(massima n. 2)
In tema di giudizio abbreviato, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, l'erronea determinazione unitaria, nella misura di un terzo, della diminuente prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., piuttosto che in maniera distinta, con riduzione della metą per le contravvenzioni, integra un'ipotesi di pena illegittima e non di pena illegale, sempre che la sanzione inflitta rientri nei limiti edittali.