Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 442 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 12/03/2026]

Decisione

Dispositivo dell'art. 442 Codice di procedura penale

1. Terminata la discussione [421], il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti(1).

1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza(2).

2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo(3) se si procede per un delitto. [Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo.](4)

2-bis. Quando né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione(5)(7).

3. [La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso](6).

4. Si applica la disposizione dell'articolo 426 comma 2.

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]
2-bis. Quando né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione.
3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso.
[omissis]
__________________
(1) La sentenza conclusiva del giudizio abbreviato ha il suo modello nella sentenza dibattimentale, di qui il richiamo alle regole di giudizio dettate dagli artt. 529 ss.
(2) Tale comma è stato aggiunto dall'art. 30, lett. a), della l. 16 dicembre 1999, n. 479, che ha inserito l'elenco delle fonti del convincimento giudiziale.
(3) Il giudice deve ridurre la pena in concreto considerata, ovvero dopo averne determinato il quantum alla stregua del calcolo di prevalenza o equivalenza delle eventuali circostanze aggravanti e attenuanti.
(4) Gli ultimi due periodi del comma 2 sono stati abrogati dall'art. 3 comma 1 della L. 12 aprile 2019 n. 33.
(5) Comma aggiunto dall'art. 24, co. 1, lett. c) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").
(6) Comma soppresso dall'art. 98, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").
(7) La Corte Costituzionale, con sentenza 25 novembre - 19 dicembre 2024, n. 208 (in G.U. 1ª s.s. 27/12/2024, n. 52), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici".

Ratio Legis

La ratio dell’abbreviato è realizzare un effetto deflattivo del dibattimento: la scelta dell’abbreviato comporta l’esclusione del dibattimento, con il giudice che decide nel merito già nella fase dell’udienza preliminare, utilizzando le risultanze raccolte nell’indagine preliminare e nell’udienza preliminare. Per incentivare la scelta di questo rito, la norma in esame previsto un premio: in caso di condanna, c’è la riduzione della pena in misura fissa di un terzo per i delitti e della metà per le contravvenzioni e la pena è diminuita ancora di un sesto se l’imputato e il suo difensore non impugnano la sentenza di condanna.

Spiegazione dell'art. 442 Codice di procedura penale

L’art. 442 c.p.p. (come modificato dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) disciplina la decisione emessa all’esito del giudizio abbreviato.

Il comma 1 precisa che, all’esito della discussione (art. 421 del c.p.p.), il giudice provvede a redigere la sentenza a norma degli artt. 529 e ss. c.p.p.: cioè, nel pronunciare la decisione finale, il giudice segue le norme sulla sentenza che chiude il dibattimento.

Come precisato dal comma 1-bis, per giungere alla decisione finale, il giudice utilizza gli atti contenuti del fascicolo delle indagini preliminari ex comma 2 dell’art. 416 del c.p.p., le risultanze investigative eseguite dopo la richiesta di rinvio a giudizio di cui all’art. 419 del c.p.p. e le prove assunte nell’udienza (nel caso di integrazione probatoria nel giudizio abbreviato condizionato o qualora il giudice abbia ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti ai sensi dell’art. 441, comma 5 c.p.p.).

Poi, il comma 2 stabilisce un premio per la scelta deflattiva da parte dell’imputato: nel caso di condanna, è previsto un considerevole sconto di pena. In particolare, la pena, che il giudice ha determinato in concreto tenendo conto di tutte le circostanze, subisce una diminuzione in misura fissa: se si procede per un delitto, la pena è diminuita di un terzo; se si procede per una contravvenzione, la pena è diminuita della metà.

Peraltro, nell’ambito dell’intervento legislativo che ha sancito l’inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo (L. n. 33 del 2019), sono state abrogate le previsioni che stabilivano un premio anche nel caso di condanna con pena dell’ergastolo: era previsto, in caso di rito abbreviato, la pena dell’ergastolo venisse sostituita con la reclusione di trent’anni e la pena dell’ergastolo con isolamento diurno (per le ipotesi di concorso di reati e di reato continuato) fosse sostituita con l’ergastolo semplice.

Inoltre, la riforma Cartabia ha recentemente modificato l’art. 442 c.p.p., introducendo un nuovo comma 2-bis. La norma stabilisce che, se la sentenza di condanna emessa all’esito dell’abbreviato non viene impugnata dall’imputato e dal suo difensore, ci sarà un ulteriore sconto di pena: la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione.
La ratio della modifica è sempre quella di favorire l’effetto deflattivo del rito abbreviato: si vuole incentivare l’imputato non solo a scegliere l’abbreviato, ma anche a rinunciare all’eventuale impugnazione della sentenza di condanna.

Tuttavia, in relazione al comma 2-bis appena visto, bisogna tener conto di un recente intervento della Corte costituzionale. Nello specifico, la Corte, con sent. n. 208 del 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma "nella parte in cui non prevede che il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici". Conseguentemente, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale anche del comma 3-bis dell'art. 676 del c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice dell’esecuzione possa concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici.
La riforma Cartabia ha anche comportato l’abrogazione del comma 3, il quale prevedeva che la sentenza andava notificata all’imputato non comparso. L’abrogazione si giustifica alla luce delle modifiche apportate alla disciplina dell’assenza (artt. 420 bis e ss. c.p.p.).

Infine, il comma 4 prevede che si applica l’art. 426, comma 2 c.p.p.: dunque, in caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
La fedele attuazione della delega porta a ritenere applicabile la nuova “diminuente esecutiva” in caso di mancata impugnazione, senza alcun sindacato circa le ragioni di tale omissione.


Nella nuova disposizione, introdotta con l’aggiunta del comma 2 bis nell’art. 442 c.p.p., il riferimento contenuto nella legge delega alla mancata impugnazione “da parte dell’imputato” viene ovviamente inteso come mancata impugnazione tanto dell’imputato, quanto del suo difensore.


