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Articolo 8 Disposizioni sulle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie

(D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)

[Aggiornato al 13/06/2025]

Intrasmissibilità della sanzione agli eredi

Dispositivo dell'art. 8 Disposizioni sulle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie

1. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

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Consulenze legali
relative all'articolo 8 Disposizioni sulle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie

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D. C. chiede
venerdì 14/11/2025
“ordinanza corte di Cassazione n. 22476\2025 in merito a sanzioni fiscali quando il contribuente muore.
Mi trovo in una situazione analoga in quanto come erede di una zia deceduta nel gennaio 2020, mi sono state notificate nel 2023 cartelle esattoriali per tributi non pagati (Iva, Irpef) dalla zia nel corso di anni precedenti (a partire dal 2017 fino alla sua morte). Io con i 2 fratelli ed una nipote, facenti parte del piano ereditario, abbiamo accettato l'eredità non essendo assolutamente al corrente di tali debiti. L 'importo del debito è molto elevato ed è pari ad euro 180.000,00.
Vorrei quindi sapere se dobbiamo pagare questi tributi all'Ader oppure se come da ordinanza citata tali debiti decadono con la morte del contribuente.”
Consulenza legale i 18/11/2025
La situazione prospettata nel quesito e quella presa in esame dalla S.C. nella sentenza che si richiama attengono, in realtà, a questioni diverse, per comprendere meglio le quali occorre fare chiarezza sulla distinzione tra debiti tributari e sanzioni tributarie.
Tale distinzione riveste un ruolo decisivo nell’individuazione della responsabilità degli eredi per le obbligazioni facenti capo al de cuius.

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 22476 del 4 agosto 2025, ha ribadito con nettezza la natura personale delle sanzioni tributarie e, dunque, la loro intrasmissibilità agli eredi ex art. 8 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (ora art. 8 D.Lgs. 173/2024).
Tale pronuncia, benché resa in un giudizio conclusosi per cessazione della materia del contendere, in seguito al decesso del contribuente, offre lo spunto per chiarire in via generale il diverso regime che governa, da un lato, i debiti tributari propriamente detti e, dall’altro, le sanzioni irrogate per violazioni fiscali.

La Corte ha preso in esame un’imposizione sanzionatoria relativa all’omessa indicazione di attività finanziarie detenute all’estero ai fini del monitoraggio fiscale, rilevando come il difensore del contribuente, alla notizia della morte del proprio assistito, abbia richiesto l’estinzione del processo proprio in forza dell’art. 8 citato.
La norma esprime un principio pacifico e costante: le sanzioni amministrative tributarie sono strettamente collegate alla persona dell’autore dell’illecito e non possono essere trasmesse agli eredi.
Ciò discende dalla loro natura punitiva e afflittiva e trova fondamento anche nell’art. 2 dello stesso decreto legislativo (ora art. 1 D.Lgs. 173/2024), norma che sancisce il principio di personalità della responsabilità amministrativa tributaria; da ciò consegue che il credito erariale relativo alla sanzione si estingue con la morte del trasgressore, quando la violazione è riferibile a persona fisica.

Tuttavia, la situazione qui prospettata attiene a una fattispecie del tutto diversa: non sono in discussione sanzioni, bensì debiti tributari veri e propri, derivanti da imposte non versate dalla de cuius negli anni antecedenti alla sua morte.
Trattasi di distinzione fondamentale, in quanto i debiti tributari costituiscono l’obbligazione principale che il contribuente assume verso il Fisco in relazione al pagamento di imposte e tributi. Essi hanno natura compensativa e non punitiva, in quanto servono a reintegrare le entrate tributarie non versate, ovvero a recuperare un credito erariale già esistente per legge.
Le sanzioni, viceversa, rappresentano la conseguenza afflittiva derivante dalla violazione della norma impositiva, ed è proprio questa funzione punitiva a giustificarne l’intrasmissibilità.

La relazione tra debito tributario e sanzione può descriversi in termini causali:
  • il mancato pagamento dell’imposta genera la violazione;
  • la violazione comporta l’irrogazione della sanzione, alla quale si aggiungono gli interessi moratori.
Nel momento in cui il contribuente intende sanare la propria posizione, l’obbligazione complessiva comprende l’imposta, gli interessi sul ritardato pagamento e le sanzioni (intere o ridotte in caso di ravvedimento).
In sede ereditaria, però, dei tre elementi sopravvive soltanto quello riconducibile a un vero e proprio debito dell’ereditando, cioè l’imposta non versata e i relativi interessi, mentre le sanzioni, costituendo una reazione punitiva a un comportamento personale del contribuente, non si trasmettono.

