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Recesso dal contratto telefonico: diritto all’indennizzo in caso di mancata o ritardata gestione della pratica

Recesso dal contratto telefonico: diritto all’indennizzo in caso di mancata o ritardata gestione della pratica
Sarà successo a molti lettori di avere notevoli difficoltà nel momento in cui si desidera dare disdetta al contratto stipulato con un determinato operatore telefonico (Telecom Italia, ora TIM, in particolare).
Accade, infatti, frequentemente che, nonostante la comunicazione di recesso dal contratto, vengano recapitate ugualmente le bollette e ne venga sollecitato il pagamento.

Innanzitutto, va osservato che la disdetta, per essere efficace, deve essere effettuata con le corrette modalità, provvedendovi mediante l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno nei termini contrattualmente stabiliti, in modo tale da essere muniti della prova del ricevimento della comunicazione stessa da parte del gestore.

Se, nonostante la disdetta inviata correttamente, vengono recapitate lo stesso nuove bollette, la prima soluzione possibile è quella di procedere ad inoltrare un reclamo: anche in questo caso è meglio procedere in forma scritta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, così da avere la prova del ricevimento anche di questa comunicazione.

Una volta inviato il reclamo, se trascorrono 45 giorni senza che l’operatore telefonico dia una risposta, l’utente avrà diritto a chiedere e ottenere un indennizzo.

Altra possibilità è quella di rivolgersi, del tutto gratuitamente, al Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom): si tratta di un organismo che si occupa proprio della soluzione stragiudiziale (vale a dire, al di fuori dei Tribunali) delle controversie insorte tra gestori telefonici e utenti, al quale è possibile rivolgersi anche nel caso in cui non si sia provveduto ad inviare, in via preliminare, il reclamo.

L’istanza al Corecom potrà essere inoltrata anche in via telematica, allegando tutta la documentazione in proprio possesso che possa risultare utile ai fini dell’istruttoria: in particolare, nell’ipotesi di mancata gestione della procedura di recesso, l’utente dovrà allegare copia del contratto, copia della comunicazione di disdetta (comprensiva di avviso di ricevimento), nonché una copia dell’estratto conto da cui risulti l’addebito delle fatture in epoca successiva a quella dell’esercizio del recesso.

Sarà necessario, poi, formulare la propria richiesta di restituzione delle somme ingiustamente pagate e di indennizzo per la mancata o ritardata gestione della pratica di recesso, tenendo presente che, invece, il Corecom non è competente per eventuali richieste risarcitorie, che potranno essere fatte valere unicamente in sede giudiziale.

Il Corecom, procederà, in primo luogo, ad esperire il tentativo di conciliazione (condizione essenziale ai fini della successiva instaurazione di una eventuale procedura in sede giurisdizionale) ed il medesimo potrà, poi, in base alle risultanze dell’istruttoria, procedere ad indennizzare il cliente per la mancata o ritardata gestione della procedura di recesso.
Quanto alla competenza territoriale, va precisato che il Corecom competente è quello del luogo dell’utenza o del domicilio del cliente.

Per quanto concerne la misura dell’indennizzo, poi, l’Autorità Garante per la Concorrenza del Mercato (Agcom) ha precisato come si debba far riferimento a quanto previsto in casi simili di inadempimento o disservizio.

Conseguentemente, i Corecom hanno assimilato la mancata o ritardata gestione del procedimento di recesso alla fornitura forzata di un servizio non più richiesto dall’utente, per la quale l’Agcom prevede un indennizzo giornaliero pari a 5 euro.

Nel caso in cui, poi, sia anche stato inviato il preventivo reclamo, a tale somma si aggiungerà quella di 1 euro al giorno per ogni giorno di ritardo,fino ad un massimo di euro 300,00.

A seguito dell’instaurazione della procedura dinanzi al Corecom, dunque, sarà possibile che il tentativo di conciliazione abbia esito positivo e che la compagnia telefonica riconosca il proprio errore e si renda disponibile a definire in via amichevole la controversia con l’utente.

Può accadere, tuttavia, che il tentativo di conciliazione non vada a buon fine, nel qual caso non resta all’utente che di rivolgersi all’autorità giudiziaria competente, chiedendo al giudice la condanna all’indennizzo, nonché al risarcimento del maggior danno subito.


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