Tale lettura del criterio di delega è imposta da ragioni di ordine letterale, sistematico e logico, considerato che: l’art. 571 c.p.p., nel disciplinare unitariamente la “impugnazione dell’imputato”, fa riferimento tanto all’impugnazione personale dell’imputato (comma 1), quanto all’impugnazione proposta dal suo difensore (comma 3); il beneficio è riconosciuto in caso di mancata impugnazione dell’imputato, quale che sia lo strumento prescelto (appello o ricorso immediato per cassazione), e, quindi, nel caso di ricorso in cassazione, non può che riferirsi alla impugnazione del difensore, il solo legittimato a proporlo (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p.); la ratio deflattiva dell’intervento – che collega alla totale acquiescenza, e al connesso risparmio di tempo e risorse processuali, l’ulteriore trattamento premiale in relazione alla pena inflitta - sarebbe del tutto frustrata ove si accedesse a una interpretazione diversa del criterio di delega, che consentisse all’imputato di fruire di uno sconto di pena quando l’appello non fosse proposto personalmente da lui, ma dal difensore incaricato di farlo nel suo interesse.


All’art. 676 c.p.p. è conseguentemente inserita la nuova competenza del giudice dell’esecuzione, secondo il rito de plano.


Nell’elenco delle abrogazioni contenute in apposito articolo finale del presente decreto legislativo vengono inserite le disposizioni di cui all’art. 442, comma 3, c.p.p. e l’art. 134 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Massime relative all'art. 442 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 39164/2025

In tema di giudizio abbreviato, è legittimo il provvedimento con cui il giudice dispone l'acquisizione di tutti gli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, anche se non inseriti in quello concernente l'imputato della cui posizione è stato ordinato lo stralcio, in quanto la loro mancanza a causa di un inadempimento amministrativo, qual è l'incompleta esecuzione del provvedimento di separazione dei procedimenti, non ne determina l'inutilizzabilità.

Cass. pen. n. 34776/2025

Nell'ipotesi in cui la pena rideterminata dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., divenga inferiore ai tre anni di reclusione, il giudice dell'esecuzione è tenuto a revocare la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, essendo venuto meno il relativo presupposto previsto dall'art. 29 cod. pen.

Cass. pen. n. 38782/2025

Il principio di immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., non trova applicazione nel giudizio abbreviato semplice, essendo quest'ultimo fondato sugli atti delle indagini preliminari e privo di attività istruttoria dibattimentale, e non richiamando l'art. 442 cod. proc. pen. tale disposizione.

Cass. pen. n. 22537/2025

L'applicazione della riduzione della pena di un sesto, prevista dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. nel caso di mancata impugnazione della sentenza resa in esito a giudizio abbreviato, deve essere deliberata "de plano" dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con provvedimento "inaudita altera parte" avverso il quale può essere proposta opposizione davanti allo stesso giudice.

Cass. pen. n. 31887/2025

Ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., il beneficio dell'ulteriore riduzione di un sesto della pena si applica esclusivamente nei confronti dei reati giudicati con sentenza di primo grado divenuta irrevocabile dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2022, a seguito della mancata proposizione di impugnazione da parte dell'imputato.

Cass. pen. n. 30447/2025

Nei giudizi definiti con rito abbreviato, l'ulteriore riduzione di pena di un sesto ex art. 442, comma 2-bis, c.p.p. spetta solo quando la sentenza di primo grado diviene irrevocabile per mancata proposizione dell'impugnazione da parte dell'imputato e del difensore. Diversamente, il beneficio non si estende, in sede di continuazione "esterna", ai reati-satellite giudicati in separati procedimenti (e, a fortiori, quando in quel diverso procedimento sia stata proposta impugnazione o la sentenza sia divenuta irrevocabile in epoca anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2022).

Cass. pen. n. 23907/2025

Il procedimento esecutivo riguardante la sola applicazione della riduzione di pena di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. si svolge "de plano", con facoltà di proporre opposizione davanti allo stesso giudice, mentre, qualora siano contestualmente avanzate richieste ulteriori (quali, ad esempio, la concessione della sospensione condizionale della pena o l'applicazione della disciplina del reato continuato), il giudice dell'esecuzione deve seguire il procedimento ordinario previsto dall'art. 666 cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 20346/2025

In tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. trova applicazione anche nel caso in cui l'imputato, restituito in termini per impugnare la sentenza contumaciale emessa in un dibattimento ordinario, sia stato ammesso nel giudizio di appello al rito abbreviato e non abbia poi presentato ricorso per cassazione.

Cass. pen. n. 27059/2025

Nel caso di delitti e contravvenzioni posti in continuazione e oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione per il rito ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, va operata, sulla pena inflitta per i delitti, nella misura di un terzo e, sulla pena applicata per le contravvenzioni, nella misura della metà.

In tema di giudizio abbreviato, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, l'erronea determinazione unitaria, nella misura di un terzo, della diminuente prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., piuttosto che in maniera distinta, con riduzione della metà per le contravvenzioni, integra un'ipotesi di pena illegittima e non di pena illegale, sempre che la sanzione inflitta rientri nei limiti edittali.

Cass. pen. n. 7356/2025

L'applicazione in sede esecutiva della riduzione della pena di un sesto, prevista dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. nel caso di mancata impugnazione della sentenza resa in esito a giudizio abbreviato, deve essere deliberata all'esito dell'udienza camerale fissata ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., sicché il provvedimento emesso "de plano" dal giudice dell'esecuzione è affetto da nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 17175/2025

In tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito abbreviato ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice deve tenere conto, per la determinazione del reato più grave, delle pene concretamente inflitte dalle due sentenze, comprensive della riduzione operata per i rispettivi riti premiali.

Cass. pen. n. 8236/2025

In tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. trova applicazione anche nel caso in cui l'imputato abbia proposto impugnazione esclusivamente in relazione ad alcuni dei reati per i quali ha riportato condanna, comportando la riduzione di un ulteriore sesto della pena inflitta per i soli reati non oggetto di gravame.

