Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 19259 del 7 luglio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

La modificazione della causa petendi, ritualmente dedotta in giudizio, è consentita ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ., sempre che ciò non comporti una modificazione della domanda in misura tale che questa, così modificata, non risulti più connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, con la conseguenza che, in ipotesi di domanda risarcitoria la cui causa petendi non sia stata modificata nel rispetto del regime delle preclusioni processuali, il giudice non può pronunciare su di essa ponendovi a fondamento fatti materiali non allegati, tempestivamente, dalla parte, perché ciò comporterebbe la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e, quindi, dei principi, fondamentali, del contraddittorio e della difesa in giudizio. E ciò vale anche per i fatti che siano stati acquisiti al giudizio in base alle risultanze di una CTU, ove, per l'appunto, si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare quale ragione della domanda, configurandosi, altrimenti, una nullità assoluta, rilevabile d'ufficio o, in difetto, da farsi valere come motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ.

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