(massima n. 1)
In tema di giudizio abbreviato, qualora il giudice della cognizione - anticipando la determinazione a contenuto vincolato che deve essere assunta "in executivis" dopo la formazione del giudicato - indichi nel dispositivo della sentenza la pena da eseguire in caso di mancata proposizione dell'impugnazione, calcolando la decurtazione di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., non si verifica alcuna nullitą, sicché, salvo il caso in cui sia stato commesso un errore di calcolo, il condannato che non abbia impugnato la sentenza non ha interesse a contestare innanzi al giudice dell'esecuzione la decisione che, seppure irrituale, non viola il suo diritto di intervento, assistenza e rappresentanza di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), ēod. proc. pen. e non comporta pregiudizi in termini di corretto computo della pena.