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Articolo 161 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 20/02/2026]

Nullità della sentenza

Dispositivo dell'art. 161 Codice di procedura civile

La nullità delle sentenze (1) soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi d'impugnazione (2).

Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice (3)(4).

Note

(1) I vizi che possono inficiare la validità della sentenza possono essere vizi propri del provvedimento che si verificano nella formazione dello stesso oppure si può trattare di vizi derivati da atti del processo che costituiscono un presupposto necessario della sentenza stessa. In ordine alla nullità derivata è opportuno sottolineare che per il principio dell'estensione della nullità ex art. 159, se un giudice decide nel merito anziché pronunciare la nullità di un atto anteriore al processo, la sentenza è nulla. In relazione ai vizi propri della sentenza vanno ricordati, ad es. quelli relativi alla costituzione del giudice (art.158) ed al difetto della motivazione su un punto decisivo della controversia (art.360, n. 5).
(2) In base alla regola generale, la mancata proposizione dell'impugnazione fa passare in giudicato la sentenza e comporta una sanatoria del vizio.
(3) Il principio di conversione della nullità dei vizi in motivi di impugnazione non trova applicazione nel caso in cui manchi totalmente sottoscrizione della sentenza in originale da parte del giudice. Tale difetto comporta la nullità insanabile della sentenza, senza possibilità di distinguere tra omissione intenzionale e omissione involontaria. Se tale difetto viene sollevato in Cassazione, verrà pronunciata la dichiarazione di nullità unitamente al rinvio al giudice che aveva pronunciato la sentenza priva di sottoscrizione, il quale verrà investito del potere-dovere di riesaminare il merito della causa stessa, senza limitarsi alla sola rinnovazione della sentenza.
Sul punto merita di essere ricordato che per l'opinione dottrinale l'ipotesi descritta configura un caso di inesistenza giuridica della sentenza priva di sottoscrizione.
(4) Viene poi parificata all'ipotesi del difetto di sottoscrizione, la sottoscrizione della sentenza pronunciata da un organo collegiale ad opera di un magistrato che non componeva il collegio giudicante, in luogo del magistrato che ne faceva parte e che avrebbe dovuto sottoscriverla.

Ratio Legis

La norma esprime il principio in base al quale i vizi della sentenza si traducono in motivi di gravame, sicché essi non possono più farsi valere quando siano decorsi i termini per proporre impugnazione e la sentenza sia passata in giudicato [v. 324]. Si ritiene che la norma trovi applicazione anche a quei provvedimenti che, pur non avendo la forma della sentenza, hanno natura sostanzialmente decisoria e sono suscettibili di divenire incontrovertibili (ad es. decreto ingiuntivo).

Brocardi

Actio (o querela) nullitatis

Spiegazione dell'art. 161 Codice di procedura civile

Vengono qui disciplinate le conseguenze della nullità della sentenza, ma non viene data alcuna indicazione precisa volta a stabilire quando essa si verifichi.
Al riguardo la dottrina fa ricorso ai principi generali in tema di nullità e distingue due diverse categorie:
  1. la c.d. nullità diretta della sentenza, determinata dalla mancanza di un requisito essenziale della sentenza come atto. In tal caso il riferimento va fatto non solo ai requisiti formali prescritti dall’art. 132 del c.p.c., ma anche a quelli extraformali, quali quelli inerenti alla regolare costituzione del giudice ex art. 158 del c.p.c..

  1. la c.d. nullità derivata, determinata dal ripercuotersi sull’atto conclusivo del procedimento dell’invalidità di un atto anteriore della serie. Deve trattarsi di un atto di impulso necessario del procedimento, mentre non può influire sull’invalidità la nullità di un atto di acquisizione probatoria.

La presente norma deve essere coordinata con il secondo comma dell’art. 162 del c.p.c., il quale enuncia il principio secondo cui la nullità della sentenza non è deducibile con altro mezzo che non sia l’impugnazione ammissibile nel caso specifico, da esperire secondo le modalità ed i termini per essa previsti.
Con tale disposizione si vuole in sostanza garantire la stabilità della decisione, precludendosi la possibilità di dedurre la nullità in via di eccezione in altri giudizi, così come si esclude la possibilità di instaurare un autonomo giudizio al fine di far dichiarare la nullità della sentenza.
Da ciò se ne deve dedurre, quindi, che le ragioni di nullità, se non vengono dedotte con il mezzo di impugnazione, vengono assorbite e rese irrilevanti dalla formazione del giudicato (si parla a tal proposito di estremo mezzo di sanatoria delle nullità).

Il formarsi del giudicato interno costituisce il limite alla rilevabilità d’ufficio delle nullità c.d. assolute in ogni stato e grado del giudizio, ma soltanto se della nullità sia sorta questione in corso di causa, di modo che nella sentenza che non abbia dichiarato la nullità possa riconoscersi una pronuncia implicita sul punto, suscettibile di autonoma impugnazione.

Malgrado la norma faccia riferimento all’appello ed al ricorso per cassazione, non si dubita che la stessa possa applicarsi alle impugnazioni diverse da quelle qui richiamate ed ai provvedimenti decisori diversi dalla sentenza.

Il secondo comma prevede un caso specifico in cui non si applica la disposizione del primo comma, ma la dottrina individua, al di là di quella qui prevista, altre fattispecie ad essa assimilabili, quali: la sentenza con dispositivo assurdo, incomprensibile o incerto, emessa nei confronti di parti inesistenti o decedute prima della instaurazione del giudizio; la pronuncia proveniente da chi non è giudice.