Ne deriva che i debiti tributari rientrano pienamente tra le passività ereditarie.
Essi seguono il regime previsto dagli artt. 752 e ss. c.c. in materia di responsabilità degli eredi per i debiti ereditari, con la conseguenza che gli eredi subentrano nelle obbligazioni del de cuius in proporzione delle rispettive quote ereditarie, salvo il diverso regime previsto in caso di accettazione con beneficio d’inventario, che limita la responsabilità intra vires hereditatis.
Dal punto di vista tributario, l’art. 65 del D.P.R. 600/1973 chiarisce, infatti, che gli eredi rispondono dei debiti tributari del defunto e che l’Amministrazione finanziaria può rivolgersi a ciascuno di essi per l’intero, ferma restando la facoltà degli stessi di agire in regresso, nei rapporti interni, secondo le rispettive quote.

Sulla base di tale distinzione, nel caso esaminato, gli eredi non potranno essere chiamati a rispondere delle sanzioni che eventualmente siano state irrogate alla de cuius nel corso della sua vita per violazioni tributarie, mentre saranno tenuti, secondo i consueti criteri civilistici, a sopportare i debiti tributari derivanti dalle imposte non versate negli anni indicati.
La soluzione, pertanto, risulta in linea con i principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità e con il sistema generale della responsabilità ereditaria: solo l’obbligazione di natura strettamente patrimoniale, e non quella afflittiva personale, può essere trasmessa agli eredi.


ALFREDO C. chiede
venerdì 04/06/2021 - Lazio
“Un Erede ha ricevuto un avviso bonario con sanzioni e interessi per il coniuge deceduto nel 2018.
tramite Civis abbiamo ottenuto lo sgravio degli interessi e sanzioni.
Pochi minuti dopo abbiamo ricevuto dall'Agenzia un avviso con cui annullavano lo sgravio sostenendo che la dichiarazione era stata sottoscritta dall'Erede e non da "De Cuius!"
E' giusta l'interpretazione dell'Agenzia?
Grazie”
Consulenza legale i 19/06/2021
L’at. 8 del D. Lgs. n. 472/97, in materia di sanzioni, stabilisce che “L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”.
La norma è consequenziale al principio di colpevolezza di cui al comma 1 dell’art. 5 del medesimo decreto, per effetto del quale, “Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”; nonché alla disposizione di cui al comma 2 dell’art. 2 in base alla quale “La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione”, tenendo conto del fatto che, in base al comma 2 del successivo art. 11, “fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi”.

Andando al caso di specie, dalla comunicazione n. 172408518001, si evince che le sanzioni di cui si discute non sono state applicate in relazione a violazioni commesse dal de cuius ma, in relazione a violazioni commesse dagli eredi per omissioni di versamento a debito che derivano dalla dichiarazione dagli stessi presentata, seppure per conto del de cuius.

Occorre, in definitiva, distinguere tra il caso in cui l’omesso versamento riguardi una dichiarazione presentanta dal de cuius antecedentemente alla sua morte ed il caso in cui l’omesso versamento riguarda una dichiarazione presentata dagli eredi, successivamente al triste evento, seppure per conto del de cuius. È, infatti, evidente che mentre nel primo caso, l’omissione sarebbe riconducibile ad una condotta del de cuius; nel secondo caso, l’omissione sarebbe riconducibile ad una condotta propria degli stessi eredi (sono gli eredi che hanno presentato la dichiarazione e non hanno versato le imposte dovute sulla base della stessa e, non certo il de cuius ormai non più in vita!).

Da ciò deriva che, mentre nel primo caso la sanzione per omesso versamento sarebbe volta a punire una condotta del de cuius e, per effetto della disposizione di cui all’art. 8 del D. Lgs. n. 472/97, non sarebbe trasmissibile agli eredi; nel secondo caso, sarebbe, invece volta a punire una condotta degli stessi eredi e, pertanto, legittimamente agli stessi applicata.
Si ritiene, pertanto, che l’interpretazione dell’Agenzia sia corretta dal momento che, con riferimento al caso di specie, nella citata comunicazione è precisato che sono gli eredi e non il de cuius ad avere inviato la dichiarazione Modello Unico 2018 per il periodo di imposta 2017.