(massima n. 1)
Nei giudizi definiti con rito abbreviato, l'ulteriore riduzione di pena di un sesto ex art. 442, comma 2-bis, c.p.p. spetta solo quando la sentenza di primo grado diviene irrevocabile per mancata proposizione dell'impugnazione da parte dell'imputato e del difensore. Diversamente, il beneficio non si estende, in sede di continuazione "esterna", ai reati-satellite giudicati in separati procedimenti (e, a fortiori, quando in quel diverso procedimento sia stata proposta impugnazione o la sentenza sia divenuta irrevocabile in epoca anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2022).