(massima n. 1)
All'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale č applicabile, in forza del rinvio operato dall'art. 50-quater c.p.c., il regime della nullitą di cui all'art. 161, comma 1, c.p.c., con la conseguenza che il relativo vizio (che non comporta la nullitą degli atti precedenti) si converte in motivo di impugnazione, senza che quest'ultima produca l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice, ove il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito, essendo egli chiamato a rinnovare la decisione come se fosse nella posizione del giudice di primo grado, e non potendo, pertanto, sindacare il mancato rispetto, nell'atto di appello, dei requisiti di ammissibilitą di cui all'art. 342 c.p.c.