Cass. pen. n. 47009/2024

In tema di accesso al rito abbreviato, le disposizioni transitorie successive alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 442 comma 2 c.p.p. che prevedono la possibilità di sostituire la pena dell'ergastolo con quella di trent'anni di reclusione, in determinati casi pendenti, non possono essere applicate retroattivamente a processi conclusi in primo e secondo grado prima dell'entrata in vigore delle normative specifiche (L. n. 479 del 1999 e D.L. n. 82 del 2000). Inoltre, la richiesta di accesso al rito abbreviato proposta in sede di legittimità non è ammissibile, in quanto tale rito speciale e i relativi benefici premiali sono riservati ai giudizi di merito, avendo lo scopo di risparmiare attività processuale, obiettivo non compatibile con il giudizio di Cassazione.

Cass. pen. n. 37899/2024

Il giudice dell'esecuzione non può concedere la sospensione condizionale al condannato nei confronti del quale, per effetto della mancata impugnazione della sentenza resa in esito a giudizio abbreviato, abbia ridotto la pena di un sesto, a norma dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., facendola rientrare nei limiti di cui all'art. 163 cod. pen., posto che la concessione del beneficio in sede esecutiva non è ammessa in via generalizzata, ma può avvenire nei soli casi previsti dalla legge.

Cass. pen. n. 36083/2024

La disposizione dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., che prevede la riduzione di un sesto della pena per le sentenze emesse in esito a giudizio abbreviato e non impugnate, è applicabile anche a sentenze di primo grado pronunciate prima ma divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel rispetto del principio del tempus regit actum.

Cass. pen. n. 21867/2024

Nel giudizio per cassazione avverso una sentenza di appello resa prima dell'entrata in vigore dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., non può essere richiesta la restituzione nel termine, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., per poter accedere al giudizio abbreviato e beneficiare, così, dell' ulteriore riduzione della pena per mancata impugnazione della sentenza di primo grado, poiché, in tale caso, l'eventuale restituzione nel termine determinerebbe la regressione del procedimento a fasi procedurali già definite.

Cass. pen. n. 28917/2024

In tema di giudizio abbreviato, qualora il giudice della cognizione - anticipando la determinazione a contenuto vincolato che deve essere assunta "in executivis" dopo la formazione del giudicato - indichi nel dispositivo della sentenza la pena da eseguire in caso di mancata proposizione dell'impugnazione, calcolando la decurtazione di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., non si verifica alcuna nullità, sicché, salvo il caso in cui sia stato commesso un errore di calcolo, il condannato che non abbia impugnato la sentenza non ha interesse a contestare innanzi al giudice dell'esecuzione la decisione che, seppure irrituale, non viola il suo diritto di intervento, assistenza e rappresentanza di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), çod. proc. pen. e non comporta pregiudizi in termini di corretto computo della pena.

Cass. pen. n. 11206/2024

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25, 27 e 117 Cost. in relazione all'art. 7 CEDU, nella parte in cui non prevede che il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna si applichi anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione e a quelli definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che la condizione processuale che ne consente l'applicazione, costituita dall'irrevocabilità della sentenza per mancata impugnazione, in quanto soggetta al principio del "tempus regit actum", è ravvisabile solo rispetto a sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore dell'indicato D.Lgs., pur se pronunciate antecedentemente, sicché non risulta violato né il principio di retroattività della "lex mitior', che riguarda le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li sanzionano e la cui applicazione è preclusa ex art. 2, comma quarto, cod. pen. ove sia stata pronunziata sentenza definitiva, né quelli di eguaglianza e di responsabilità penale, in quanto il trattamento sanzionatorio difforme è giustificato dalla diversità delle situazioni da disciplinare e non può essere percepito come ingiusto dal condannato che abbia inteso perseguire il medesimo obiettivo con una diversa scelta processuale.

Cass. pen. n. 17842/2024

In tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina, costituisce norma penale di favore e impone che, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, la riduzione per il rito vada effettuata distintamente sugli aumenti di pena disposti per le contravvenzioni, nella misura della metà, e su quelli disposti per i delitti (oltre che sulla pena base), nella misura di un terzo.

Cass. pen. n. 4237/2023

In tema di giudizio abbreviato, il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna, di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., trova applicazione, previa rinuncia all'appello, anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, posto che la disposizione che lo prevede ha natura sostanziale, incidendo anche sul trattamento sanzionatorio, mercé la ridefinizione in "melius" della pena.

Cass. pen. n. 389/2023

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25, 27 e 117 Cost. in relazione all'art. 7 CEDU, nella parte in cui non prevede che il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna si applichi anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione e a quelli definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che la condizione processuale che ne consente l'applicazione, costituita dall'irrevocabilità della sentenza per mancata impugnazione, in quanto soggetta al principio del "tempus regit actum", è ravvisa bile solo rispetto a sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore dell'indicato D.Lgs., pur se pronunciate antecedentemente, sicché non risulta violato né il principio di retroattività della "Lex mitior", che riguarda le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li sanzionano e la cui applicazione è preclusa ex art. 2, comma quarto, cod. pen. ove sia stata pronunziata sentenza definitiva, né quelli di eguaglianza e di responsabilità penale, in quanto il trattamento sanzionatorio difforme è giustificato dalla diversità delle situazioni da disciplinare e non può essere percepito come ingiusto dal condannato che abbia inteso perseguire il medesimo obiettivo con una diversa scelta processuale.

Cass. pen. n. 51180/2023

La riduzione di pena di un sesto prevista, ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., per la mancata impugnazione della sentenza di condanna di primo grado non trova applicazione nel caso di irrevocabilità del provvedimento a seguito di rinuncia all'appello, posto che l'operatività della predetta diminuzione è conseguente alla radicale mancanza dell'impugnazione, cui non è equiparabile la rinuncia ad essa.

Cass. pen. n. 51221/2023

Nel caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni la riduzione della pena ex art. 442 c.p.p., comma 2, va effettuata unitariamente nella misura di un terzo (quella prevista per i delitti) parametrando la pena su quella stabilita per il delitto alla stregua della regola posta dall'art. 76 c.p. che, per il caso di concorso di reati che comportano pene di specie prevede che, "salvo che la legge stabilisca altrimenti, le pene della stessa specie concorrenti a norma dell'art. 73 si considerano come unica per ogni effetto giuridico".