Si tratta di ipotesi di sentenza c.d. inesistente (distinguendosi tra inesistenza assoluta e relativa), nelle quali si ritiene che non possano farsi rientrare le ipotesi di scambio di firma o di omissione di sottoscrizione del solo Presidente o estensore.

Massime relative all'art. 161 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 34901/2025

Il vizio di costituzione del giudice che affligge la sentenza costituente titolo esecutivo, anche ove consistente nella decisione da parte di magistrato già cessato dal servizio, non può essere fatto valere in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ma, integrando una causa di nullità della pronuncia, dev'essere oggetto di tempestivo appello o, ricorrendone i presupposti, ricorso per cassazione, secondo la disciplina di cui all'art. 161, comma 1, c.p.c..

Cass. civ. n. 33766/2025

Nei procedimenti in cui sia previsto l'intervento obbligatorio del P.M. (nella specie, azione di dichiarazione giudiziale di paternità) la nullità ex art. 70, n. 3, c.p.c., derivante dalla sua omessa partecipazione al giudizio, si converte in motivo di gravame, ai sensi degli artt. 158 e 161 c.p.c., che, tuttavia, può essere fatto valere solo dalla parte pubblica, a cui compete anche il corrispondente e specifico motivo di revocazione ex art. 397, n. 1, c.p.c., dovendosi escludere che sussista una concorrente legittimazione delle altre parti.

Cass. civ. n. 32618/2025

La tempestiva impugnazione di una sentenza viziata da nullità relativa per sostituzione di un componente del giudice collegiale dopo la precisazione delle conclusioni, senza la rinnovazione dell'udienza, evita la sanatoria del vizio per difetto di impugnazione, come specificato dall'art. 161, primo comma, c.p.c.

Cass. civ. n. 31547/2025

In tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio; a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata. (Nella specie, la S.C. ha affermato la natura fondante del difetto di potestas iudicandi conseguente all'omessa tempestiva riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio, così confermando la sentenza di appello che, pur in assenza di proposizione di appello incidentale sul punto, aveva rilevato il vizio e dichiarato l'estinzione del processo).

Cass. civ. n. 31513/2025

La nullità della sentenza può essere dichiarata in presenza di un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, in quanto ciò costituisce una violazione degli artt. 156 e 161 c.p.c. e rende la sentenza intrinsecamente contraddittoria.

Cass. civ. n. 24267/2025

Il vizio di costituzione del giudice, derivante dalla violazione dell'art. 276 c.p.c. in relazione alla previsione speciale di collegialità dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, ratione temporis applicabile, determina una nullità insanabile, che, in forza del rinvio dell'art. 158 c.p.c. all'art. 161 c.p.c., può essere fatta valere solo nei limiti e secondo le regole proprie del ricorso in cassazione. (Principio applicato in un caso in cui il vizio di costituzione del giudice non era stato censurato né con il ricorso principale, né con quello incidentale, ma con la memoria ex art. 378 c.p.c.).

Cass. civ. n. 24172/2025

In tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio; a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata.

Cass. civ. n. 20505/2025

La nullità verificatasi nei precedenti gradi di giudizio non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, ostandovi il principio di cui all'art. 161, primo comma, c.p.c., secondo cui le questioni esaminabili d'ufficio nel corso del processo devono essere tempestivamente dedotte e impugnate, non controvertibili in ulteriore grado.

Cass. civ. n. 17493/2025

La sostituzione di un componente del collegio giudicante dopo la deliberazione delle conclusioni, senza adeguata comunicazione alle parti, costituisce motivo di nullità della sentenza, in quanto viola i principi di corretta formazione della volontà giudiziale ex artt. 276, primo comma, 158 e 161 c.p.c.

Cass. civ. n. 11430/2025

La sentenza di primo grado sottoscritta dall'estensore e da un presidente di collegio diverso da quello indicato in epigrafe, fatta salva l'ipotesi dell'errore materiale, è affetta da nullità per vizio di costituzione del giudice, sanabile ai sensi degli artt. 158 e 161, comma 1, c.p.c., con la conseguenza che, qualora la stessa sia stata sul punto tempestivamente appellata e il giudice di secondo grado non abbia rilevato il difetto, la decisione d'appello va cassata con rinvio.

Cass. civ. n. 3634/2025

La decisione di concludere con una pronuncia la istruttoria prefallimentare, e così - nella specie - sulla richiesta del P.M., non è viziata in sé ove si concreti nel diniego di un termine, quale chiesto dalla parte debitrice per impugnare la revoca delle misure protettive, a suo tempo disposte dal tribunale ex artt. 18 e 19 CCII ma nel frattempo venute meno: è invero mancata, nella vicenda, la specifica indicazione dell'assunto pregiudizio al diritto di difesa, declinato già come illustrazione di una utile impugnazione quale sarebbe stata impedita e della sua articolazione antagonista all'iter della istruttoria sul fallimento. In secondo luogo, non sussiste nella citata istruttoria un diritto pieno del debitore al rinvio della trattazione ovvero della decisione, nemmeno allorché sia invocato un tempo per ricorrere a procedure alternative o al reclamo avverso la rimozione del regime di tutela conseguito nella composizione negoziata.

Cass. civ. n. 958/2025

In materia di opposizione a decreto ingiuntivo riferito alla liquidazione di onorari di avvocato, la competenza territoriale e il rito applicabile devono basarsi sulle disposizioni del D.Lgs. 150/2011, che impone la trattazione del giudizio davanti ad un tribunale in composizione collegiale, per i procedimenti instaurati prima del 28 febbraio 2023. La decisione emessa in composizione monocratica è nulla per violazione delle norme sulla composizione del giudice (art. 50-quater, 161 comma 1, c.p.c.).

