(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., che prevede la riduzione di un sesto della pena per le sentenze emesse in esito a giudizio abbreviato e non impugnate, č applicabile anche a sentenze di primo grado pronunciate prima ma divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel rispetto del principio del tempus regit actum.