È quanto stabilito dal Tribunale di Campobasso in una controversia relativa alla morte di un paziente poco più che quarantenne. La magistratura ha riconosciuto la responsabilità della struttura per averlo privato di una chance di sopravvivenza quantificata dai consulenti tecnici nel 30%. Alla madre è stata liquidata la cifra totale di 321.667,98 euro, oltre agli interessi.
Il paziente era stato ricoverato in ospedale per una bronchite asmatiforme riacutizzata. Nella stessa giornata aveva subìto un improvviso peggioramento respiratorio ed era stato trasferito d'urgenza in terapia intensiva, dove era rimasto fino al decesso avvenuto dopo circa un mese di ricovero.
Di seguito la madre aveva chiesto il risarcimento danni subiti dal figlio e da lei stessa, sostenendo che il peggioramento fosse riconducibile sia al tardivo intervento dei sanitari e alla gestione non corretta del problema di salute manifestato, sia a un'infezione nosocomiale sviluppatasi durante la degenza.
La struttura aveva negato ogni responsabilità, sostenendo che i sanitari avessero operato correttamente e che il decesso fosse dovuto alle condizioni, già gravemente compromesse al momento del ricovero.
La consulenza tecnica d'ufficio (CTU) ha tuttavia individuato diverse carenze nell'operato dei sanitari, che non avrebbero svolto una serie di attività essenziali per garantire almeno le chances di sopravvivenza del paziente. Valutati gli atti e la ricostruzione dei fatti di causa, il Tribunale ha ritenuto provati sia l'inesatto adempimento del contratto di spedalità sia la colpa dei sanitari.
Tuttavia l'accertamento delle carenze dei sanitari non è stato sufficiente, da solo, a rendere la struttura responsabile del decesso. Pur indicati nella CTU, gli errori non hanno causato, in via diretta, la morte del ricoverato: le condizioni di arrivo in ospedale erano già molto gravi e secondo i consulenti, quindi, non era possibile affermare che un comportamento sanitario corretto avrebbe evitato la morte. D'altro lato, però, era possibile riconoscere che un trattamento corretto avrebbe offerto al paziente alcune possibilità in più di sopravvivere, quantificate nel 30%. Ed è proprio su questa differenza che si fonda la sentenza n. 343/2026 del Tribunale di Campobasso.
In particolare, occorre distinguere:
- il danno da morte, detto in gergo danno tanatologico, che presuppone che la condotta sanitaria abbia causato la morte del paziente;
- il danno da perdita di chance di sopravvivenza riguarda, invece, i casi in cui non è possibile stabilire se l'errore sanitario abbia causato il decesso, ma si può dimostrare che abbia ridotto le possibilità del paziente di vivere di più.
In questa vicenda non è stato risarcito il decesso come immediata conseguenza della condotta sanitaria, ma la chance di vivere più a lungo che quella condotta ha fatto perdere.
È inoltre interessante la distinzione che la pronuncia fa tra i danni richiesti dalla madre come erede e quelli richiesti personalmente. Per i danni trasmessi dal figlio alla madre, l'azione ha natura contrattuale perché deriva dal rapporto tra paziente e struttura sanitaria, cioè dal contratto di spedalità. In base all'art. 1218 del c.c., l'erede non deve provare la colpa della struttura ma spetterà a quest'ultima dimostrare l'esatto adempimento. Deve però essere provato il nesso causale tra condotta e danno, secondo il criterio del "più probabile che non" (Cass. n. 10050/2022).
Per il danno subìto direttamente dalla madre, invece, l'azione è extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 del c.c.. In questo caso l'attrice deve provare tutti gli elementi del fatto illecito, compresa la colpa dei sanitari.
La madre aveva altresì chiesto il risarcimento per la perdita del rapporto parentale. Il Tribunale ha però escluso questa voce, perché - come detto - la morte non era stata ritenuta causalmente imputabile all'illecito sanitario della struttura. Ha invece riconosciuto il danno da lesione del rapporto parentale, conseguente alla perdita della possibilità di sopravvivenza del figlio (Cass. n. 16753/2024).
Respinta, invece, la richiesta di danno biologico della madre, perché non erano stati specificamente allegati e provati i presupposti di un pregiudizio alla sua salute.
Il danno ereditato dal figlio è stato calcolato sulla base del valore dell'invalidità permanente che sarebbe spettata al paziente se fosse rimasto in vita, della sua età al momento del decesso e della sua aspettativa media di vita, tenendo conto della chance di sopravvivenza perduta. Il danno subìto personalmente dalla madre è stato invece quantificato dal Tribunale usando le Tabelle di Milano sul rapporto parentale, considerando età, convivenza e intensità del legame familiare. In ambo i casi, l'importo è stato rapportato alla percentuale di chance di sopravvivenza riconosciuta come perduta.
La struttura sanitaria è stata condannata al pagamento delle spese di lite e delle spese della consulenza tecnica d'ufficio.
In definitiva, la pronuncia mostra che, nella responsabilità sanitaria, l'assenza della prova che l'errore medico abbia causato direttamente la morte non esclude necessariamente ogni responsabilità. Quando le condizioni di un paziente sono già gravissime e non è possibile stabilire che un trattamento corretto avrebbe evitato il decesso, può comunque essere risarcibile la perdita di una concreta possibilità di sopravvivere più a lungo.
Nel caso deciso dal Tribunale di Campobasso quella possibilità è stata quantificata nel 30%: gli errori sanitari - o le negligenze - non sono stati considerati causa della morte, ma hanno privato il paziente di una chance di sopravvivenza che, secondo la consulenza tecnica, un'adeguata gestione avrebbe potuto offrirgli.