(massima n. 1)
La riduzione di pena di un sesto prevista, ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., per la mancata impugnazione della sentenza di condanna di primo grado non trova applicazione nel caso di irrevocabilitā del provvedimento a seguito di rinuncia all'appello, posto che l'operativitā della predetta diminuzione č conseguente alla radicale mancanza dell'impugnazione, cui non č equiparabile la rinuncia ad essa.