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Articolo 1295 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 10/10/2025]

Divisibilità tra gli eredi

Dispositivo dell'art. 1295 Codice Civile

Salvo patto contrario, l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote [752, 754, 1318](1).

Note

(1) Pertanto, se Tizio è debitore (o creditore) verso Sempronio di 1000 e gli succedono Caio e Mevio, ciascuno degli eredi è tenuto a versare (o a ricevere) 500 e non si instaura solidarietà con Sempronio, che rimane però creditore (o debitore) per l'intero.

Ratio Legis

La norma rappresenta una specificazione della regola, valevole per tutta la disciplina del codice, per la quale il legislatore vede con sfavore i rapporti indivisi tra più soggetti, soprattutto per le limitazioni ai traffici giuridici che comportano.

Brocardi

Nomina hereditaria ipso iure dividuntur

Spiegazione dell'art. 1295 Codice Civile

Trasmissione dell'obbligazione solidale agli eredi del debitore o creditore in solido — Limitazione quantitativa del vincolo

Dispone testualmente il menzionato articolo che, salvo dove sia stato pattuito il contrario, l'obbligazione si divide fra gli eredi di un debitore o di un creditore, in proporzione delle rispettive quote.

Il codice del 1865 nulla disponeva al riguardo, ma era pacifica la osservanza di identico criterio.

A chiarire il contenuto del menzionato precetto convien dire, che morto uno dei condebitori, subentra a questo l'eredità, la quale è sempre tenuta con vincolo di solidarietà con gli altri debitori.

Però, dato che i debiti ereditari si dividono fra gli eredi in proporzione delle quote rispettive, ne segue che anche la solidarieà riceve un'attenuazione con la morte del condebitore in solido.

E l’attenuazione sta in ciò, che ciascun erede resta obbligato bensì verso il creditore, anche solidalmente con gli altri condebitori, ma solo sino a concorrenza della propria quota ereditaria.

Quindi in definitiva, in caso di morte del condebitore la solidarietà rimane circoscritta, in confronto dei singoli eredi, nei limiti delle rispettive quote ereditarie.

La Corte di Cassazione con decisione 3 febbraio 1945 Bozzio c. Credito Italiano in relazione ad una cassetta di sicurezza, intestata con vincolo di solidarietà, a due persone delle quali una era morta, affermò che bene potesse la Banca di Credito pagare al superstite giacchè con la morte di uno dei concreditori solidali (come nella specie) l'obbligo solidale si trasmette agli eredi di questi, presi insieme come rappresentanti il concreditore morto, e rimane pure inalterato il diritto dell'altro (pari a quello di detti eredi), di chiedere l'adempimento integrale della prestazione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1295 Codice Civile

Cass. civ. n. 16458/2024

La normativa relativa alla riscossione dei libretti di deposito con clausola "pari facoltà di rimborso" non è esportabile al campo dei buoni fruttiferi postali; viceversa, precludere il rimborso dell'intero importo agli altri cointestatari in caso di decesso di uno di essi finirebbe per paralizzare proprio l'aspetto per il quale detti buoni si caratterizzano.

Cass. civ. n. 15655/2024

Il pagamento del buono postale fruttifero al cointestatario superstite non pregiudica i diritti degli eredi del defunto; essi potranno esercitare il loro diritto nei confronti del creditore liquidato da Poste Italiane e non nei confronti della società stessa.

In materia di buoni postali fruttiferi cointestati con clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, il superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'art. 187, comma 1, D.P.R. n. 256/1989, che impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto.

Cass. civ. n. 15515/2024

In materia di buoni postali fruttiferi cointestati, recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'art. 187, comma 1, D.P.R. n. 256/1989, che impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto.

Cass. civ. n. 10585/2024

I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757, c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti.

