Il pignoramento esattoriale presso terzi può riguardare anche somme che diventano dovute al debitore dopo la notifica dell'atto, purché derivino da un rapporto giuridico già esistente in quel momento. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25217/2026, intervenendo sull'ambito temporale del vincolo previsto dall'art. 72 bis delle disp. risc. imp. redditi. Sul piano giurisprudenziale la pronuncia è altresì significativa perché chiarisce che la sospensione della procedura non libera automaticamente il terzo dagli obblighi di custodia delle somme, ma ricorda anche che il pignoramento non può mantenere i propri effetti senza limiti di tempo.
La vicenda giunta all'attenzione dei giudici di piazza Cavour riguarda un avvocato che vantava nei confronti dell'Inps un credito di più di 4mila euro, oltre alle spese legali, per l'attività svolta come difensore distrattario. Il credito era stato riconosciuto con una sentenza del Tribunale di Bari, depositata nel 2014.
L'Inps, tuttavia, si era rifiutato di pagare direttamente il legale, poiché nel 2010 Equitalia gli aveva già notificato un pignoramento presso terzi riguardante le somme dovute e debende al professionista. In sostanza, l'Istituto era stato individuato come terzo pignorato nell'ambito della riscossione di un debito del legale verso l'agente della riscossione. Di seguito lo stesso ente aveva accantonato le somme, ritenendole ancora soggette al vincolo derivante dal pignoramento notificato anni prima dall'agente della riscossione.
A sua volta l'avvocato aveva avviato un'esecuzione forzata contro l'Inps per ottenere il pagamento coattivo del credito, ma quest'ultimo si era opposto sostenendo che il precedente pignoramento impedisse di corrispondere il denaro al professionista. Il giudice di primo grado aveva accolto l'opposizione proposta dall'Inps, così come la Corte d'Appello di Bari che aveva confermato l'anteriore decisione. Il professionista ha proseguito la disputa giudiziaria facendo ricorso in Cassazione, contestando - tra l'altro - che un pignoramento del 2010 potesse colpire un credito riconosciuto soltanto nel 2014.
Per risolvere la controversia, la Suprema Corte ha esaminato la disciplina del pignoramento esattoriale presso terzi, con particolare riferimento al citato art. 72-bis del DPR n. 602/1973.
Ebbene questa disposizione consente all'agente della riscossione, ricorrendone i presupposti, di ordinare direttamente al terzo il pagamento delle somme dovute al debitore, senza dover ottenere preventivamente un provvedimento giudiziale di assegnazione. Si tratta di una procedura speciale e semplificata, che si distingue, per struttura e modalità operative, dall'ordinaria espropriazione presso terzi. La particolarità del procedimento non significa, però, che il pignoramento possa riguardare esclusivamente crediti già determinati, liquidi ed esigibili al momento della notifica. La Cassazione, richiamando l'ordinanza n. 28520/2025, ribadisce infatti che il vincolo può estendersi anche ai crediti futuri, a patto che trovino origine in un rapporto giuridico già esistente alla data di notifica dell'atto di pignoramento.
La distinzione effettuata dagli Ermellini è assai significativa perché un credito può diventare concretamente esigibile in un momento successivo, pur derivando da un rapporto già in essere. In questi casi, la data in cui il denaro diventa effettivamente dovuto non è, da sola, decisiva per stabilire se possa essere colpito dal pignoramento. Nella vicenda in esame, il credito dell'avvocato era stato liquidato nel 2014, ma traeva origine dall'attività difensiva svolta in un giudizio iniziato nel 2005, dunque prima della notifica del pignoramento del 2010. La Corte ha ritenuto che il credito fosse riconducibile a un rapporto processuale già esistente al momento della notifica, ammettendone così l'assoggettamento al vincolo nonostante la successiva liquidazione.
La sospensione della procedura esecutiva non comporta, di per sé, l'estinzione o l'inefficacia del pignoramento: il terzo resta tenuto a custodire le somme vincolate finché il pignoramento conserva i propri effetti. Il vincolo, tuttavia, non può protrarsi indefinitamente: in caso di incertezza sull'esistenza dell'obbligazione del terzo, occorre individuare un limite temporale oltre il quale, in assenza degli sviluppi procedurali necessari, il pignoramento può perdere efficacia. Questo principio serve a evitare che la possibilità di colpire crediti futuri si traduca in un'indisponibilità potenzialmente perpetua delle somme. Nel caso concreto, però, la Corte ha escluso che ricorressero le condizioni per dichiarare inefficace o estinto il pignoramento del 2010. Di conseguenza ha bocciato il ricorso dell'avvocato e confermato la decisione della Corte d'Appello di Bari.
Sul piano giurisprudenziale, la sentenza n. 25217/2026 della Cassazione offre un'indicazione pratica molto precisa per banche, enti previdenziali e altri soggetti che ricevono un atto di pignoramento presso terzi: per stabilire se un credito sia compreso nel vincolo, non basta verificare quando sia stato liquidato o sia diventato esigibile. Occorre ricostruire anche l'origine del rapporto giuridico da cui deriva e accertare che il pignoramento sia ancora efficace. Soltanto considerando entrambi gli aspetti è possibile determinare se le somme debbano rimanere accantonate, come nel caso visto sopra, oppure possano essere liberate.
