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Incidente aereo: il tour operator deve risarcire il danno ai parenti delle vittime?

Incidente aereo: il tour operator deve risarcire il danno ai parenti delle vittime?
Nonostante sia da sperare che l'ipotesi non si verifichi mai, può essere utile qualche chiarimento in merito alla tutela che fornisce la legge in caso di incidente aereo.
In questi sfortunati casi, infatti, il tour operator è tenuto o meno al risarcimento del danno nei confronti dei parenti delle vittime?

Il tribunale di Roma si è recentemente pronunciato sull'argomento, decidendo un caso in cui alcuni parenti delle vittime di un incidente aereo aveva chiesto al Tribunale di condannare il tour operator in questione al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito (sentenza n. 2235 del 20 dicembre 2014).

La normativa di riferimento è rappresentata dal Codice del Consumo e dal Codice del Turismo, che disciplinano anche questo aspetto del contratto di vendita di pacchetto turistico.

In base alla normativa vigente, il tour operator è considerato responsabile nei confronti del consumatore in caso in cui lo stesso non adempia, o adempia in modo scorretto, gli obblighi derivanti dalla stipula del contratto di vendita di pacchetto turistico, con la conseguenza che il consumatore avrà diritto al risarcimento del relativo danno.

L'organizzatore del viaggio, infatti, non sarà considerato responsabile del danno solo quando riesca a provare che la prestazione cui era tenuto è diventata impossibile, per una causa non riconducibile alla sua volontà (così, per esempio, l'acquirente del pacchetto turistico non avrà diritto ad alcun risarcimento se è stato lui stesso, con il suo comportamento, a causare il mancato adempimento della prestazione da parte del l'organizzatore del viaggio o in presenza di una causa di forza maggiore).

E per quanto riguarda la prova?
Va osservato che, in base alle regole generali, il soggetto che afferma di aver subito un danno, deve solo provare se il suo diritto deriva da un contratto o da altro, potendo limitarsi a sostenere di aver subito un danno, anche senza darne la relativa prova. Sarà invece il soggetto a cui viene chiesto il risarcimento a dover provare di non essere tenuto a risarcire alcun danno, in quanto egli ha correttamente adempiuto ai propri obblighi.
Nel caso esaminato dal Tribunale di Roma, il pacchetto turistico comprendeva, oltre all'alloggio, anche il volo in relazione al quale si è poi verificato l'incidente.
In particolare, il tour operator si era difeso dalle pretese dei parenti delle vittime, affermando che il fatto si era verificato in modo del tutto imprevedibile e inevitabile.
Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto esattamente il contrario, dichiarando la responsabilità del l'organizzatore del viaggio per l'incidente in questione e, quindi, riconoscendo il diritto dei parenti delle vittime al risarcimento del danno, sia in termini di danno patrimoniale che di danno non patrimoniale.

In particolare, ai parenti delle vittime, il tribunale ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno morale, rappresentato dal "turbamento psichico soggettivo" causato dall'incidente, che va liquidato in base ad una valutazione del giudice da effettuarsi secondo equità.
Ciò significa che il giudice dovrà tenere conto di diversi aspetti (come l'età delle vittime, l'età di coloro che sono sopravvissuti, nonché il fatto che le vittime avessero o meno una famiglia) che possono incidere nella quantificazione del danno, che sarà diversa a seconda dei casi.

Inoltre, il Tribunale ha riconosciuto anche il diritto al risarcimento del c.d. danno biologico, in quanto ha ritenuto accertato che l'incidente avesse causato una lesione delle funzioni psichiche dei parenti delle vittime dell'incidente stesso.

Per quanto riguarda, invece, il danno di natura puramente economica (c.d. danno patrimoniale), il tour operator è stato condannato a rimborsare ai parenti delle vittime dell'incidente tutte le spese che gli stessi avevano sostenuto per effettuare le ricerche e le indagini in merito al sinistro.


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