Cass. pen. n. 53792/2018
Nel caso di giudizio di primo grado iniziato nel vigore della disciplina sulla contumacia, qualora il giudice abbia successivamente rilevato l'irregolarità della citazione a giudizio dell'imputato e ne abbia disposto la rinnovazione nella vigenza della legge 28 aprile 2014, n. 67, trovano integrale applicazione le nuove disposizioni sull'assenza, per effetto delle quali l'imputato assente non ha diritto alla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la dichiarazione di inammissibilità dell'appello per tardività, pronunciata dal giudice di merito).
Cass. pen. n. 49800/2018
In tema di processo celebrato in assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., la nomina del difensore di fiducia non costituisce un dato meramente formale, ma è un elemento dal quale dedurre con certezza che l'imputato ha avuto conoscenza del processo. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione dei giudici d'appello che, in presenza di detta nomina, hanno escluso che dalla durata ultradecennale del giudizio e dall'assenza di contatti tra l'imputato ed il difensore potesse desumersi la mancanza della consapevolezza dell'imputato dell'istaurazione del processo a suo carico).
Cass. pen. n. 33112/2018
Qualora l'imputato, già contumace, sia stato dichiarato assente nell'intervallo temporale intercorrente tra la modifica dell'art.420-bis cod. proc. pen. apportata dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 e l'entrata in vigore della norma transitoria di cui all'art.15-bis della suddetta legge (articolo inserito dalla legge 11 agosto 2014, n. 118 ed in vigore dal 22 agosto 2014), l'ordinanza deve ritenersi priva di efficacia, in quanto il regime transitorio si applica a tutti i procedimenti in corso in cui è stata dichiarata la contumacia, ma non è stata pronunciata la sentenza di primo grado. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che erroneamente era stata omessa la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado per effetto della conversione della contumacia in assenza, disposta in violazione dell'art.15-bis legge n. 118 del 2014).
Cass. pen. n. 22079/2018
La mancata comparizione in udienza dell'imputato detenuto, che abbia rinunciato ad essere presente, non dà luogo a contumacia, ma a mera assenza, con la conseguenza che, in tal caso, non sussiste alcun obbligo di notifica dell'avviso di deposito della sentenza, previsto solo per l'imputato contumace. (La Corte ha affermato tale principio in una fattispecie cui era applicabile il disposto di cui all'art. 548, comma 3, c.p.p. nel testo previgente alle modifiche introdotte dall'art. 10, comma 5, della legge 28 aprile 2014, n. 67).
Cass. pen. n. 8654/2018
In tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, le disposizioni introdotte dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, non si applicano - ai sensi della normativa transitoria di cui all'art. 15-bis della stessa legge, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118 - ai processi in corso nei quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 67, è stata emessa la sentenza di primo grado, né a quelli ancora pendenti in primo grado in cui, nei confronti dell'imputato dichiarato contumace, non è stato emesso il decreto di irreperibilità.
Cass. pen. n. 1524/2018
L'imputato dichiarato assente all'udienza preliminare ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come novellato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, non ha diritto all'avviso del rinvio dell'udienza a data fissa disposto per impedimento del difensore, in quanto rappresentato dal sostituto di quest'ultimo, anche se nominato d'ufficio.
Cass. pen. n. 19618/2017
All'imputato assente non spetta alcuna notifica della sentenza ed essa, laddove venga effettuata, non produce alcun effetto sulla decorrenza del termine per impugnare. (In applicazione di questo principio la S.C. ha rigettato il ricorso degli imputati i quali eccepivano che il "dies a quo" per l'impugnazione della sentenza dovesse decorrere dalla data di notificazione dell'estratto contumaciale).
Cass. pen. n. 18813/2017
In tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, le disposizioni introdotte dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, non si applicano - ai sensi della normativa transitoria di cui all'art. 15-bis della stessa legge, introdotto dalla L. 11 agosto 2014, n. 118 - ai processi in corso nei quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 67, era già stata emessa la sentenza di primo grado, né a quelli ancora pendenti in primo grado in cui, nei confronti dell'imputato dichiarato contumace, non era stato emesso il decreto di irreperibilità.
Cass. pen. n. 25357/2015
È inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione rivolto a contestare l'applicazione dell'art. 420 bis cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67), in luogo della normativa previgente, che imponeva la dichiarazione di contumacia e la conseguente notifica dell'estratto della sentenza ex art. 548, comma terzo, cod. proc. pen., in quanto l'imputato non può dolersi della applicazione nei suoi confronti della nuova disciplina, più garantista e favorevole rispetto alla pregressa quanto alla conoscenza del procedimento, ex art. 420 quater cod. proc. pen. e, quindi, anche quanto alla decorrenza dei termini per l'impugnazione.
Cass. pen. n. 27974/2014
La rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto - a seguito della quale l'imputato è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore - produce i suoi effetti non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata ma anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, fino a quando egli non manifesti la volontà di essere tradotto.
Cass. pen. n. 45127/2013
Il rinvio del dibattimento a udienza fissa prima del compimento degli atti introduttivi deve essere qualificato come rinvio vero e proprio, con il conseguente obbligo di notifica del decreto che dispone il giudizio, in quanto, ai sensi dell'art. 420 bis, comma quarto, cod. proc. pen., la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza equivale alla citazione solo per coloro che sono o devono considerarsi presenti e tale non è l'imputato di cui non sia dichiarata la contumacia. Ne consegue che qualora non si sia provveduto alla dichiarazione di contumacia dell'imputato non comparso all'udienza all'esito della quale sia disposto il rinvio, ne deve essere rinnovata la citazione per l'udienza di rinvio o attraverso la notificazione di un nuovo decreto di citazione a giudizio ovvero attraverso la notificazione dell'ordinanza che ha disposto il rinvio.