Cass. pen. n. 7029/2023

In tema di continuazione in sede esecutiva, nel caso di riconoscimento del vincolo tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato, fra cui sia compreso un delitto punito con la pena dell'ergastolo per il quale il giudice della cognizione abbia applicato la pena di anni trenta di reclusione, per effetto della diminuente di un terzo ex art. 442, comma 2, terzo periodo, cod. proc. pen. (nel testo vigente sino al 19 aprile 2019), il giudice deve considerare come "pena più grave inflitta" che identifica la "violazione più grave" quella conseguente alla riduzione per il giudizio abbreviato

Cass. pen. n. 42681/2023

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25, 27 e 117 Cost. in relazione all'art. 7 CEDU, nella parte in cui non prevede che il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna si applichi anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione e a quelli definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che la condizione processuale che ne consente l'applicazione, costituita dall'irrevocabilità della sentenza per mancata impugnazione, in quanto soggetta al principio del "tempus regit actum", è ravvisabile solo rispetto a sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore dell'indicato d.lgs., pur se pronunciate antecedentemente, sicché non risulta violato né il principio di retroattività della "lex mitior", che riguarda le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li sanzionano e la cui applicazione è preclusa ex art. 2, comma quarto, cod. pen. ove sia stata pronunziata sentenza definitiva, né quelli di eguaglianza e di responsabilità penale, in quanto il trattamento sanzionatorio difforme è giustificato dalla diversità delle situazioni da disciplinare e non può essere percepito come ingiusto dal condannato che abbia inteso perseguire il medesimo obiettivo con una diversa scelta processuale.

Cass. pen. n. 49255/2023

La riduzione di pena di un sesto, prevista, ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., per la mancata impugnazione della sentenza di condanna di primo grado, non trova applicazione nel caso di irrevocabilità del provvedimento a seguito di rinuncia all'appello, posto che l'operatività della predetta diminuzione è conseguente alla radicale mancanza dell'impugnazione, cui non è equiparabile la rinuncia ad essa.

Cass. pen. n. 1296/2023

In tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103 - nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina - si applica anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., in quanto, pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole seppure collegato alla scelta del rito.

Cass. pen. n. 39774/2023

In tema di riti speciali, l'imputato che, tratto a giudizio per rispondere di un delitto punito con la pena dell'ergastolo, riporti condanna per il medesimo fatto giuridicamente riqualificato in un delitto punito con la pena della reclusione, ha diritto alla riduzione della pena ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen. solo nel caso in cui abbia presentato, nei termini previsti dalla legge, richiesta di accesso al rito abbreviato prospettando la necessità della riqualificazione dei fatti.

Cass. pen. n. 33454/2023

In tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 maggio 2017, n. 103, nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina, costituisce norma penale di favore e impone che, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, la riduzione per il rito vada effettuata distintamente sugli aumenti di pena disposti per le contravvenzioni, nella misura della metà, e su quelli disposti per i delitti (oltre che sulla pena base), nella misura di un terzo.

Cass. pen. n. 16054/2023

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25, 27 e 117 Cost. in relazione all'art. 7 CEDU, nella parte in cui non prevede che il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna si applichi anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione e a quelli definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che la condizione processuale che ne consente l'applicazione, costituita dall'irrevocabilità della sentenza per mancata impugnazione, in quanto soggetta al principio del "tempus regit actum", è ravvisabile solo rispetto a sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore dell'indicato d.lgs., pur se pronunciate antecedentemente, sicché non risulta violato né il principio di retroattività della "lex mitior", che riguarda le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li sanzionano e la cui applicazione è preclusa ex art. 2, comma quarto, cod. pen. ove sia stata pronunziata sentenza definitiva, né quelli di eguaglianza e di responsabilità penale, in quanto il trattamento sanzionatorio difforme è giustificato dalla diversità delle situazioni da disciplinare e non può essere percepito come ingiusto dal condannato che abbia inteso perseguire il medesimo obiettivo con una diversa scelta processuale.

Cass. pen. n. 40079/2023

In tema di giudizio abbreviato, la riduzione di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere operata, nel caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, nella misura unitaria di un terzo prevista per i delitti, essendo la pena del reato continuato parametrata su quella stabilita per il delitto in applicazione della regola del cumulo delle pene concorrenti ex art. 76 cod. pen.

Cass. pen. n. 57097/2018

La sentenza emessa a seguito di rito abbreviato non deve essere notificata all'imputato che non sia comparso per tutto il corso del giudizio (nella specie detenuto agli arresti domiciliari ed espressamente rinunziante), in quanto la previsione contenuta negli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen. e 134 disp. att. stesso codice deve ritenersi implicitamente abrogata dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, che ha introdotto la nuova disciplina sull'assenza, volta a garantire l'effettiva conoscenza del processo ed a ricondurre ad una determinazione consapevole e volontaria la mancata partecipazione dell'imputato, rappresentato ad ogni effetto dal suo difensore, ed ha modificato, altresì, l'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., eliminando l'obbligo di notifica dell'avviso di deposito della sentenza all'imputato contumace.

Cass. pen. n. 35852/2018

L'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi - siano essi reati cd. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave - deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen..

Cass. pen. n. 32505/2018

La sentenza emessa a seguito di rito abbreviato deve essere notificata all'imputato che non sia comparso per tutto il corso del giudizio, in quanto le previsioni contenute negli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen. e 134 disp. att. stesso codice non possono ritenersi implicitamente abrogate dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, che ha introdotto la nuova disciplina sull'assenza. (In motivazione la Corte ha affermato che una diversa interpretazione si risolverebbe in una violazione dei principi della CEDU sul giusto processo, così come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo).

Cass. pen. n. 31049/2018

La sentenza emessa a seguito di rito abbreviato non deve essere notificata all'imputato che non sia comparso per tutto il corso del giudizio, in quanto la previsione contenuta negli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen. e 134 disp. att. stesso codice deve ritenersi implicitamente abrogata dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, che ha introdotto la nuova disciplina sull'assenza, volta a garantire l'effettiva conoscenza del processo ed a ricondurre ad una determinazione consapevole e volontaria la mancata partecipazione dell'imputato, rappresentato ad ogni effetto del suo difensore, ed ha modificato, altresì, l'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., eliminando l'obbligo di notifica dell'avviso di deposito della sentenza all'imputato contumace. (In motivazione, la Corte ha affermato che una diversa interpretazione non si sottrarrebbe a censure di incostituzionalità per ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina del giudizio ordinario).