Cass. civ. n. 31567/2024

La declaratoria di nullità della sentenza di primo grado non incide sulla liquidazione delle spese processuali, che comprende l'attività difensiva effettivamente svolta nei vari gradi del giudizio. La decisione sull'onere delle spese deve considerare la soccombenza e può disporre una parziale compensazione in caso di soccombenza parziale (art. 50-quater e 161 c.p.c.).

Cass. civ. n. 26996/2024

La procura alle liti non costituisce, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., requisito essenziale dell'atto di citazione, con la conseguenza che quest'ultimo, anche se privo della procura della parte, è idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere-dovere del giudice di decidere e che la sentenza emessa in conclusione è nulla per carenza di un presupposto processuale necessario ai fini della valida costituzione del giudizio, ma non inesistente; pertanto, per effetto del principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione ex art. 161, comma 1 c.p.c., la decisione è suscettibile di passare in cosa giudicata in caso di mancata tempestiva impugnazione, non essendo esperibili i rimedi dell'actio o dell'exceptio nullitatis.

Cass. civ. n. 26319/2024

In tema di impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., è inammissibile il ricorso che denunci la mancata sottoscrizione del provvedimento da parte del giudice estensore, poiché tale vizio non è idoneo a configurare un errore di fatto revocatorio rilevante. La mancata sottoscrizione può eventualmente determinare la nullità del provvedimento, che però potrebbe essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 161, comma 2, c.p.c., senza necessità dell'ordinario rimedio impugnatorio.

Cass. civ. n. 25624/2024

È inammissibile il motivo di ricorso in cassazione per nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado carente dei requisiti prescritti dall'art. 163, comma 3, nn. 3) e 4), c.p.c., qualora tale difetto non sia stato denunciato nel giudizio di appello, a causa della preclusione derivante dal principio di conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi d'impugnazione sancito dall'art. 161 c.p.c.

Cass. civ. n. 24922/2024

La consulenza tecnica deve attenersi ai quesiti formulati dal giudice e rispettare il contraddittorio tra le parti. L'acquisizione di documenti e accertamenti tecnici deve essere funzionale alla risposta ai quesiti e non può violare il principio dispositivo. La nullità derivante dall'acquisizione illegittima di fatti principali deve essere rilevata d'ufficio o impugnata ai sensi dell'art. 161 c.p.c., mentre la nullità relativa derivante dalla violazione del contraddittorio deve essere eccepita dalla parte interessata.

Cass. civ. n. 23086/2024

Nel processo del lavoro, la mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda è causa di nullità del ricorso introduttivo, la quale, ove non rilevata dal giudice di primo grado e non fatta valere come motivo di impugnazione, è soggetta alla regola generale della conversione in motivi di impugnazione ex art. 161, primo comma, cod. proc. civ., con onere del convenuto di impugnare anche riguardo alla pronuncia implicita sulla validità dell'atto. L'inammissibilità dell'appello per carente allegazione dei fatti comporta, di fatto, una nullità del ricorso introduttivo del giudizio che deve essere sanata affinché l'appello possa essere valutato nel merito.

Cass. civ. n. 23074/2024

Nel processo del lavoro, la mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda comporta la nullità del ricorso introduttivo. Tale nullità, se non rilevata dal giudice di primo grado, deve essere fatta valere come motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ. La mancata allegazione non implica necessariamente l'infondatezza della domanda e, una volta sanata la nullità, il giudice deve valutare nel merito il materiale probatorio offerto dalla parte.

Cass. civ. n. 23063/2024

Nel processo del lavoro, la mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda è causa di nullità del ricorso introduttivo; ove non rilevata dal giudice di primo grado, la suddetta nullità è soggetta alla regola generale della conversione in motivi di impugnazione ex art. 161, primo comma, cod. proc. civ., con onere del convenuto di impugnare la decisione anche con riguardo alla pronuncia, implicita, sulla validità dell'atto.

Cass. civ. n. 23059/2024

Nel processo del lavoro, la mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda è causa di nullità del ricorso introduttivo che, ove non rilevata dal giudice di primo grado, è soggetta alla regola generale della conversione in motivi di impugnazione ex art. 161, comma 1, c.p.c., con onere del convenuto di impugnare la decisione anche con riguardo alla pronuncia, implicita, sulla validità dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'impugnata sentenza, nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello per carente allegazione dei fatti nel ricorso di primo e di secondo grado, aveva nella sostanza ravvisato una nullità del ricorso introduttivo del giudizio, non rilevata dal primo giudice e non fatta valere come motivo di impugnazione, ragione per la quale essa avrebbe dovuto invece decidere l'appello nel merito).

Cass. civ. n. 17504/2024

La nullità della sentenza non può essere fatta valere in sede di cassazione se non è stata sollevata come motivo di appello, secondo l'art. 161 co. 1 c.p.c.

Cass. civ. n. 16882/2024

Se il giudice del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ravvisa un vizio di nullità della sentenza di fallimento che non comporta la necessità della rimessione al tribunale, deve pronunciare sul merito della domanda (di fallimento) proposta, in applicazione dell'art. 161, comma 2, c.p.c., secondo il quale i motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione.

Cass. civ. n. 14359/2024

La sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale, sottoscritta solo dall'estensore e non dal presidente del collegio, è affetta da nullità sanabile ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c., trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, sicché il relativo vizio si converte in motivo di impugnazione ed è preclusa al medesimo giudice la possibilità di rinnovare l'atto viziato.