Cass. civ. n. 6826/2024

La nuova disciplina dei libretti postali e dei buoni fruttiferi introdotta con D.M. 19 dicembre 2000 non ha previsto alcuna regola specifica per le ipotesi in cui si verifichi il decesso di uno dei cointestatari, confermando l'applicabilità della disciplina generale dell'art. 1292 c.c.

Nel caso di decesso di uno dei cointestatari di un buono postale fruttifero con clausola P.F.R. (pari facoltà di rimborso), la disciplina applicabile per il rimborso del buono è quella prevista dagli artt. 171 e 178 del D.P.R. n. 156/1973 e 208 del D.P.R. n. 256/1989, che prevede la possibilità di procedere al rimborso all'altro cointestatario anche in presenza degli eredi del defunto.

Cass. civ. n. 36283/2023

Nel caso in cui il condòmino escusso per l'intero, dopo aver pagato una parte del debito condominiale eccedente la propria quota, abbia recuperato da altri condòmini, in via di regresso, la somma corrispondente alla quota di pertinenza di ciascuno di essi, il relativo pagamento ha efficacia estintiva delle rispettive obbligazioni parziarie nei confronti del creditore nella misura in cui sia stato effettivamente riversato in favore di quest'ultimo, potendo essere effettuata la relativa imputazione anche ex post, con la comunicazione di cui all'art. 63 disp. att. c.c.

Cass. civ. n. 30966/2017

In tema di notifica degli atti tributari, posto che, in applicazione degli artt. 752 e 1295 c.c., gli eredi rispondono "pro quota" dell'imposta dovuta dal "de cuius", operando la solidarietà tributaria soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, l'omessa notifica dell'avviso di accertamento ad un coerede esclude quest'ultimo dall'imputazione parziaria del debito tributario ereditario (o dalla solidarietà, ove sussistente) ma non rende nullo l'atto impositivo verso gli altri coeredi, destinatari di rituale notifica, che rispondono per le loro quote (o in solidarietà, ove prevista).

Cass. civ. n. 22426/2014

In tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 cod. civ., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato la responsabilità dei coeredi, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, per l'imposta di registro, caduta in successione, escludendo l'applicabilità a tale fattispecie dell'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che prevede la responsabilità solidale dei coeredi soltanto relativamente ai debiti del "de cuius" per il mancato pagamento delle imposte sui redditi, dell'art. 36 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, che stabilisce la solidarietà dei coeredi con riferimento alla sola imposta di successione, nonché dell'art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che non riguarda i coeredi del debitore solidale dell'imposta di registro).

Cass. civ. n. 15894/2014

I crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria in conformità all'art. 727 cod. civ., che, nel prevedere la formazione delle porzioni con inclusione dei crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché al successivo art. 757 cod. civ., in forza del quale i crediti ricadono nella comunione poiché il coerede vi succede al momento dell'apertura della successione, trovando tale soluzione conferma nell'art. 760, cod. civ., che, escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, presuppone necessariamente l'inclusione dei crediti nella comunione. Né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Ne deriva che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito.

Cass. civ. n. 9158/2013

Ciascun coerede, ove il titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione ereditaria, riconosca un determinato credito del "de cuius", senza nessuna limitazione per quote, né previsione di una solidarietà attiva, può agire esecutivamente per l'intero credito ereditario.

Cass. civ. n. 780/2011

In tema di INVIM, gli eredi non rispondono solidarmente dell'imposta dovuta dal dante causa, ma "pro quota", in base alla regola generale di cui all'art. 1295 c.c., operando in materia tributaria la solidarietà fra gli eredi solo nei casi espressamente previsti e prevedendo l'art. 26 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643 la solidarietà per il pagamento del tributo indicato limitata agli "alienanti" e ai "beneficiari del trasferimento di ciascun immobile" (categoria quest'ultima riferita all'ipotesi di trasferimento a titolo gratuito).

Cass. civ. n. 9148/2008

In riferimento alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o comunque, nell'interesse del condominio, nei confronti di terzi in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l'amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie.

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