Cass. pen. n. 882/2018

La inutilizzabilità cosiddetta "patologica", rilevabile, a differenza di quella cosiddetta "fisiologica", anche nell'ambito del giudizio abbreviato, costituisce un'ipotesi estrema e residuale, ravvisabile solo con riguardo a quegli atti la cui assunzione sia avvenuta in modo contrastante con i principi fondamentali dell'ordinamento o tale da pregiudicare in modo grave ed insuperabile il diritto di difesa dell'imputato. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che non costituisce inutilizzabilità "patologica" quella riguardante il decreto del pubblico ministero con il quale si dispone l'intercettazione telefonica mediante impianti in dotazione alla polizia giudiziaria e derivante dalla mancata attestazione allegata al decreto o dalla certificazione attestante l'inidoneità o insufficienza degli impianti le cui ragioni sono richiamate "per relationem").

Cass. pen. n. 832/2018

In tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 2017 - nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina - si applica anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen., in quanto, pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole seppure collegato alla scelta del rito.

Cass. pen. n. 827/2018

Nel giudizio di cognizione, la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 e seguenti cod. pen., fra le quali vi è anche la disposizione limitativa del cumulo materiale, in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta, e ciò anche nella ipotesi di applicazione della continuazione tra il reato per cui si procede ed altro reato per il quale sia intervenuta sentenza irrevocabile.

Cass. pen. n. 57241/2017

È utilizzabile, in sede di giudizio abbreviato, la relazione tossicologica richiesta in fase di indagine ed acquisita al fascicolo del pubblico ministero dopo l'ammissione del rito. (In motivazione, la Corte ha precisato che la difesa, nel valutare l'opportunità della definizione del processo con il rito abbreviato, era edotta dell'imminente deposito della relazione e, quindi, dell'ampliamento del quadro probatorio, risultando dal fascicolo processuale la richiesta del pubblico ministero tempestivamente avanzata).

Cass. pen. n. 53568/2017

Nell'ipotesi di dichiarazioni accusatorie rese da un collaboratore di giustizia e di successiva ritrattazione non inequivocabilmente idonea a svalutarle, il giudice, in sede di giudizio abbreviato, può legittimamente assegnare peso probatorio alle prime dichiarazioni, a condizione che eserciti su queste un controllo più incisivo, possibilmente esteso ai motivi della variazione del dichiarato, potendo anche giungere a ritenere che la ritrattazione inattendibile o mendace si traduce, proprio perché tale, in un ulteriore elemento di conferma delle accuse originarie. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la valutazione di attendibilità delle originarie dichiarazioni accusatorie, poi ritrattate, rese da un collaboratore di giustizia, in considerazione del loro contenuto dettagliato e puntuale, dei riscontri esterni obiettivi alle stesse, e delle ragioni della ritrattazione ravvisate nel risentimento nutrito dal collaboratore nei confronti degli inquirenti).

Cass. pen. n. 28960/2017

In tema di giudizio abbreviato, gli atti formati unilateralmente dalla polizia giudiziaria, tra i quali la comunicazione della notizia di reato, o dal pubblico ministero, riproducono, seppure nella dimensione cartolare, una prova dichiarativa e devono essere valutati sulla base dei parametri che regolano l'apprezzamento di tale prova, ove compatibili. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la motivazione della Corte territoriale che aveva valutato, da un lato, pienamente utilizzabile la ricostruzione dei fatti contenuta nella comunicazione della notizia di reato, in quanto riproducente la testimonianza qualificata dell'ufficiale di polizia giudiziaria, e, dall'altro, inutilizzabili le dichiarazioni rese dagli imputati alla polizia giudiziaria e riprodotte in un verbale di sequestro, poiché ritenute prive del requisito della spontaneità).

Cass. pen. n. 12592/2017

Nell'ipotesi in cui venga riconosciuta nel giudizio abbreviato la continuazione tra più reati, oggetto, alcuni, di condanna nel detto giudizio abbreviato e, altri, di condanna all'esito di giudizio ordinario, la riduzione ex art. 442 cod. proc. pen. va applicata, - qualora il reato più grave sia stato giudicato con il rito speciale - sulla pena finale determinata dopo l'aumento disposto per i reati satellite, anche se definiti con il rito ordinario; qualora invece il giudice procedente individui, quale reato più grave, quello giudicato con rito ordinario, la riduzione di pena dovrà essere disposta per i soli reati satellite giudicati con rito abbreviato.

Cass. pen. n. 52900/2016

Ai fini della applicazione della misura della libertà vigilata all'esito del giudizio abbreviato, deve sempre aversi riguardo alla pena principale inflitta in concreto, come risultante a seguito della diminuzione effettuata per la scelta del rito. (In applicazione del principio la S.C. ha annullato la sentenza che aveva applicato la misura contestualmente alla condanna dell'imputato alla pena finale di mesi otto di reclusione, essendo venuto meno il presupposto applicativo di cui all'art. 229, comma primo, n. 1), cod. pen.).

Cass. pen. n. 44004/2015

Ai fini della decisione del giudizio abbreviato, il giudice può legittimamente servirsi dei verbali di sommarie informazioni testimoniali che riferiscono fatti appresi da altre fonti, nonché delle trascrizioni e delle registrazioni effettuate direttamente dal denunciante in relazione ai contatti telefonici ed al contenuto di "sms" intercorsi con l'imputato, in quanto la scelta di quest'ultimo di procedere con tale rito alternativo rende utilizzabili tutti gli atti che siano stati legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero.

Cass. pen. n. 14454/2013

Il giudice che all'esito del dibattimento - di primo grado o di appello - ritenendo erronea una precedente declaratoria di inammissibilità o di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato riconosca all'imputato il diritto ad ottenere la riduzione della pena, ex art. 442 c.p.p., può legittimamente utilizzare le prove assunte nel giudizio ordinario. (In motivazione, la Corte ha precisato che il riconoscimento della riduzione ex art. 442 c.p.p. all'esito del dibattimento non ha come effetto di far regredire il processo, affinché si svolga nelle forme camerali del rito speciale).