Cass. civ. n. 7814/2024

L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater c.p.c. al successivo art. 161, comma 1, un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime di sanatoria implicita), con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione e senza che la stessa produca l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice se il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito.

Cass. civ. n. 34777/2023

In applicazione dei principi della tassatività delle ipotesi di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. e della conversione nei motivi di nullità in motivi di impugnazione (art. 161 c.p.c., comma 1), con la conseguente possibilità per le parti di svolgere ugualmente nel grado superiore le loro difese, il giudice di appello, in caso di prospettata violazione dell'art. 112 c.p.c. nei motivi di gravame, non deve rimettere la causa al giudice di primo grado, nè limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza, ma deve decidere la causa nel merito. (Per la S.C., per contro, nella specie, il giudice di secondo grado si è limitato a dichiarare la nullità della sentenza appellata).

Cass. civ. n. 30019/2023

L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione, collegiale o monocratica, del giudice costituisce, ai sensi degli artt. 50 quater e 161, comma 1, c.p.c. (norme applicabili in forza del rinvio operato dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992), autonoma causa di nullità della decisione che si converte in motivo di impugnazione senza comportare la rimessione al primo giudice, se quello dell'impugnazione è anche giudice del merito; pertanto, nel giudizio tributario d'ottemperanza (in cui il giudice dell'impugnazione è sempre la Corte di cassazione ex art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546 del 1992), il vizio di costituzione del giudice determinante la nullità della sentenza impugnata comporta la cassazione con rinvio alla corte di giustizia tributaria, nella diversa e corretta composizione, non essendo la S.C. giudice del merito.

Cass. civ. n. 27613/2023

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento - sentenza oppure ordinanza ex art. 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794 - che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento. Il principio di apparenza, tuttavia, non esclude che tale consapevole scelta – esatta o errata che sia – possa accompagnarsi a nullità processuali per la non corretta applicazione di quel rito, che il giudice di merito abbia inteso, non di meno, applicare. Se ne ricava che in tanto la decisione monocratica o collegiale può inclinare a far ritenere implicitamente adottato un rito piuttosto che un altro, in quanto il giudice di merito non abbia espressamente manifestato la sua adesione ad uno dei due riti. Diversamente, il vizio di costituzione del giudice va considerato solo per ciò che di per sé comporta ai sensi dell'art. 161, primo comma, c.p.c., secondo il quale le nullità processuali si convertono in motivi d'impugnazione del provvedimento decisorio.

Cass. civ. n. 19259/2023

La modificazione della causa petendi, ritualmente dedotta in giudizio, è consentita ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ., sempre che ciò non comporti una modificazione della domanda in misura tale che questa, così modificata, non risulti più connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, con la conseguenza che, in ipotesi di domanda risarcitoria la cui causa petendi non sia stata modificata nel rispetto del regime delle preclusioni processuali, il giudice non può pronunciare su di essa ponendovi a fondamento fatti materiali non allegati, tempestivamente, dalla parte, perché ciò comporterebbe la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e, quindi, dei principi, fondamentali, del contraddittorio e della difesa in giudizio. E ciò vale anche per i fatti che siano stati acquisiti al giudizio in base alle risultanze di una CTU, ove, per l'appunto, si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare quale ragione della domanda, configurandosi, altrimenti, una nullità assoluta, rilevabile d'ufficio o, in difetto, da farsi valere come motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 9224/2023

All'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale è applicabile, in forza del rinvio operato dall'art. 50-quater c.p.c., il regime della nullità di cui all'art. 161, comma 1, c.p.c., con la conseguenza che il relativo vizio (che non comporta la nullità degli atti precedenti) si converte in motivo di impugnazione, senza che quest'ultima produca l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice, ove il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito, essendo egli chiamato a rinnovare la decisione come se fosse nella posizione del giudice di primo grado, e non potendo, pertanto, sindacare il mancato rispetto, nell'atto di appello, dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c.

Cass. civ. n. 14434/2019

I vizi sia della sentenza in sé considerata sia degli atti processuali antecedenti si convertono in motivi di gravame e debbono essere fatti valere nei limiti e secondo le regole proprie dei vari mezzi di impugnazione. Quando si tratti di sentenza appellabile detti vizi devono essere censurati con l'atto di appello, non essendo deducibili motivi nuovi nel corso del giudizio, così che la mancata denuncia di detta nullità in sede di gravame comporta l'impossibilità di rilevarla e, in definitiva, la sua sanatoria.

Cass. civ. n. 14161/2019

Le nullità delle sentenze soggette ad appello od a ricorso per Cassazione possono essere fatte valere solo nei limiti e secondo le regole proprie di detti mezzi di impugnazione mentre sono rilevabili d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del processo, quei vizi che concernono gli elementi essenziali ed indispensabili perché la sentenza produca gli effetti che le sono propri e che integrano, quindi, ipotesi di inesistenza giuridica della decisione.

Cass. civ. n. 31396/2018

La sottoscrizione della sentenza collegiale da parte di un presidente, il cui nominativo sia diverso da quello indicato in epigrafe, qualora il nome del giudice estensore firmatario sia correttamente indicato, costituisce un vizio di costituzione del giudice (salve le ipotesi di errore materiale), regolato dall'art. 158 c.p.c., da dedurre tempestivamente in sede di gravame ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c., non potendo tale ipotesi essere assimilata a quella della cd. decisione inesistente, nella quale la sottoscrizione manca del tutto, il cui radicale vizio può essere dedotto in ogni sede e tempo, perché la sottoscrizione è insufficiente ma non assente e una diversa interpretazione, che riconduca la fattispecie a quella disciplinata dall'art. 161, comma 2, c.p.c., sarebbe ritenersi lesiva dei principi del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso.