La vicenda giunta all'attenzione dei giudici di piazza Cavour riguarda un avvocato che vantava nei confronti dell'Inps un credito di più di 4mila euro, oltre alle spese legali, per l'attività svolta come difensore distrattario. Il credito era stato riconosciuto con una sentenza del Tribunale di Bari, depositata nel 2014.
L'Inps, tuttavia, si era rifiutato di pagare direttamente il legale, poiché nel 2010 Equitalia gli aveva già notificato un pignoramento presso terzi riguardante le somme dovute e debende al professionista. In sostanza, l'Istituto era stato individuato come terzo pignorato nell'ambito della riscossione di un debito del legale verso l'agente della riscossione. Di seguito lo stesso ente aveva accantonato le somme, ritenendole ancora soggette al vincolo derivante dal pignoramento notificato anni prima dall'agente della riscossione.
A sua volta l'avvocato aveva avviato un'esecuzione forzata contro l'Inps per ottenere il pagamento coattivo del credito, ma quest'ultimo si era opposto sostenendo che il precedente pignoramento impedisse di corrispondere il denaro al professionista. Il giudice di primo grado aveva accolto l'opposizione proposta dall'Inps, così come la Corte d'Appello di Bari che aveva confermato l'anteriore decisione. Il professionista ha proseguito la disputa giudiziaria facendo ricorso in Cassazione, contestando - tra l'altro - che un pignoramento del 2010 potesse colpire un credito riconosciuto soltanto nel 2014.
Per risolvere la controversia, la Suprema Corte ha esaminato la disciplina del pignoramento esattoriale presso terzi, con particolare riferimento al citato art. 72-bis del DPR n. 602/1973.
Ebbene questa disposizione consente all'agente della riscossione, ricorrendone i presupposti, di ordinare direttamente al terzo il pagamento delle somme dovute al debitore, senza dover ottenere preventivamente un provvedimento giudiziale di assegnazione. Si tratta di una procedura speciale e semplificata, che si distingue, per struttura e modalità operative, dall'ordinaria espropriazione presso terzi. La particolarità del procedimento non significa, però, che il pignoramento possa riguardare esclusivamente crediti già determinati, liquidi ed esigibili al momento della notifica. La Cassazione, richiamando l'ordinanza n. 28520/2025, ribadisce infatti che il vincolo può estendersi anche ai crediti futuri, a patto che trovino origine in un rapporto giuridico già esistente alla data di notifica dell'atto di pignoramento.
La distinzione effettuata dagli Ermellini è assai significativa perché un credito può diventare concretamente esigibile in un momento successivo, pur derivando da un rapporto già in essere. In questi casi, la data in cui il denaro diventa effettivamente dovuto non è, da sola, decisiva per stabilire se possa essere colpito dal pignoramento. Nella vicenda in esame, il credito dell'avvocato era stato liquidato nel 2014, ma traeva origine dall'attività difensiva svolta in un giudizio iniziato nel 2005, dunque prima della notifica del pignoramento del 2010. La Corte ha ritenuto che il credito fosse riconducibile a un rapporto processuale già esistente al momento della notifica, ammettendone così l'assoggettamento al vincolo nonostante la successiva liquidazione.
La sospensione della procedura esecutiva non comporta, di per sé, l'estinzione o l'inefficacia del pignoramento: il terzo resta tenuto a custodire le somme vincolate finché il pignoramento conserva i propri effetti. Il vincolo, tuttavia, non può protrarsi indefinitamente: in caso di incertezza sull'esistenza dell'obbligazione del terzo, occorre individuare un limite temporale oltre il quale, in assenza degli sviluppi procedurali necessari, il pignoramento può perdere efficacia. Questo principio serve a evitare che la possibilità di colpire crediti futuri si traduca in un'indisponibilità potenzialmente perpetua delle somme. Nel caso concreto, però, la Corte ha escluso che ricorressero le condizioni per dichiarare inefficace o estinto il pignoramento del 2010. Di conseguenza ha bocciato il ricorso dell'avvocato e confermato la decisione della Corte d'Appello di Bari.
Sul piano giurisprudenziale, la sentenza n. 25217/2026 della Cassazione offre un'indicazione pratica molto precisa per banche, enti previdenziali e altri soggetti che ricevono un atto di pignoramento presso terzi: per stabilire se un credito sia compreso nel vincolo, non basta verificare quando sia stato liquidato o sia diventato esigibile. Occorre ricostruire anche l'origine del rapporto giuridico da cui deriva e accertare che il pignoramento sia ancora efficace. Soltanto considerando entrambi gli aspetti è possibile determinare se le somme debbano rimanere accantonate, come nel caso visto sopra, oppure possano essere liberate.