Cass. pen. n. 15068/2012

Allorché si sia proceduto con il rito abbreviato, il giudice di merito è tenuto inderogabilmente a ridurre la pena in concreto determinata nella misura fissa di un terzo, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen. e qualora la riduzione sia stata invece operata in misura inferiore, configurandosi un mero errore nel computo della stessa, la Corte di Cassazione può provvedere alla necessaria rettifica senza dover pronunciare annullamento.

Cass. pen. n. 5134/2012

A seguito della sentenza della Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell'Uomo n.10249/03 del 17 settembre 2009, nel caso Scoppola contro Italia, il condannato con sentenza passata in giudicato alla pena dell'ergastolo ha diritto di ottenere la revoca della condanna e la conseguente riduzione della pena ex art. 442 c.p.p. solo se aveva acquisito, nel proprio patrimonio giuridico, il diritto ad ottenere l'applicazione del rito abbreviato secondo le modalità più favorevoli esistenti anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n. 341 del 2000, conv. in L. n. 4 del 2001. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non aver diritto alla revoca della sentenza di condanna ed alla riduzione del rito il condannato all'ergastolo nel 1997 che aveva fatto richiesta di giudizio abbreviato in appello nel 2000, dopo l'entrata in vigore della L. n. 479 del 1999, senza, però, averne titolo).

Cass. pen. n. 12822/2010

La sentenza pronunciata in appello all'esito di giudizio abbreviato deve essere pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza camerale dopo la deliberazione, e non mediante deposito in cancelleria. Tuttavia, in caso di omessa lettura, la sentenza non è abnorme o nulla, verificandosi una mera irregolarità, che produce effetti però giuridici, impedendo il decorso dei termini per l'impugnazione.

Cass. pen. n. 8082/2010

Nel giudizio di cassazione, l'annullamento della sentenza impugnata per mancata motivazione in ordine al diniego di accesso al rito abbreviato condizionato va effettuato, ove i presupposti del rito sussistano, senza rinvio, potendo la Corte provvedere essa stessa all'applicazione della diminuente relativa.

Cass. pen. n. 45496/2008

La richiesta di applicazione della diminuente prevista per il rito abbreviato non ammesso nel giudizio di primo grado è motivo di impugnazione non esclusivamente personale e quindi, se accolto, estensibile agli altri imputati, impugnanti o meno, che non lo abbiano proposto.

Cass. pen. n. 6307/2008

L'omesso computo da parte del giudice di merito della diminuente prevista dall'art. 442, comma secondo, c.p.p. può essere rettificato direttamente dalla Corte di cassazione, in quanto la diminuente per il rito non è discrezionale ma è fissata dalla legge nelle misura fissa di un terzo.

Cass. pen. n. 44711/2004

Il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata dall'imputato all'assunzione di prove integrative, quando deliberato sull'erroneo presupposto che si tratti di prove non necessarie ai fini della decisione, inficia la legalità del procedimento di quantificazione della pena da infliggere qualora si pervenga, in esito al dibattimento, ad una sentenza di condanna. Ne consegue che nei casi in cui l'interesse dell'imputato alla riduzione della pena, essendo già intervenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento alla data di pubblicazione della sentenza costituzionale 23 maggio 2003, n. 169, non abbia potuto trovare tutela attraverso il meccanismo di rinnovazione della richiesta avanti al giudice dibattimentale, il giudice procedente, su esplicita sollecitazione dell'interessato, quando ritiene che il giudizio abbreviato si sarebbe dovuto invece celebrare, è tenuto ad applicare la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p.

In tema di giudizio abbreviato, quando l'imputato «rinnova» prima della dichiarazione di apertura del dibattimento una richiesta condizionata di accesso al rito già respinta dal giudice per le indagini preliminari (secondo il meccanismo di sindacato introdotto dalla sentenza costituzionale 23 maggio 2003 n. 169), il giudice è chiamato ad effettuare, acquisendo gli atti del fascicolo del pubblico ministero in applicazione analogica dell'art. 135 disp. att. c.p.p., una valutazione solo incidentale delle risultanze raccolte, finalizzata alla verifica della prospettata necessità della prova integrativa richiesta, senza che ciò si traduca in giudizio sul merito dell'azione penale e dunque in causa di incompatibilità per il giudice stesso.

Cass. pen. n. 15409/2004

Allorché il giudice dell'esecuzione riconosca la continuazione tra piú reati, alcuni dei quali oggetto di condanna all'esito di giudizio abbreviato, la riduzione spettante a norma dell'art. 442 c.p.p. deve essere riconosciuta anche quando, risultando violazione piú grave quella giudicata con il rito ordinario, la pena autonomamente determinata per il reato definito con il rito speciale, sulla quale è stata operata la diminuzione ai sensi del citato art. 442, si trasformi in aumento ex art. 81 c.p., che va pertanto ridotto di un terzo.

Cass. pen. n. 48916/2003

Sono utilizzabili contro se stesso nel procedimento svoltosi nelle forme del rito abbreviato le dichiarazioni autoindizianti rese dall'indagato durante le indagini preliminari tenuto conto della natura del rito prescelto, svolto allo stato degli atti.

Cass. pen. n. 43024/2003

Nel giudizio abbreviato, qualora si riconosca l'esistenza del vincolo della continuazione fra il reato per cui si procede ed altro precedentemente giudicato con rito ordinario, sull'aumento di pena determinato ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p. per i reati «satelliti», non può essere operata la riduzione di un terzo ex art. 442 c.p.p., in quanto la riduzione del trattamento sanzionatorio è subordinata, tassativamente e senza eccezioni, al fatto che la condanna sia intervenuta a seguito di un giudizio abbreviato.

Cass. pen. n. 22786/2003

La decisione adottata dalla corte d'appello in camera di consiglio, per essere stato il processo di primo grado celebrato con rito abbreviato, non va resa pubblica mediante la lettura del dispositivo in udienza, perché il giudizio di appello si svolge nelle forme previste dall'art. 599 c.p.p., e cioè con la riserva della decisione, che viene pubblicata successivamente mediante deposito della sentenza in cancelleria.