Cass. civ. n. 16216/2017

In tema di decisioni assunte dal tribunale in composizione monocratica, la sentenza emessa dal GOT che sia cessato dal servizio a seguito di accettazione delle relative dimissioni e che sia stata pubblicata, mediante deposito in cancelleria, successivamente a tale momento, è affetta da nullità insanabile, ricorrendo un vizio di costituzione del giudice, senza che assuma rilievo la diversa ed anteriore data della decisione eventualmente riportata in calce all’atto, difettando - analogamente a quanto avviene per il giudice di pace e diversamente dal caso di decisione collegiale - un momento deliberativo che assuma autonoma rilevanza.

Cass. civ. n. 8817/2017

La sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (del presidente del collegio ovvero del relatore) è affetta da nullità sanabile, ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c., sicché, convertendosi il vizio in motivo di impugnazione, ove fatto valere con ricorso per cassazione dovrà essere disposto, in caso di accoglimento, il rinvio ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata, il quale procederà alla rinnovazione della decisione conclusiva del grado, ovvero, nella specie, ad una nuova pronuncia della sentenza.

Cass. civ. n. 4426/2017

La sentenza in calce alla quale si dia atto che la stessa è stata redatta con la collaborazione di un giudice ausiliario di corte d’appello non può considerarsi affetta da nullità, nè tanto meno da inesistenza, rilevabile anche d'ufficio in sede di impugnazione, in quanto con tale annotazione non si vuole intendere che il procedimento sia stato deciso dal magistrato ausiliario, ma solo che quest’ultimo abbia collaborato alla stesura della motivazione con il consigliere relatore della causa e componente del collegio che ha adottato la decisione, il quale, con la sottoscrizione, ne ha assunto la paternità

Cass. civ. n. 27362/2016

La sentenza emessa da un giudice sospeso dalle funzioni in sede disciplinare, a seguito di deliberazione del CSM, è affetta non già da inesistenza, ma da mera nullità per carenza della “potestas iudicandi”; tale nullità, attenendo alla costituzione del giudice, ex art. 158 c.p.c., è insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, è sottoposta al principio generale di conversione delle nullità in mezzi di impugnazione, ex art. 161, comma 1, c.p.c. e non dà luogo a rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c..

Cass. civ. n. 7086/2015

La sentenza la cui deliberazione risulti anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 od. proc. civ., nella specie quelli per il deposito delle memorie di replica, non è automaticamente affetta da nullità, occorrendo dimostrare la lesione concretamente subita in conseguenza della denunciata violazione processuale, indicando le argomentazioni difensive - contenute nello scritto non esaminato dal giudice - la cui omessa considerazione avrebbe avuto, ragionevolmente, probabilità di determinare una decisione diversa da quella effettivamente assunta.

Cass. civ. n. 5660/2015

L'omessa indicazione, nell'intestazione della sentenza, del nome di una delle parti determina la nullità della sentenza stessa solo in quanto riveli che il contraddittorio non si è regolarmente costituito a norma dell'art. 101 cod. proc. civ., o generi incertezza circa i soggetti ai quali la decisione si riferisce, e non anche se dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza la loro identificazione, dovendosi, in tal caso, considerare l'omissione come un mero errore materiale, che può essere corretto con la procedura prevista dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C. ha escluso la nullità della sentenza impugnata, in quanto in quest'ultima si era dato atto che la convenuta, il cui nome era stato omesso, era stata parte del giudizio di primo grado e gli stessi ricorrenti avevano sia esposto nel ricorso per cassazione che la medesima era stata dichiarata contumace nel grado di appello, sia provveduto a notificarle il ricorso, così riconoscendola come parte del processo).

Cass. civ. n. 642/2015

Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato.

Cass. civ. n. 11021/2014

La sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (del presidente del collegio ovvero del relatore) è affetta da nullità sanabile ai sensi dell'art. 161, primo comma, c.p.p., trattandosi di sosttoscrizione insufficiente non mancante, la cui sola ricorrenza comporta la non riconducibilità dell'atto al giudice, mentre una diversa interpretazione, che accomuni le due ipotesi con applicazione dell'art. 161, secondo comma, c.p.c., deve ritenersi lesiva dei principi del giusto processo e della ragionevole durata.

Cass. civ. n. 20067/2011

La nullità della sentenza di primo grado, conseguente al vizio di notificazione dell'atto di citazione (nella specie, in riassunzione e notificato alla parte, invece che al suo procuratore) non può essere prospettata in sede di comparsa conclusionale, dovendo essere fatta valere con l'ordinario mezzo d'impugnazione dell'appello, ancorchè a norma dell'art. 327, secondo comma, c.p.c., poichè si converte in motivo d'impugnazione, ai sensi dell'art. 161 c.p.c.; ne consegue che l'omessa deduzione osta alla possibilità di far valere successivamente tale nullità in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 14966/2007

Sussiste un contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, ai sensi degli artt. 156 e 360 n. 4 c.p.c., nel caso in cui il provvedimento risulti inidoneo a consentire l'individuazione del concreto comando giudiziale, non essendo possibile ricostruire la statuizione del giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo, mercé valutazioni di prevalenza di una delle affermazioni contenute nella prima su altre di segno opposto presenti nel secondo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale, in una causa di risarcimento dei danni, aveva ritenuto insussistente la prova dell'an debeatur rigettando per tale motivo non solo l'appello principale del danneggiato, che aveva lamentato l'insufficienza della liquidazione effettuata dal giudice di primo grado, ma anche l'appello incidentale del danneggiante, che aveva chiesto il rigetto della domanda).

