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Errore del dentista, puoi farti restituire i soldi e ottenere un risarcimento se sei stato curato male: ecco la sentenza

Errore del dentista, puoi farti restituire i soldi e ottenere un risarcimento se sei stato curato male: ecco la sentenza
Cure odontoiatriche eseguite male possono dar diritto alla restituzione delle somme pagate e a un risarcimento. Ecco che cosa ha stabilito il Tribunale di Bologna sulle protesi dentarie difettose e sulla responsabilità della struttura sanitaria
Un trattamento odontoiatrico eseguito scorrettamente può comportare serie conseguenze per il paziente, non soltanto sul piano della salute, ma anche sotto il profilo economico. In presenza di un intervento non eseguito a regola d'arte, infatti, può insorgere il diritto non solo al risarcimento dei danni subiti, ma anche alla restituzione di quanto già versato al professionista o alla struttura sanitaria. Una recente decisione del Tribunale di Bologna, la 3582/2025, consente di chiarire che cosa può fare il paziente quando le cure dentistiche e protesiche non raggiungono gli standard richiesti dalla buona pratica medica. La pronuncia rimarca i doveri delle strutture sanitarie e dei professionisti del settore odontoiatrico, come pure l'esigenza che le richieste risarcitorie siano adeguatamente provate e strettamente collegate alle conseguenze dell'inadempimento accertato.

Il caso che ha generato il contenzioso riguardava l'inserimento di protesi dentarie ritenute difettose, con correlato peggioramento delle condizioni del paziente. Come emerge dai fatti di causa, un uomo si era rivolto a una clinica odontoiatrica per risolvere problemi di occlusione e fonetica, oltre che per migliorare l'estetica dentale. Dopo la visita iniziale, gli era stato proposto un piano terapeutico del valore complessivo di 28mila euro, per il quale aveva versato un acconto pari alla metà della spesa complessiva.

Secondo il paziente, già durante la fase di applicazione dei manufatti provvisori erano emerse criticità estetiche e funzionali rimaste irrisolte dai sanitari. Non solo. Nonostante le sue lamentele, la clinica aveva comunque proceduto alla cementazione definitiva delle corone dentarie. In seguito l'uomo aveva continuato a lamentare problemi di occlusione, difficoltà nella fonazione, sensibilità dentale e gengivale, oltre a un peggioramento generale della situazione clinica. Riteneva pertanto che il trattamento fosse stato eseguito in modo inadeguato, peggiorando la situazione, e che le protesi installate non fossero adeguate alle sue esigenze.

Per questo motivo aveva promosso dapprima un accertamento tecnico preventivo (ATP) e, successivamente, un giudizio di merito chiedendo la restituzione dell'acconto, il rimborso delle spese sostenute per accertare l'errore sanitario, il risarcimento dei costi necessari per rimuovere e sostituire le protesi, il risarcimento del danno biologico e di quello morale, nonché il rimborso delle spese di consulenza tecnica e delle spese legali.

Il giudice emiliano ha, innanzitutto, ricordato come il rapporto che si instaura tra paziente e struttura sanitaria sia qualificabile come contratto di spedalità. In particolare, in base all'art. 7 della legge 24/2017 (cosiddetta legge Gelli-Bianco), la responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale e, in sostanza, la clinica:
  • è sempre tenuta a garantire una prestazione sanitaria adeguata;
  • risponde anche dell'operato dei professionisti che agiscono al suo interno.
Attenzione, perché la struttura non fornisce soltanto locali e attrezzature, ma assume l'obbligo di assicurare al paziente cure conformi alle regole della professione medica. Se tali obblighi non vengono rispettati, la struttura può essere chiamata a risarcire i danni derivanti dall'inadempimento. Per questo la responsabilità della struttura sanitaria è di natura contrattuale.

