(massima n. 1)
La nullità verificatasi nei precedenti gradi di giudizio non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, ostandovi il principio di cui all'art. 161, primo comma, c.p.c., secondo cui le questioni esaminabili d'ufficio nel corso del processo devono essere tempestivamente dedotte e impugnate, non controvertibili in ulteriore grado.