(massima n. 1)
La sentenza di primo grado sottoscritta dall'estensore e da un presidente di collegio diverso da quello indicato in epigrafe, fatta salva l'ipotesi dell'errore materiale, č affetta da nullitā per vizio di costituzione del giudice, sanabile ai sensi degli artt. 158 e 161, comma 1, c.p.c., con la conseguenza che, qualora la stessa sia stata sul punto tempestivamente appellata e il giudice di secondo grado non abbia rilevato il difetto, la decisione d'appello va cassata con rinvio.