(massima n. 1)
L'applicazione della riduzione della pena di un sesto, prevista dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. nel caso di mancata impugnazione della sentenza resa in esito a giudizio abbreviato, deve essere deliberata "de plano" dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con provvedimento "inaudita altera parte" avverso il quale può essere proposta opposizione davanti allo stesso giudice.