Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5659 del 13 febbraio 2002

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di giudizio abbreviato (nella specie instaurato in base alla normativa transitoria di cui all'art. 4 ter della legge 5 giugno 2000 n. 144), il richiamo operato dall'art. 441, comma 1, c.p.p. alle «disposizioni previste per l'udienza preliminare» non si estende alla fase immediatamente successiva alla chiusura della discussione, la quale trova la sua specifica disciplina nel successivo art. 442, ove si rimanda, per quanto concerne la decisione, alle norme dettate dagli artt. 529 ss. per la sentenza emessa all'esito del dibattimento. Ne consegue che non può trovare applicazione, nel giudizio abbreviato, il disposto di cui all'art. 424 c.p.p., relativo ai provvedimenti che il giudice può adottare all'esito dell'udienza preliminare, e neppure, per altro verso, il principio di immediatezza della decisione di cui all'art. 525, comma 1, c.p.p., dettato solo per il dibattimento e non compreso nel richiamo operato dal citato art. 442.

(massima n. 2)

L'annullamento, da parte della Corte costituzionale, a seguito di conflitto di attribuzioni sollevato da un ramo del Parlamento, di ordinanze con le quali il giudice ordinario abbia respinto richieste di rinvio di un procedimento a carico di un parlamentare, motivate dalla concomitanza di sedute alle quali quest'ultimo riteneva di dover partecipare, non può estendere i suoi effetti, atteso il principio dell'autonomia delle azioni penali (a ciascuna delle quali corrisponde un rapporto processuale del tutto indipendente dagli altri), alla posizione di coimputati i quali non siano investiti di mandato parlamentare.

(massima n. 3)

Non può essere qualificata come abnorme, e non può quindi essere oggetto di immediato ed autonomo ricorso per cassazione, l'ordinanza con la quale il giudice ricusato rigetti una richiesta di rinvio del procedimento motivata dalla ritenuta esigenza di attendere il definitivo esito dell'impugnazione proposta avverso il provvedimento con il quale la dichiarazione di ricusazione era stata respinta o dichiarata inammissibile.

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