Ebbene, la consulenza tecnica d'ufficio aveva accertato gravi errori nell'esecuzione delle protesi. Nel procedimento di ATP, i consulenti nominati dal giudice hanno ritenuto corretta la scelta generale del trattamento protesico e dei materiali utilizzati. Tuttavia hanno accertato che la realizzazione e il posizionamento delle protesi non avevano rispettato le regole dell'arte odontoiatrica. Ad esempio, sono stati rilevati margini protesici inadeguati e alterazioni dei movimenti mandibolari. Secondo i consulenti, l'intera riabilitazione protesica doveva essere rimossa e sostituita con una nuova; altrimenti il paziente avrebbe continuato a lamentare gli stessi problemi.

Alla luce di tali conclusioni, il Tribunale ha ritenuto che l'inadempimento della struttura sanitaria fosse grave e di non scarsa importanza. Ha, così, dichiarato risolto il contratto di spedalità e ha condannato la struttura a restituire l'acconto di 14mila euro.

Oltre alla restituzione delle somme già versate, il paziente può ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali direttamente collegati all'errore odontoiatrico. Nel caso esaminato, la magistratura ha riconosciuto il rimborso delle somme versate dal paziente per le spese di accertamento specialistico dell'errore. Sono costi considerati conseguenza diretta dell'inadempimento della struttura sanitaria.

Non solo. La sentenza 3582/2025 del Tribunale di Bologna ha altresì riconosciuto il diritto al rimborso delle spese necessarie per rimuovere le protesi difettose, eliminandone gli effetti dannosi. Non sono state, invece, poste a carico della clinica le spese relative alla successiva installazione delle nuove protesi, poiché tali costi avrebbero comunque fatto parte di un nuovo trattamento odontoiatrico eseguito da altro professionista. La distinzione è significativa: sono risarcibili i costi necessari per eliminare il danno provocato dall'errore, ma non necessariamente tutte le spese future del paziente.

Invece, sul piano del danno non patrimoniale, il Tribunale ha accolto soltanto in parte le richieste del paziente. I consulenti tecnici avevano infatti accertato che la situazione clinica era reversibile, attraverso la rimozione delle protesi e una nuova corretta riabilitazione odontoiatrica. Perciò non è stato riconosciuto alcun danno biologico permanente. Tuttavia è stato riconosciuto il danno biologico temporaneo, che il paziente dovrà subire in occasione del futuro intervento necessario a rimuovere e sostituire le protesi difettose. Il giudice ha liquidato tale voce sulla base delle tabelle previste dalla normativa per le lesioni micro-permanenti.

Riguardo al danno morale, la pronuncia ribadisce che non può essere riconosciuto automaticamente ogni volta che viene accertato un errore medico. È necessario che il paziente dimostri concretamente le sofferenze interiori, il turbamento emotivo o il particolare disagio subito. E, nel caso in oggetto, il giudice ha ritenuto insufficienti e generiche le allegazioni formulate dall'attore. Parallelamente, è stato valorizzato il comportamento successivo del paziente che non aveva provveduto tempestivamente alla rimozione delle protesi contestate. Secondo il Tribunale, era un indice sufficiente a dimostrare che il disagio lamentato non era così intenso da giustificare il riconoscimento del danno morale.

Inoltre, sul piano assicurativo, la compagnia aveva eccepito varie limitazioni della polizza, sostenendo che alcune somme non fossero coperte. Il Tribunale ha precisato che l'assicurazione è tenuta a tenere indenne la clinica per le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, ma non per quelle che costituiscono mera restituzione del corrispettivo versato dal paziente. La differenza conta, perché la restituzione dell'acconto deriva dalla risoluzione del contratto e non rappresenta un danno risarcibile in senso tecnico. Pertanto, se il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali può rientrare nella copertura assicurativa, la restituzione delle somme incassate resta normalmente a carico della struttura.

Ricapitolando, la sentenza 3582/2025 del Tribunale di Bologna ricorda che, quando un trattamento dentale è eseguito in modo non conforme alle regole della professione e presenta gravi difetti tecnici, il paziente può ottenere la risoluzione del contratto, la restituzione delle somme versate e il risarcimento dei danni effettivamente subiti. Tuttavia, come appena, visto, non tutte le richieste risarcitorie sono automaticamente accolte.


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