Cassazione penale Sez. I sentenza n. 30447 del 14 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei giudizi definiti con rito abbreviato, l'ulteriore riduzione di pena di un sesto ex art. 442, comma 2-bis, c.p.p. spetta solo quando la sentenza di primo grado diviene irrevocabile per mancata proposizione dell'impugnazione da parte dell'imputato e del difensore. Diversamente, il beneficio non si estende, in sede di continuazione "esterna", ai reati-satellite giudicati in separati procedimenti (e, a fortiori, quando in quel diverso procedimento sia stata proposta impugnazione o la sentenza sia divenuta irrevocabile in epoca anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2022).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.