Cass. pen. n. 40489/2025
Nel processo in assenza, gli indici tipizzati di conoscenza (dichiarazione o elezione di domicilio; nomina del difensore di fiducia; ecc.) non hanno valore presuntivo automatico e vanno interpretati secondo la loro funzione. Ne discende che la negligenza informativa dell'imputato (mancato mantenimento dei contatti con il difensore; irreperibilità di fatto) non costituisce, di per sé sola, prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo, occorrendo condotte positive e accertamenti in fatto sul coefficiente psicologico (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato il provvedimento che aveva negato la rescissione del giudicato, non essendovi certezza della conoscenza della vocatio in ius e né dimostrazione della "volontaria sottrazione").
Cass. pen. n. 35234/2025
Ai fini della dichiarazione di assenza dell'imputato, non può considerarsi sufficiente la sola nomina di un difensore di fiducia, essendo necessario che il giudice verifichi l'effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.
Cass. pen. n. 15850/2025
Ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., il condannato in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente senza i presupposti previsti dall'art. 420-bis cod. proc. pen. e che non abbia potuto impugnare la sentenza per ragioni non dipendenti dalla sua colpa, a meno che non risulti effettiva conoscenza della pendenza del processo.
Cass. pen. n. 39576/2024
La nomina del difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, cui sia seguita la rinuncia al mandato non comunicata dal professionista antecedentemente all'inizio del processo, non costituisce indice della sua effettiva conoscenza da parte dell'imputato, nel caso in cui ne sia stata dichiarata l'assenza a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla riscrittura operata dall'art. 23, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che la mancata partecipazione del predetto è ascrivibile, non alla sua negligenza informativa, ma al comportamento del difensore.
Cass. pen. n. 16315/2024
La notifica dell'atto introduttivo del giudizio presso il difensore di ufficio, a seguito dell'omesso ritiro da parte dell'imputato residente all'estero della raccomandata inviatagli ai sensi dell'art. 169, comma 1, cod. proc. pen., del perfezionamento di tale notificazione per compiuta giacenza, e della mancanza di un domicilio dichiarato o eletto nel territorio dello Stato, non consente di dichiarare l'assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-bis, cod. proc. pen., in difetto di elementi dai quali desumere che egli abbia avuto effettiva conoscenza del processo ovvero se ne sia volontariamente sottratto. (Annulla in parte senza rinvio, Corte Assise Appello Bologna, 05/10/2022)
Cass. pen. n. 2078/2023
Ai fini della dichiarazione di assenza ex art. 420-bis cod. proc. pen., nella formulazione antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non può ritenersi presupposto idoneo la sola corretta dichiarazione dello stato di latitanza che, costituendo un mero indice legale di conoscenza del procedimento, non sostituisce, né elimina l'esigenza di una verifica, in concreto, dell'effettiva conoscenza da parte dell'imputato.
Cass. pen. n. 50084/2023
Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente allo stesso.
Cass. pen. n. 49315/2023
La disposizione dell'art. 598-ter cod. proc. pen., non contiene alcuna previsione per l'imputato appellante, né, tantomeno, si richiama la disposizione del primo comma che consente di procedere in assenza dell'imputato appellante anche fuori dai casi previsti dall'art. 420-bis cod. proc. pen. Tale silenzio normativo è pienamente coerente con la nuova disciplina della forma dell'impugnazione e, soprattutto, con la diversa logica sottesa alla diversificazione del rito nel giudizio di appello. Va, infatti, considerato, da un lato, che affinché l'impugnazione sia ammissibile, ove l'imputato sia stato giudicato in assenza in primo grado, è necessario che a questa sia allegato il mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla pronuncia della sentenza, elemento, questo, sintomatico di conoscenza certa della pendenza del processo e della sentenza stessa; dall'altro lato, va, inoltre, tenuto conto del fatto che, in caso di rito camerale non partecipato, il contradittorio tra le parti è solo cartolare, ai sensi del primo comma dell'art. 598-bis, e, in assenza di una tempestiva richiesta di partecipazione all'udienza, all'imputato è preclusa la possibilità di presenziare a detta udienza. Dunque nel caso in cui il giudizio di appello sia trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione, ai sensi dell'art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l'imputato appellante non può considerarsi «giudicato in assenza» atteso che, in tal caso, il processo viene celebrato senza alcuna udienza alla quale questi abbia il diritto di presenziare. Conseguentemente, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione il medesimo imputato appellante non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 1209/2023
All'imputato non comparso senza allegare alcun legittimo impedimento, di cui non sia stata dichiarata l'assenza, deve essere data comunicazione del rinvio dell'udienza, la cui omissione non integra un'ipotesi di mancata citazione, ma dà luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio, da eccepire nella prima occasione processuale utile.
