Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 8411 del 17 luglio 1998

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini dell'applicazione all'esito del giudizio abbreviato della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, deve sempre aversi riguardo alla pena principale irrogata in concreto, come risultante a seguito della diminuzione effettuata, per la scelta del rito.

(massima n. 2)

Poiché l'art. 597, terzo comma, c.p.p. non contempla, tra i provvedimenti peggiorativi inibiti al giudice d'appello nell'ipotesi di impugnazione proposta dal solo imputato, quelli concernenti le pene accessorie — le quali, secondo il disposto dell'art. 20 c.p., conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa — al giudice di secondo grado è consentito applicare d'ufficio le pene predette qualora non vi abbia provveduto quello di primo grado, e ciò ancorché la cognizione della specifica questione non gli sia stata devoluta con il gravame del pubblico ministero. (Fattispecie in tema di interdizione dai pubblici uffici).

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