Trasmissione dell'obbligazione solidale agli eredi del debitore o creditore in solido — Limitazione quantitativa del vincolo
Dispone testualmente il menzionato articolo che, salvo dove sia stato pattuito il contrario, l'obbligazione si divide fra gli eredi di un debitore o di un creditore, in proporzione delle rispettive quote.
Il codice del 1865 nulla disponeva al riguardo, ma era pacifica la osservanza di identico criterio.
A chiarire il contenuto del menzionato precetto convien dire, che morto uno dei condebitori, subentra a questo l'eredità, la quale è sempre tenuta con vincolo di solidarietà con gli altri debitori.
Però, dato che i debiti ereditari si dividono fra gli eredi in proporzione delle quote rispettive, ne segue che anche la solidarieà riceve un'attenuazione con la morte del condebitore in solido.
E l’attenuazione sta in ciò, che ciascun erede resta obbligato bensì verso il creditore, anche solidalmente con gli altri condebitori, ma solo sino a concorrenza della propria quota ereditaria.
Quindi in definitiva, in caso di morte del condebitore la solidarietà rimane circoscritta, in confronto dei singoli eredi, nei limiti delle rispettive quote ereditarie.
La Corte di Cassazione con decisione 3 febbraio 1945 Bozzio c. Credito Italiano in relazione ad una cassetta di sicurezza, intestata con vincolo di solidarietà, a due persone delle quali una era morta, affermò che bene potesse la Banca di Credito pagare al superstite giacchè con la morte di uno dei concreditori solidali (come nella specie) l'obbligo solidale si trasmette agli eredi di questi, presi insieme come rappresentanti il concreditore morto, e rimane pure inalterato il diritto dell'altro (pari a quello di detti eredi), di chiedere l'adempimento integrale della prestazione.