(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., il beneficio dell'ulteriore riduzione di un sesto della pena si applica esclusivamente nei confronti dei reati giudicati con sentenza di primo grado divenuta irrevocabile dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2022, a seguito della mancata proposizione di impugnazione da parte dell'imputato.