(massima n. 1)
In tema di accesso al rito abbreviato, le disposizioni transitorie successive alla dichiarazione di incostituzionalitā dell'art. 442 comma 2 c.p.p. che prevedono la possibilitā di sostituire la pena dell'ergastolo con quella di trent'anni di reclusione, in determinati casi pendenti, non possono essere applicate retroattivamente a processi conclusi in primo e secondo grado prima dell'entrata in vigore delle normative specifiche (L. n. 479 del 1999 e D.L. n. 82 del 2000). Inoltre, la richiesta di accesso al rito abbreviato proposta in sede di legittimitā non č ammissibile, in quanto tale rito speciale e i relativi benefici premiali sono riservati ai giudizi di merito, avendo lo scopo di risparmiare attivitā processuale, obiettivo non compatibile con il giudizio di Cassazione.