(massima n. 1)
Il procedimento esecutivo riguardante la sola applicazione della riduzione di pena di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. si svolge "de plano", con facoltą di proporre opposizione davanti allo stesso giudice, mentre, qualora siano contestualmente avanzate richieste ulteriori (quali, ad esempio, la concessione della sospensione condizionale della pena o l'applicazione della disciplina del reato continuato), il giudice dell'esecuzione deve seguire il procedimento ordinario previsto dall'art. 666 cod. proc. pen.