(massima n. 1)
L'applicazione in sede esecutiva della riduzione della pena di un sesto, prevista dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. nel caso di mancata impugnazione della sentenza resa in esito a giudizio abbreviato, deve essere deliberata all'esito dell'udienza camerale fissata ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., sicché il provvedimento emesso "de plano" dal giudice dell'esecuzione è affetto da nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.