(massima n. 1)
L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater c.p.c. al successivo art. 161, comma 1, un'autonoma causa di nullitā della decisione e non una forma di nullitā relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciō, soggetta al regime di sanatoria implicita), con la sua conseguente esclusiva convertibilitā in motivo di impugnazione e senza che la stessa produca l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice se il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito.