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Casa di riposo, ora ti devono risarcire se un tuo familiare cade in RSA e non era sorvegliato: ecco quando, la sentenza

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Casa di riposo, ora ti devono risarcire se un tuo familiare cade in RSA e non era sorvegliato: ecco quando, la sentenza
La sentenza 222/2026 del Tribunale di Tivoli offre significativi chiarimenti non solo sugli obblighi delle strutture sanitarie e socio-assistenziali, ma anche sulla ripartizione dell'onere della prova e sul concetto di assistenza adeguata alle condizioni del paziente
Una casa di riposo può ritenersi al sicuro da responsabilità se ha installato corrimano e pavimenti antiscivolo? Oppure, quando ospita persone affette da gravi patologie cognitive, è tenuta a garantire anche un'assistenza personale durante gli spostamenti?

A queste domande ha risposto il Tribunale di Tivoli con la sentenza 222/2026, affrontando un tema di grande rilevanza pratica: la responsabilità delle RSA nei confronti degli anziani fragili. Il giudice ha infatti condannato una struttura assistenziale al risarcimento dei danni subiti da una paziente affetta da Alzheimer, ritenendo insufficiente la sola presenza di misure di sicurezza ambientali senza l'assistenza di un operatore specializzato.

Un'anziana era ricoverata presso una RSA per motivi di salute. La documentazione clinica descriveva una delicata situazione: la donna era, infatti, affetta da morbo di Alzheimer, soffriva di allucinazioni, era scarsamente collaborante, disorientata nel tempo e nello spazio e presentava anche altre patologie, tra cui il diabete. Durante il ricovero, mentre percorreva il corridoio della struttura, la paziente cadde riportando una grave frattura del femore, poi trattata chirurgicamente. Due anni dopo l'evento la donna moriva.

Il figlio, quale erede, citava in giudizio la RSA sostenendo che la caduta fosse stata provocata dalla mancata vigilanza. Secondo l'attore, infatti, le condizioni cliniche della madre imponevano controllo costante e assistenza del personale negli spostamenti, obblighi che la struttura non aveva rispettato.

La RSA respingeva ogni addebito. Secondo la sua ricostruzione, la paziente era ancora in grado di deambulare autonomamente e la caduta sarebbe stata causata non da una carenza di vigilanza, ma da una frattura spontanea del femore, verificatasi imprevedibilmente mentre percorreva il corridoio.

La struttura evidenziava, inoltre, di aver adottato adeguate misure di sicurezza - i corrimano su entrambi i lati del corridoio e le strisce antiscivolo sul pavimento - sostenendo che tali accorgimenti fossero sufficienti ad adempiere ai doveri di protezione derivanti dal ricovero.

Per comprendere la decisione del Tribunale è necessario partire da un principio fondamentale del diritto sanitario. Tra il paziente e la struttura assistenziale si instaura un contratto di spedalità, cioè un rapporto contrattuale dal quale derivano obblighi molto più ampi della semplice prestazione sanitaria. La struttura, infatti, non è tenuta soltanto a fornire cure mediche o infermieristiche, ma deve garantire anche assistenza, vigilanza e protezione della persona ricoverata.

In altre parole, il ricovero comporta anche l'obbligo di prevenire i danni prevedibili e legati allo stato di salute. Tale principio è ancora più evidente in presenza di patologie cognitive o psichiche tali da ridurre la capacità di percepire il pericolo o di proteggersi autonomamente.

La sentenza richiama un consolidato orientamento della Suprema Corte (tra cui Cass. 14757/2023) sulla ripartizione dell'onere della prova. In primo luogo, spetta al paziente - oppure ai suoi eredi - dimostrare:
  • l'esistenza del contratto di spedalità;
  • il danno subìto;
  • il collegamento tra la condotta della struttura e il danno lamentato.
Dimostrato ciò, l'onere probatorio cambia. È, infatti, la struttura sanitaria che deve provare di avere adempiuto correttamente ai propri obblighi, oppure che l'evento dannoso sia stato determinato da una causa imprevedibile e inevitabile, tale da rendere impossibile evitare il danno.

Il paziente, quindi, non è tenuto a dimostrare ogni singola omissione del personale: spetta alla struttura dimostrare di avere fatto tutto quanto era necessario per evitare l'evento dannoso.

Nel caso concreto il giudice ha ritenuto che il figlio della paziente avesse fornito la prova richiesta dalla legge. Da un lato era pacifica l'esistenza del contratto di spedalità; dall'altro era stato dedotto un inadempimento - la mancata assistenza durante gli spostamenti - astrattamente idoneo a provocare proprio il tipo di evento verificatosi.

A questo punto spettava alla RSA dimostrare che la caduta fosse stata causata da un fattore esterno, imprevedibile e inevitabile oppure che l'assistenza prestata fosse stata pienamente adeguata. Secondo il Tribunale, però, tale prova non è stata data. Per l'esito giudiziario della vicenda si è rivelata determinante la consulenza tecnica d'ufficio, la quale - in sostanza - ha bocciato l'argomento difensivo della frattura spontanea del femore. E, anche qualora fosse esistita una particolare fragilità ossea, proprio tale circostanza avrebbe imposto una vigilanza ancora più rigorosa.

Secondo il CTU, quindi, la ricostruzione proposta dalla struttura non solo non escludeva la responsabilità della RSA, ma - considerati altresì il grave decadimento cognitivo della donna e la sua non piena autosufficienza - rafforzava la necessità di predisporre misure assistenziali ancora più intense e non limitate ai soli corrimano e strisce antiscivolo. Il Tribunale ha condiviso integralmente tali conclusioni.

Accertata l'insufficienza dell'assistenza, il Tribunale ha riconosciuto il nesso causale tra l'omissione della vigilanza e la caduta. Se la paziente fosse stata accompagnata durante gli spostamenti da un operatore, l'evento molto probabilmente non si sarebbe verificato. La caduta è stata, quindi, considerata la conseguenza diretta di una prestazione assistenziale insufficiente nei confronti di una persona incapace e ricoverata proprio per essere protetta dai rischi connessi alle proprie condizioni di salute.

Oltre a una percentuale di invalidità permanente, la consulenza tecnica ha attribuito alla paziente una perdita definitiva dell'autonomia nella deambulazione. Per la liquidazione del danno il Tribunale ha applicato, quale criterio equitativo, la recente Tabella Unica Nazionale, pur trattandosi di un sinistro avvenuto prima della sua entrata in vigore, richiamando il più recente orientamento della Cassazione che ne ammette l'utilizzo come parametro uniforme di valutazione.

Insieme alle spese processuali, la struttura è stata, quindi, condannata a risarcire circa 30mila euro per danno biologico permanente e morale e per danno temporaneo, oltre alle spese mediche documentate (con rivalutazione monetaria e interessi).

Pur chiamata in giudizio, la compagnia assicurativa non è stata condannata perché la polizza riguardava un'altra sede della RSA ed escludeva i danni derivanti dall'attività assistenziale. Poiché il sinistro era legato proprio a una carenza nell'assistenza, il Tribunale ha escluso la copertura.

La sentenza 222/2026 del Tribunale di Tivoli ribadisce alcuni principi destinati ad avere rilievo ben oltre il caso concreto. Anzitutto conferma che il contratto di spedalità impone alla struttura un vero e proprio obbligo di protezione del paziente, che va oltre la semplice prestazione sanitaria. Inoltre, chiarisce che il livello di assistenza deve essere calibrato sulle effettive condizioni della persona ricoverata: quanto più il paziente è fragile, tanto maggiore è il dovere di vigilanza della struttura. Ma la sentenza evidenzia altresì che le misure di sicurezza ambientali, come corrimano e pavimenti antiscivolo, non sono sufficienti quando le condizioni cliniche richiedono un'assistenza personale continua.

Infine, il provvedimento ricorda che una struttura sanitaria non può sottrarsi alla responsabilità invocando ipotesi astratte o prive di adeguato fondamento scientifico. Se le condizioni del paziente rendono prevedibile il rischio di caduta, la RSA ha sempre il dovere di organizzare un'assistenza idonea a prevenirlo. Quando tale obbligo viene violato e dall'omissione deriva un danno, la struttura è tenuta a risarcire le conseguenze subite dal paziente.


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