Cass. pen. n. 25074/2002

Anche in tema di giudizio abbreviato, in forza dell'effetto estensivo dell'impugnazione in favore del coimputato non impugnante, è consentita l'estensione al coimputato appellante del riconoscimento della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., dedotta solo nell'impugnazione di altri coimputati. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di merito che non aveva riconosciuto l'effetto estensivo).

Cass. pen. n. 11515/2002

Nel giudizio abbreviato, allorché si riconosca l'esistenza del vincolo della continuazione fra il reato contestato ed altro precedentemente giudicato, sull'aumento di pena determinato ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p. deve essere operata la diminuzione prevista dall'art. 442 c.p.p., trattandosi di diminuzione di natura processuale disancorata da qualsiasi apprezzamento discrezionale del giudice.

Cass. pen. n. 5659/2002

In tema di giudizio abbreviato (nella specie instaurato in base alla normativa transitoria di cui all'art. 4 ter della legge 5 giugno 2000 n. 144), il richiamo operato dall'art. 441, comma 1, c.p.p. alle «disposizioni previste per l'udienza preliminare» non si estende alla fase immediatamente successiva alla chiusura della discussione, la quale trova la sua specifica disciplina nel successivo art. 442, ove si rimanda, per quanto concerne la decisione, alle norme dettate dagli artt. 529 ss. per la sentenza emessa all'esito del dibattimento. Ne consegue che non può trovare applicazione, nel giudizio abbreviato, il disposto di cui all'art. 424 c.p.p., relativo ai provvedimenti che il giudice può adottare all'esito dell'udienza preliminare, e neppure, per altro verso, il principio di immediatezza della decisione di cui all'art. 525, comma 1, c.p.p., dettato solo per il dibattimento e non compreso nel richiamo operato dal citato art. 442.

Cass. pen. n. 7385/2000

In tema di giudizio abbreviato, il fatto che la relativa disciplina abbia riflessi di natura sostanziale (cosa naturale, in considerazione delle caratteristiche premiali dell'istituto), non può valere a cancellare o anche a far solo passare in seconda linea la natura processuale del medesimo istituto e, quindi, dell'intera normativa che lo riguarda, dovendosi in proposito considerare che, tanto nella vigente disciplina, introdotta dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479, quanto nella precedente, l'effetto sostanziale costituito dalla riduzione di pena di cui all'art. 442 c.p.p. risulta pur sempre rigidamente ed ineludibilmente posto in rapporto di dipendenza rispetto a scelte processuali in tanto attuabili in quanto rispettose delle modalità e dei tempi fissati, con rigida scansione, dal codice di rito. Ciò posto, ne deriva che le norme in questione non possono non soggiacere alla regola del tempus regit actum che vige nella materia processuale in applicazione, del resto, del principio generale dell'irretroattività della legge fissato dall'art. 11, comma terzo, c.p. in materia di successione di leggi penali nel tempo; disciplina, quest'ultima, applicabile alle sole norme penali sostanziali, cioè quelle il cui contenuto incida direttamente sul precetto o sulla sanzione, senza che possa ammettersi la configurabilità di una sorta di tertium genus, costituito da norme qualificabili al tempo stesso come sostanziali e processuali, dovendosi invece, nei casi dubbi, verificare quale sia, in ogni singola disposizione, il carattere prevalente e determinante, per stabilire poi, in base ad esso, la classificazione da attribuire alla disposizione stessa

Cass. pen. n. 4923/2000

Il limite fissato dall'art. 67, secondo comma, c.p., secondo cui, nel caso di concorso di più circostanze, la pena non può essere applicata in misura inferiore a un quarto, opera anche quando fra le circostanze attenuanti concorrenti vi sia quella premiale di cui all'art. 442 c.p.p.

Cass. pen. n. 3173/2000

Poiché le norme che riguardano i presupposti per l'ammissibilità al rito abbreviato sono di natura processuale e soggiacciono, conseguentemente, al principio tempus regit actum, esse valgono soltanto per l'avvenire e, in assenza di diverse disposizioni transitorie, non hanno effetto retroattivo. Ne consegue che non è consentita l'applicazione in cassazione della normativa sopravvenuta con legge n. 479 del 1999, nella parte in cui, rendendo obbligatoria l'adozione del rito a richiesta dell'imputato, comporta automaticamente la riduzione di un terzo della pena. (Nella fattispecie, in cui l'udienza preliminare e il giudizio, sia di primo, sia di secondo grado, si erano svolti prima dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, essendo stato negato l'accesso al rito abbreviato, la S.C. ha ritenuto che il motivo di ricorso relativo a tale diniego e alla conseguente mancata concessione della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., dovesse essere esaminato alla luce della disciplina vigente nel momento in cui erano stati celebrati udienza preliminare e dibattimenti di primo e secondo grado, e, considerando immune da censure detto diniego, ha escluso che potesse darsi riconoscimento alla riduzione di pena in cassazione sulla base del diritto sopravvenuto, stante la stretta e inscindibile derivazione di tale riduzione dall'applicazione del rito).

Cass. pen. n. 8411/1998

Ai fini dell'applicazione all'esito del giudizio abbreviato della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, deve sempre aversi riguardo alla pena principale irrogata in concreto, come risultante a seguito della diminuzione effettuata, per la scelta del rito.

Cass. pen. n. 694/1998

In tema di giudizio abbreviato, la parte che invoca l'applicazione della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., dolendosi del rigetto della richiesta di adozione del rito speciale a causa dell'ingiustificato dissenso del pubblico ministero, ha l'onere di provare di aver proposto detta richiesta al giudice per le indagini preliminari, e ciò in quanto il verbale dell'udienza preliminare non si trova inserito nel fascicolo del dibattimento bensì in quello del pubblico ministero, dal quale può essere estratta copia.

