Cassazione penale Sez. I sentenza n. 23907 del 1 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il procedimento esecutivo riguardante la sola applicazione della riduzione di pena di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. si svolge "de plano", con facoltą di proporre opposizione davanti allo stesso giudice, mentre, qualora siano contestualmente avanzate richieste ulteriori (quali, ad esempio, la concessione della sospensione condizionale della pena o l'applicazione della disciplina del reato continuato), il giudice dell'esecuzione deve seguire il procedimento ordinario previsto dall'art. 666 cod. proc. pen.

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