Cass. civ. n. 13506/2007

Il termine di impugnazione per far valere, ai sensi dell'art. 161, primo comma, c.p.c., la nullità della sentenza pronunciata in un giudizio proseguito nonostante l'automatica interruzione conseguente alla morte del convenuto, verificatasi dopo la notificazione dell'atto di citazione ma prima della costituzione, è, in conformità alla regola generale stabilita dall'art. 327, primo comma, c.p.c., di un anno dalla pubblicazione della sentenza, a meno che i suoi eredi, nell'impugnarla, non alleghino specificamente l'esistenza dei presupposti per l'applicazione del secondo comma dello stesso art. 327 c.p.c., dovendosi equiparare la posizione degli eredi a quella del contumace che non abbia avuto cognizione del processo per nullità della citazione o della sua notificazione. Tale equiparazione comporta, con l'applicazione analogica dell'art. 327, secondo comma, c.p.c., che gli eredi debbano allegare specificamente la mancata conoscenza del processo, fornendone la prova, anche sulla base di elementi presuntivi in relazione alle circostanze del caso.

Cass. civ. n. 12952/2007

Per far valere quale motivo di appello un vizio di nullità relativa che abbia inficiato il giudizio di primo grado, riflettendosi sulla validità della relativa sentenza, è necessario, in considerazione del disposto di cui all'art. 157 c.p.c., che la parte interessata lo abbia dedotto tempestivamente nella prima istanza o difesa successiva all'atto ritenuto invalido, ovvero alla notizia di esso, e che non abbia, quindi, rinunciato tacitamente ad eccepirlo, così implicitamente sanandolo, poiché, in caso contrario, il relativo motivo di impugnazione è da ritenersi inammissibile per carenza di interesse, fermo restando peraltro, che, anche quando non si sia verificata la preclusione a far valere la suddetta nullità processuale, è necessario che la parte impugnante indichi specificamente quale sia stato il pregiudizio arrecato alle proprie attività difensive dalla invocata invalidità. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale si era censurata la sentenza di appello per non aver pronunciato sull'eccezione di nullità per violazione del principio del contraddittorio nel giudizio di primo grado verificatasi in apposita udienza, avendo lo stesso ricorrente ammesso di aver partecipato a quella immediatamente successiva nella quale non aveva formulato alcuna eccezione, così producendo la sanatoria della presunta nullità ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 157 c.p.c.).

Cass. civ. n. 18948/2006

La sentenza è costituita essenzialmente dal dispositivo e dalla motivazione che, nella loro intima compenetrazione, concorrono a formare la forza imperativa della decisione, con la conseguenza che, mancando l'uno o l'altra, la sentenza è affetta da radicale inesistenza, la quale può essere fatta valere, oltre che con l'actio nullitatis proponibile in ogni tempo, anche mediante gli ordinari mezzi di impugnazione. (Nella fattispecie, relativa a dispositivo di sentenza pronunciato in udienza su opposizione a ordinanza ingiunzione per sanzione amministrativa pecuniaria, la S.C. ha altresì ritenuto legittimo il provvedimento del presidente del tribunale che aveva disposto il deposito in cancelleria del solo dispositivo, a seguito della decadenza del giudice onorario che lo aveva pronunciato, in quanto solo con il deposito era possibile l'attivazione dell'impugnazione).

Cass. civ. n. 14376/2005

Nel caso di riunione di un procedimento civile ordinario soggetto al rito previsto per i giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995 ad altro procedimento introdotto prima di tale data, anche ammettendo, in via di ipotesi, che tale riunione abbia determinato l'adozione, per la causa piú recente, di un rito diverso da quello stabilito dalla legge, si deve escludere che ciò comporti, di per sè, effetti invalidanti sulla sentenza, che non è né inesistente né nulla e può essere impugnata - deducendo, come motivo di impugnazione, l'errore consistito nell'utilizzazione di un diverso rito processuale - soltanto ove si indichi lo specifico pregiudizio che ne sia derivato, per aver inciso sulla determinazione della competenza, ovvero sul contraddittorio o sui diritti di difesa. (Alla luce dell'enunciato principio, la Corte di cassazione ha ritenuto quindi superflua, nella specie, ogni ulteriore considerazione riguardo al fatto che la diversità di rito non è ostativa alla riunione delle cause in simultaneo processo).

Cass. civ. n. 17392/2004

Il contrasto tra motivazione e dispositivo che dà luogo alla nullità della sentenza si deve ritenere configurabile solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale. Una tale ipotesi non è ravvisabile nel caso in cui il detto contrasto sia chiaramente riconducibile a semplice errore materiale, il quale trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema delle impugnazioni — distinguendosi, quindi, sia dall'error in iudicando deducibile ex art. 360 c.p.c., sia dall'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. — ed è quello che si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e che, come tale, può essere percepito e rilevato ictu oculi senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza.

Cass. civ. n. 1369/2004

La difformità tra il dispositivo letto in udienza e quello trascritto in calce alla motivazione della sentenza non è causa di nullità di quest'ultima, giacchè, nel contrasto tra i due dispositivi, prevale quello portato a conoscenza delle parti mediante lettura in udienza, potendosi ravvisare nullità solo nel caso di insanabile contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione della sentenza.

