Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 12822 del 2 aprile 2010

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di millantato credito, ai fini dell'integrazione dell'ipotesi di cui all'art. 346, comma secondo, c.p. (che costituisce autonomo titolo di reato e non circostanza aggravante del reato previsto dal comma primo dello stesso articolo), č irrilevante che l'iniziativa parta dalla persona cui č richiesto di corrispondere il denaro o l'utilitā, nč occorre che l'agente indichi nominativamente i funzionari o impiegati i cui favori devono essere comprati o remunerati.

(massima n. 2)

La sentenza pronunciata in appello all'esito di giudizio abbreviato deve essere pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza camerale dopo la deliberazione, e non mediante deposito in cancelleria. Tuttavia, in caso di omessa lettura, la sentenza non č abnorme o nulla, verificandosi una mera irregolaritā, che produce effetti perō giuridici, impedendo il decorso dei termini per l'impugnazione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.