(massima n. 1)
In tema di impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., è inammissibile il ricorso che denunci la mancata sottoscrizione del provvedimento da parte del giudice estensore, poiché tale vizio non è idoneo a configurare un errore di fatto revocatorio rilevante. La mancata sottoscrizione può eventualmente determinare la nullità del provvedimento, che però potrebbe essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 161, comma 2, c.p.c., senza necessità dell'ordinario rimedio impugnatorio.