Cass. pen. n. 3048/2023
Ai fini della dichiarazione di assenza, non può ritenersi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio, da parte dell'indagato, presso il difensore d'ufficio che abbia accettato la domiciliazione ai sensi dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen., in difetto di altri elementi indicativi dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il domiciliatario e il proprio assistito a dimostrazione della sua effettiva conoscenza del processo ovvero della sua volontaria sottrazione ad esso. (Annulla con rinvio, Giudice di Pace Senigallia, 30/01/2023)
Cass. pen. n. 34523/2023
In tema di giudizio in assenza, la mancanza di diligenza dell'imputato nel tenersi informato della celebrazione del processo a proprio carico, dopo l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio effettuata al momento dell'arresto, non integra automaticamente la "volontaria sottrazione alla conoscenza del processo" e non fonda alcuna - non consentita - presunzione di conoscenza della "vocatio in iudicium", la quale deve essere accertata dal giudice in positivo al fine di procedere in assenza, quale conoscenza effettiva, senza inversione del relativo onere probatorio.
Cass. pen. n. 39097/2023
La sentenza di merito, dichiarativa della prescrizione del reato, adottata nonostante si sia proceduto in assenza dell'imputato e in mancanza delle condizioni previste dall'art. 420-bis c.p.p., è affetta da vizio derivante da difetto del contraddittorio, sul quale la causa estintiva non prevale. Di conseguenza, la Corte di cassazione, secondo interpretazione costituzionalmente orientata, deve annullare la sentenza in tal modo viziata, dinanzi a sè impugnata, semprechè non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma 2, c.p.p.
Cass. pen. n. 13999/2023
Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa ed il giudice avrebbe dovuto provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 420-quater, comma 1, cod. proc. pen, nel testo vigente al momento del giudizio, adesso in ogni caso trasfusi nell'art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen., prima di procedere oltre.
Cass. pen. n. 15138/2022
È possibile procedere in absentia solamente qualora l'imputato abbia avuto conoscenza effettiva del procedimento o si sia sottratto volontariamente alla conoscenza dello stesso o di atti del medesimo. E' in tale ottica funzionale che devono essere intese le presunzioni di conoscenza del procedimento previste dall'art. 420-bis c.p.p., nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150 del 2022. Di conseguenza, anche la presunzione relativa all'ipotesi di avvenuta elezione di domicilio può essere indicativa, ma non sostitutiva, della conoscenza del procedimento, a maggior ragione quando l'elezione di domicilio sia relativa a un difensore d'ufficio, poichè è necessario, ai fini della dichiarazione di assenza, che sussista un effettivo rapporto professionale tra il difensore e l'imputato. Non può assumere rilevanza in senso contrario l'introduzione dell’art. 162, comma 4-bis, c.p.p., poichè tale disposizione trova la sua ratio proprio nell'esigenza di garantire che l'elezione di domicilio sia "seria" e reale, dovendo essere apprezzabile un rapporto tra il soggetto ed il luogo presso il quale gli atti dovrebbero essere indirizzati.
Cass. pen. n. 5675/2022
La corrispondenza delle condizioni per procedere in assenza anche quando l' imputato non abbia ricevuto personalmente la notifica della sentenza, indicate nella disposizione dell'art. 420-bis c.p.p. - nel testo vigente a seguito della L. 28 aprile 2014, n. 67, che, a una situazione di piena conoscenza personale (o comprovato rifiuto) della chiamata in giudizio e del processo esprime una regola portante della riforma di cui alla richiamata L. n. 67 del 2014. Il presupposto che il giudice proceda avendo certezza che l' imputato sia a conoscenza delle accuse e della vocatio in iudicium, sul quale si basa l'art. 420-bis c.p.p., trova conferma sistematica in plurime disposizioni del codice di rito.
Cass. pen. n. 53792/2018
Nel caso di giudizio di primo grado iniziato nel vigore della disciplina sulla contumacia, qualora il giudice abbia successivamente rilevato l'irregolarità della citazione a giudizio dell'imputato e ne abbia disposto la rinnovazione nella vigenza della legge 28 aprile 2014, n. 67, trovano integrale applicazione le nuove disposizioni sull'assenza, per effetto delle quali l'imputato assente non ha diritto alla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la dichiarazione di inammissibilità dell'appello per tardività, pronunciata dal giudice di merito).
Cass. pen. n. 49800/2018
In tema di processo celebrato in assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., la nomina del difensore di fiducia non costituisce un dato meramente formale, ma è un elemento dal quale dedurre con certezza che l'imputato ha avuto conoscenza del processo. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione dei giudici d'appello che, in presenza di detta nomina, hanno escluso che dalla durata ultradecennale del giudizio e dall'assenza di contatti tra l'imputato ed il difensore potesse desumersi la mancanza della consapevolezza dell'imputato dell'istaurazione del processo a suo carico).