Cass. civ. n. 15746/2001

Il provvedimento collegiale con cui la Corte d'appello decida sul gravame proposto, ai sensi dell'art. 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei confronti della sentenza del tribunale per i minorenni resa sull'opposizione avverso il provvedimento sullo stato di adottabilità, ha natura di sentenza per il suo contenuto decisorio e definitivo, sicché, ove erroneamente emanato in forma di ordinanza, i suoi requisiti formali di validità debbono essere commisurati alla disciplina dettata dall'art. 132 c.p.c.; ne consegue che, ove il presidente del collegio non cumuli in sé anche la qualità di estensore, la presenza della sua sola sottoscrizione rende il provvedimento in questione viziato dalla nullità insanabile di cui all'art. 161, secondo comma, c.p.c., la quale può essere fatta valere con il ricorso per cassazione ma, in caso di proposizione di questo per motivi diversi, deve essere rilevata anche d'ufficio in sede di legittimità, con annullamento del provvedimento impugnato e rinvio della causa ad altro giudice equiordinato.

Cass. civ. n. 12292/2001

Oltre all'ipotesi espressamente prevista dall'art. 161, secondo comma, c.p.c. (mancanza della sottoscrizione del giudice), è possibile configurare altri casi di inesistenza della sentenza, tutte le volte che la stessa manchi di quel minimo di elementi o di presupposti che sono necessari per produrre quell'effetto di certezza giuridica che è lo scopo del giudicato, come nell'ipotesi di pronuncia resa nei confronti di soggetto deceduto prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio. Tale inesistenza va rilevata d'ufficio e può essere fatta valere, anche al di fuori dell'impugnazione nello stesso processo, con una autonoma azione di accertamento, non soggetta a termini di prescrizione o di decadenza, ovvero con un'eccezione ed altresì in sede di opposizione all'esecuzione.

Cass. civ. n. 300/2001

Nel rito del lavoro solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo che, acquistando pubblicità con la lettura in udienza, cristallizza stabilmente la statuizione emanata (salvo che non si configuri un caso di inesistenza della sentenza). Tale insanabilità deve escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l'ipotesi di un ripensamento del giudice); in tal caso è configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall'altro, deve qualificarsi come inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo e motivazione. (Nella specie sussisteva una divergenza relativamente alla data di decorrenza del riconosciuto pensionamento di invalidità, e la data indicata nella motivazione era quella coerente con le risultanze della consulenza tecnica posta a base dell'accertamento giudiziale).

Cass. civ. n. 260/2001

In forza del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, l'ordinanza che abbia il contenuto decisorio di una sentenza va qualificata come tale anche quando proprio una siffatta qualificazione comporti la sussistenza del vizio di cui all'art. 161, comma secondo, c.p.c., per non essere stato l'atto sottoscritto con l'osservanza delle prescrizioni in materia dell'art. 132, comma terzo, c.p.c., ossia dall'estensore e dal presidente ovvero soltanto da quest'ultimo quando cumuli in sé anche l'altra qualità. Conseguentemente, come contro il medesimo provvedimento è ammissibile l'impugnazione correlata alla sua natura di sentenza, così il giudice ad quem ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità insanabile della sentenza impugnata che non esibisca il detto requisito della duplice sottoscrizione, ancorché tale nullità, non assorbendosi nei mezzi di gravame, possa essere fatta valere anche al fuori del rimedio impugnatorio, secondo quanto previsto dal citato art. 161, comma secondo, c.p.c. (Fattispecie relativa ad ordinanza collegiale, dichiarativa dell'estinzione del processo, sottoscritta dal solo presidente non relatore o estensore e avente valore sostanziale di sentenza in relazione al suo contenuto decisorio).

Cass. civ. n. 16045/2000

Il motivo di nullità della sentenza, costituito dal fatto che la decisione risulta pronunciata da un collegio giudicante diverso da quello dinanzi al quale si è svolta la discussione, è assimilabile a quello della mancata sottoscrizione della sentenza e, come tale rientra nella previsione di cui all'art. 161, comma secondo, c.p.c., sottraendosi al principio che traduce in motivi di nullità i motivi di impugnazione; ciò comporta che detta nullità è rilevabile anche d'ufficio in sede di impugnazione e che, anche in esito al giudizio di cassazione, la causa debba essere rimessa allo stesso giudice che ha emesso la sentenza. (Nella specie, riguardando il vizio sentenza di lavoro emessa da un tribunale in grado d'appello, la causa è stata rinviata — a seguito della riforma di cui al D.L.vo n. 51 del 1998 — alla locale corte d'appello).

Cass. civ. n. 14788/2000

Non ricorre un'ipotesi di insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo — e pertanto non si ha nullità della sentenza — nel caso in cui il giudice di secondo grado, rilevata una nullità che non dà luogo a rimessione al primo giudice e rinnovati gli atti nulli, pervenga a decisione identica a quella del primo giudice e utilizzi nel dispositivo una formula di conferma, dovendo la portata precettiva della pronuncia individuarsi tenendo conto non solo delle deliberazioni formalmente contenute nel dispositivo ma anche delle enunciazioni della motivazione. (Nel caso di specie, era stato impugnato con reclamo il decreto che modificava, aumentando l'importo dell'assegno, le condizioni di divorzio; la Corte d'appello nella motivazione aveva dichiarato nullo il decreto, perché emanato senza il rispetto del principio del contraddittorio, ma, essendo pervenuto nel merito a stabilire il nuovo importo dell'assegno in somma identica a quella fissata dal primo giudice, nel dispositivo aveva utilizzato la formula «respinge il reclamo»; la S.C. ha respinto la censura di nullità della pronuncia).

Cass. civ. n. 8946/2000

Il contrasto tra motivazione e dispositivo il quale non consenta di individuare il concreto comando del giudice attraverso la valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella sentenza e neppure offre la possibilità di ricorrere all'interpretazione complessiva della decisione — che presuppone una sostanziale coerenza delle diverse parti e proposizioni della medesima — concreta una ipotesi di nullità del provvedimento giudiziale, secondo quanto disposto dall'art. 156, comma secondo, c.p.c.

