(massima n. 1)
La procura alle liti non costituisce, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., requisito essenziale dell'atto di citazione, con la conseguenza che quest'ultimo, anche se privo della procura della parte, č idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere-dovere del giudice di decidere e che la sentenza emessa in conclusione č nulla per carenza di un presupposto processuale necessario ai fini della valida costituzione del giudizio, ma non inesistente; pertanto, per effetto del principio di conversione dei motivi di nullitā in motivi di impugnazione ex art. 161, comma 1 c.p.c., la decisione č suscettibile di passare in cosa giudicata in caso di mancata tempestiva impugnazione, non essendo esperibili i rimedi dell'actio o dell'exceptio nullitatis.