(massima n. 1)
Nel caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni la riduzione della pena ex art. 442 c.p.p., comma 2, va effettuata unitariamente nella misura di un terzo (quella prevista per i delitti) parametrando la pena su quella stabilita per il delitto alla stregua della regola posta dall'art. 76 c.p. che, per il caso di concorso di reati che comportano pene di specie prevede che, "salvo che la legge stabilisca altrimenti, le pene della stessa specie concorrenti a norma dell'art. 73 si considerano come unica per ogni effetto giuridico".