Cass. pen. n. 33112/2018
Qualora l'imputato, già contumace, sia stato dichiarato assente nell'intervallo temporale intercorrente tra la modifica dell'art.420-bis cod. proc. pen. apportata dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 e l'entrata in vigore della norma transitoria di cui all'art.15-bis della suddetta legge (articolo inserito dalla legge 11 agosto 2014, n. 118 ed in vigore dal 22 agosto 2014), l'ordinanza deve ritenersi priva di efficacia, in quanto il regime transitorio si applica a tutti i procedimenti in corso in cui è stata dichiarata la contumacia, ma non è stata pronunciata la sentenza di primo grado. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che erroneamente era stata omessa la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado per effetto della conversione della contumacia in assenza, disposta in violazione dell'art.15-bis legge n. 118 del 2014).
Cass. pen. n. 22079/2018
La mancata comparizione in udienza dell'imputato detenuto, che abbia rinunciato ad essere presente, non dà luogo a contumacia, ma a mera assenza, con la conseguenza che, in tal caso, non sussiste alcun obbligo di notifica dell'avviso di deposito della sentenza, previsto solo per l'imputato contumace. (La Corte ha affermato tale principio in una fattispecie cui era applicabile il disposto di cui all'art. 548, comma 3, c.p.p. nel testo previgente alle modifiche introdotte dall'art. 10, comma 5, della legge 28 aprile 2014, n. 67).
Cass. pen. n. 8654/2018
In tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, le disposizioni introdotte dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, non si applicano - ai sensi della normativa transitoria di cui all'art. 15-bis della stessa legge, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118 - ai processi in corso nei quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 67, è stata emessa la sentenza di primo grado, né a quelli ancora pendenti in primo grado in cui, nei confronti dell'imputato dichiarato contumace, non è stato emesso il decreto di irreperibilità.
Cass. pen. n. 1524/2018
L'imputato dichiarato assente all'udienza preliminare ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come novellato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, non ha diritto all'avviso del rinvio dell'udienza a data fissa disposto per impedimento del difensore, in quanto rappresentato dal sostituto di quest'ultimo, anche se nominato d'ufficio.
Cass. pen. n. 19618/2017
All'imputato assente non spetta alcuna notifica della sentenza ed essa, laddove venga effettuata, non produce alcun effetto sulla decorrenza del termine per impugnare. (In applicazione di questo principio la S.C. ha rigettato il ricorso degli imputati i quali eccepivano che il "dies a quo" per l'impugnazione della sentenza dovesse decorrere dalla data di notificazione dell'estratto contumaciale).
Cass. pen. n. 18813/2017
In tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, le disposizioni introdotte dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, non si applicano - ai sensi della normativa transitoria di cui all'art. 15-bis della stessa legge, introdotto dalla L. 11 agosto 2014, n. 118 - ai processi in corso nei quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 67, era già stata emessa la sentenza di primo grado, né a quelli ancora pendenti in primo grado in cui, nei confronti dell'imputato dichiarato contumace, non era stato emesso il decreto di irreperibilità.
Cass. pen. n. 25357/2015
È inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione rivolto a contestare l'applicazione dell'art. 420 bis cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67), in luogo della normativa previgente, che imponeva la dichiarazione di contumacia e la conseguente notifica dell'estratto della sentenza ex art. 548, comma terzo, cod. proc. pen., in quanto l'imputato non può dolersi della applicazione nei suoi confronti della nuova disciplina, più garantista e favorevole rispetto alla pregressa quanto alla conoscenza del procedimento, ex art. 420 quater cod. proc. pen. e, quindi, anche quanto alla decorrenza dei termini per l'impugnazione.
Cass. pen. n. 27974/2014
La rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto - a seguito della quale l'imputato è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore - produce i suoi effetti non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata ma anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, fino a quando egli non manifesti la volontà di essere tradotto.
Cass. pen. n. 45127/2013
Il rinvio del dibattimento a udienza fissa prima del compimento degli atti introduttivi deve essere qualificato come rinvio vero e proprio, con il conseguente obbligo di notifica del decreto che dispone il giudizio, in quanto, ai sensi dell'art. 420 bis, comma quarto, cod. proc. pen., la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza equivale alla citazione solo per coloro che sono o devono considerarsi presenti e tale non è l'imputato di cui non sia dichiarata la contumacia. Ne consegue che qualora non si sia provveduto alla dichiarazione di contumacia dell'imputato non comparso all'udienza all'esito della quale sia disposto il rinvio, ne deve essere rinnovata la citazione per l'udienza di rinvio o attraverso la notificazione di un nuovo decreto di citazione a giudizio ovvero attraverso la notificazione dell'ordinanza che ha disposto il rinvio.