Cass. civ. n. 1254/2000

La nullità, comminata dal secondo comma dell'art. 161 c.p.c., del provvedimento collegiale, avente natura sostanziale di sentenza ma erroneamente emanato in forma di ordinanza e quindi sottoscritto dal solo presidente, può essere fatta valere con l'appello e con il ricorso per cassazione — cioè con gli stessi rimedi prescritti dal primo comma della medesima norma per le nullità di carattere relativo — oppure, trattandosi di nullità assoluta, con un'azione autonoma di accertamento o con una semplice eccezione.

Cass. civ. n. 1816/1999

L'inesistenza giuridica della sentenza può esser fatta valere, oltreché (ed in ogni tempo) attraverso il rimedio dell'“actio nullitatis”, anche mediante gli ordinari mezzi di impugnazione, con la conseguenza che, in tale ultima ipotesi (e diversamente da quanto accade per i vizi che comportano nullità), il giudice, dichiarata l'inesistenza della sentenza, deve rimettere le parti nel grado in cui tale radicale vizio si sia verificato, venendo, in tale ipotesi, consentita (a differenza dell'“actio nullitatis”) la continuazione del giudizio, con la pronuncia di una decisione di merito, nell'ambito dello stesso processo.

Cass. civ. n. 3081/1998

La nullità della sentenza impugnata, per essere questa fondata sulle risultanze dell'attività probatoria svolta da una parte non ritualmente costituita, ricade nel novero di quelle per le quali vige la regola dell'assorbimento nei mezzi di gravame, di guisa che, in difetto di rituale e tempestivo rilievo della nullità degli atti presupposti, anteriormente alla sentenza sulla res controversa, la pronuncia di questa equivale ad accertamento implicito della regolarità del processo, con l'ulteriore conseguenza che il difetto di gravame sul punto ne determina la soggezione alla irretrattabilità del giudicato formale.

Cass. civ. n. 8393/1996

Il difetto di rappresentanza-difesa tecnica che colpisca la citazione introduttiva del giudizio, pur se comporta una nullità insanabile all'interno e nello sviluppo del processo (per la preclusione posta dall'art. 125, secondo comma, c.p.c.), tuttavia non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del processo stesso, restando soggetto alla regola dell'art. 161, primo comma, c.p.c., secondo la quale il vizio di nullità della sentenza si converte in motivo di gravame. (Nella specie, l'attore, per errore a lui imputabile, aveva conferito la procura a difensore non abilitato, perché non più iscritto nell'albo degli avvocati e procuratori).

Cass. civ. n. 272/1996

È nulla e non giuridicamente inesistente, a differenza della sentenza emessa a non iudice e di quella priva di sottoscrizione del giudice, la sentenza emessa dal giudice della controversia in violazione del fondamentale principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.); mentre in quest'ultima ipotesi, infatti, la sentenza proviene pur sempre dall'organo munito della potestas iudicandi e reca una statuizione che permane efficace finché non venga rimossa dal giudice dell'impugnazione, nel caso di sentenza resa a non iudice o priva di sottoscrizione del giudice l'esistenza della sentenza è solo apparente, non potendo la decisione rinvenire la sua fonte nell'organo statuale investito della relativa funzione, e non avendo il giudice chiamato a decidere assunto formalmente la qualità di autore della sentenza mediante la sottoscrizione del documento.

Cass. civ. n. 1965/1994

La giuridica inesistenza della sentenza, assimilabile nel trattamento al caso espressamente previsto dall'art. 161, secondo comma c.p.c., ricorre allorché il provvedimento manchi di quel minimo di elementi o di presupposti necessari per la produzione dell'effetto di certezza giuridica, proprio del giudicato, come quando sia carente di dispositivo o questo sia assurdo o impossibile o provenga da organo privo di qualsiasi potere giurisdizionale. Ne consegue che un siffatto vizio radicale è da escludere con riguardo al caso di sentenza la cui motivazione, pur risultando da modulo predisposto e completato soltanto negli spazi bianchi, contenga, tuttavia, l'esatta indicazione del collegio giudicante, delle parti, dei relativi difensori, con relative elezioni di domicilio e procure, nonché di altri dati corrispondenti alla realtà processuale e rechi un dispositivo che ne specifichi la portata imperativa.

Cass. civ. n. 8156/1990

L'inesistenza della sentenza è configurabile, oltre che nella ipotesi espressamente prevista dall'art. 161, comma secondo, c.p.c. (mancanza della sottoscrizione del giudice), in tutti i casi in cui la sentenza stessa manchi di quel minimo di elementi o di presupposti necessari per la produzione dell'effetto di certezza giuridica proprio del giudicato o quando sia pronunciata da un organo privo di qualsiasi potere giurisdizionale, e non ricorre, pertanto, nell'ipotesi di sentenza che venga pronunciata di ufficio, senza l'impulso di parte, a seguito di rinvio della udienza collegiale, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., per mancata comparizione delle parti, essendo la stessa emessa da un organo giurisdizionale ritualmente investito della controversia e contenente tutti gli elementi, formali e sostanziali, della sentenza, e comportando la violazione del principio dispositivo all'interno del processo e delle regole del contraddittorio e della difesa solo la nullità della sentenza stessa, con la conseguente soggezione al principio generale dell'assorbimento della nullità nel mezzo di impugnazione con l'obbligo del giudice di appello di trattenere la causa e deciderla in merito.

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