Cass. pen. n. 10162/1997

La sentenza emessa in appello contro decisione di primo grado adottata all'esito di giudizio abbreviato non va resa pubblica mediante la lettura del dispositivo in udienza, perché il giudizio di appello si svolge nelle forme previste dall'art. 599 c.p.p., e cioè con la riserva della decisione, che viene pubblicata successivamente mediante deposito in cancelleria. (Fattispecie in tema di processo minorile).

Cass. pen. n. 2043/1993

In tema di giudizio abbreviato, dalla sentenza costituzionale n. 81 del 1991 emerge un triplice ordine di statuizioni. Anzitutto la Corte ha indicato, in relazione al pubblico ministero, l'esigenza non di un mero dovere di comportamento da ricondurre al parametro indicato dall'art. 124 c.p.p., ma ha ad esso assegnato una precisa valenza processuale, quale primo momento rilevante ai fini della verifica giudiziale circa l'applicabilità dell'art. 442, secondo comma, c.p.p. Una regola desumibile sia dalle indicazioni fornite, allo stato, circa i «parametri cui la motivazione del pubblico ministero dovrebbe rapportarsi nel manifestare la sua opposizione» ed individuati — sempre salva la possibilità di interventi legislativi in grado di proporre motivazioni di tipo diverso — nella decidibilità del processo allo stato degli atti, sia dal secondo dei tre momenti, quello concernente la verifica delle condizioni addotte, intrinsecamente collegato al primo e che può autonomamente rilevare rispetto al terzo. Il giudice, infatti, una volta accertata la mancata giustificazione del dissenso del pubblico ministero, non necessariamente è tenuto ad applicare la riduzione di pena. La conseguenzialità tra i due momenti è, infatti, del tutto ipotetica, realizzandosi esclusivamente quando il pubblico ministero abbia, non solo esternato le ragioni della sua opposizione alla richiesta di giudizio abbreviato, ma le abbia esternate in termini di non decidibilità del processo allo stato degli atti; di tal che, coincidendo i criteri cui devono rapportarsi pubblico ministero e giudice, sarà sufficiente per quest'ultimo, ai fini della riduzione di pena, verificare come non giustificate le ragioni del dissenso. Quando, invece, il pubblico ministero o persegua criteri diversi da quelli che il giudice è tenuto a riscontrare ovvero non enunci le ragioni del dissenso, non basterà verificare l'insufficienza o la mancanza di giustificazioni, occorrendo pure che il giudice, ai fini dell'applicazione dello «sconto» di pena, accerti se il processo sia definibile o no allo stato degli atti. Senza contare che pure laddove l'enunciazione dei motivi concernenti la non definibilità del processo risulti fondata in relazione alle specifiche esigenze addotte dal pubblico ministero, riscontrate prive di giustificazione, altre esigenze di acquisizione della prova possono impedire l'anticipata decisione di merito. Tutto ciò secondo una direttiva che puntualmente risponde al decisum della sentenza costituzionale n. 81 del 1991 ed al posse (non al debere) che designa la verifica del giudice conseguente alla ritenuta mancanza o insufficienza di giustificazione dell'opposizione alla richiesta di giudizio abbreviato.

Cass. pen. n. 1109/1992

In tema di giudizio abbreviato, a seguito della modifica additiva apportata all'art. 464, primo comma, c.p.p. dalla Corte costituzionale con sentenza n. 23 del 1991 - in base alla quale al giudice del dibattimento è riconosciuta la facoltà di applicare la riduzione di pena stabilita dall'art. 442, secondo comma, c.p.p., qualora ritenga che il processo poteva essere definito «allo stato degli atti» - a tale giudice è stato conferito il controllo sulla legittimità della pronuncia del giudice per le indagini preliminari di insussistenza del presupposto della decidibilità in siffatto stato del processo. Ne consegue, per principio generale regolante le impugnazioni di merito, che debba essere il giudice del dibattimento a procedere anche nelle ipotesi in cui, esercitando il controllo di cui innanzi, riconosca l'erroneità della decisione del Gip. (Nella fattispecie - rigettata dal Gip la richiesta di giudizio abbreviato per essere il processo non definibile allo stato degli atti - il tribunale, su istanza della difesa e ritenuta la piena decidibilità allo stato degli atti, aveva denegato la competenza a decidere sulla posizione degli imputati e sollevato conflitto. La Corte di cassazione, affermando il principio di diritto di cui in massima, ha dichiarato la competenza del tribunale).

Cass. pen. n. 7707/1991

La diminuente prevista dall'art. 442, secondo comma, c.p.p. in caso di condanna pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, per la sua sostanziale e funzionale diversità rispetto alle circostanze del reato, non è a queste assimilabile e non può quindi essere considerata ai fini della determinazione della pena rilevante per l'individuazione del tempo necessario alla prescrizione del reato, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, c.p.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

9.355 consulenze svolte fino ad oggi!

(vedi l'archivio completo)

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

Consulenze legali
relative all'articolo 442 Codice di procedura penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

A. S. chiede
venerdì 12/01/2024
“La riforma Cartabia prevede lo sconto di un sesto della pena per il condannato che non si appella. Tecnicamente come si fa? Avviene d’ufficio o si deve fare una richiesta? Se si deve fare una richiesta chi la fa, l’avvocato difensore oppure il condannato può richiedere autonomamente, e in questo caso in quale forma?”
Consulenza legale i 15/01/2024
Non essendo specificato, immaginiamo che il parere faccia riferimento allo sconto di pena di 1/6 di cui il condannato in abbreviato beneficia laddove presti acquiescenza alla sentenza e, dunque, non appelli.

La risposta al quesito viene data, in realtà, dallo stesso articolo 442 c.p.p. che, modificato dalla riforma, aggiunge al comma 2 bis che la riduzione di 1/6 viene comminata dal giudice dell’esecuzione.

La riduzione avviene in automatico.

Va infatti considerato che, ai fini della esecuzione della pena, è indispensabile che il procedimento passi in giudicato. Dunque, al momento dell’esecuzione della pena il giudice e il PM sanno già se l’imputato ha appellato o no e, conseguentemente, la riduzione di 1/6 viene data in automatico quanto, in sede di emissione dell’ordine di esecuzione, i magistrati prenderanno cognizione dell’omesso appello dell’imputato.