta dal de cuius antecedentemente alla sua morte ed il caso in cui l’omesso versamento riguarda una dichiarazione presentata dagli eredi, successivamente al triste evento, seppure per conto del de cuius. È, infatti, evidente che mentre nel primo caso, l’omissione sarebbe riconducibile ad una condotta del de cuius; nel secondo caso, l’omissione sarebbe riconducibile ad una condotta propria degli stessi eredi (sono gli eredi che hanno presentato la dichiarazione e non hanno versato le imposte dovute sulla base della stessa e, non certo il de cuius ormai non più in vita!).

Da ciò deriva che, mentre nel primo caso la sanzione per omesso versamento sarebbe volta a punire una condotta del de cuius e, per effetto della disposizione di cui all’art. 8 del D. Lgs. n. 472/97, non sarebbe trasmissibile agli eredi; nel secondo caso, sarebbe, invece volta a punire una condotta degli stessi eredi e, pertanto, legittimamente agli stessi applicata.
Si ritiene, pertanto, che l’interpretazione dell’Agenzia sia corretta dal momento che, con riferimento al caso di specie, nella citata comunicazione è precisato che sono gli eredi e non il de cuius ad avere inviato la dichiarazione Modello Unico 2018 per il periodo di imposta 2017.